CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) CdS. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territorialw ha infatti diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si fondava il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio dii aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il donsiglierT estensore [OSCURATO:PERSONA]