CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47439/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la richiesta di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n. 6 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione; e che, comunque, dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per giustificare la quantificazione del trattamento sanzionatorio emerge l'esclusione implicita del riconoscimento dell'attenuante tenuto conto che l'offerta di risarcimento è stato ritenuto idoneo a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere E