CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 agosto 1976
Cassazione n. 17804/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 12/08/1976 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 luglio 2022 dalla Corte di appello di Messina, che ha riformato - riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena - la decisione del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale, commesso, il 31 agosto 2018, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che, con l'atto di appello, la difesa aveva espressamente richiesto la sospensione condizionale della pena, ritenendo che sussistessero i presupposti per il riconoscimento del beneficio, attesa l'incensuratezza dell'imputato e il contenimento della pena applicata nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. La Corte di appello, tuttavia, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sul punto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza. 4. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l'unico motivo di ricorso. La Corte di appello, infatti, non si è pronunciata su uno specifico motivo di gravame. Va, peraltro, evidenziato che il beneficio, astrattamente, era concedibile, non essendo l'imputato gravato da precedenti penali ed essendo stata la pena contenuta in mesi otto di reclusione. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, alla quale spetta il giudizio prognostico di cui all'art.164 cod. pen. Invero, «l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.>> (Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo, Rv. 282562). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così decis