CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NIRARINY [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.2479/2021, pubblicata il 30 luglio 2021, corretta il 1° ottobre2021, notificata a mezzo PEC il 23 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 10 giugno 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/20261.– Con decreto ingiuntivo n. 3909/2016 del 19 luglio 2016,notificato il 2 agosto 2016, il Tribunale di Monza intimava ilpagamento – a carico di [OSCURATO:PERSONA] e afavore di [OSCURATO:PERSONA] – della somma di euro 10.000,00, oltreinteressi di mora, a titolo di restituzione della somma data amutuo.[OSCURATO:PERSONA] spiegava opposizioneavverso l’emesso provvedimento monitorio, contestando: - lacausale della somma ricevuta, ascrivibile non già a titolo dimutuo/prestito, bensì quale donazione; - il ricevimento di unasomma inferiore a quella ingiunta, pari ad euro 3.400,00; - la nonspettanza dell’invocata restituzione; con la conseguente richiestadi revoca del decreto ingiuntivo opposto.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale concludeva per ilrigetto dell’opposizione, alla luce dei messaggi scambiati, già postia fondamento dell’azione monitoria.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1931/2019,depositata il 24 settembre 2019, rigettava l’opposizione propostacontro il decreto ingiuntivo emarginato.2.– [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloavverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) il mancatoinquadramento della fattispecie concreta nell’alveo delladonazione piuttosto che del mutuo; 2) la mancanza di prova deldiritto vantato dalla Paleari, in difetto di alcuna dimostrazione delpassaggio di denaro, stante la ricezione di somme nel periodo2010-2012, in una misura complessiva di euro 3.400,00, adiverso titolo; 3) l’erronea interpretazione delle risultanzeNumero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/2026probatorie, da cui non sarebbe emersa la dazione a titolo dimutuo; 4) la motivazione insufficiente sul riconoscimento dellapercezione della somma di euro 10.000,00 e sul suo impegno arestituirla; 5) comunque la remissione del debito, avendo laPaleari abbonato ogni pendenza.Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], laquale instava per la declaratoria di inammissibilità dell’appelloovvero per il suo rigetto, con la conseguente conferma dellapronuncia appellata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diMilano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto diragione l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma dellapronuncia impugnata, condannava Leonce AndraimihajaRabenirariny al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della minoresomma di euro 3.400,00, oltre interessi legali dalla domanda alsaldo, con la condanna dell’appellata alla refusione dei due terzidelle spese del primo e secondo grado di giudizio.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che la fattispecie inoggetto doveva essere inquadrata nell’ambito del contratto dimutuo, di cui sussistevano sia il requisito della datio rei, sia quellodell’obbligo restitutorio; b) che, infatti, l’appellata aveva provatol’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria, allegandoalcuni messaggi in cui la controparte, rispondendo alla richiestadella Paleari di restituzione del denaro, ammetteva di essere alcorrente di quanto dalla stessa affermato e precisava di non avermai dichiarato il contrario; c) che il Tribunale aveva, tuttavia,errato nel ritenere provato il quantum nella misura di euroNumero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/202610.000,00, in ragione della mancata contestazione del mutuatariorelativamente ai messaggi della Paleari in cui il proprio credito eraquantificato nel predetto importo, poiché in queste conversazioniil Rabenirariny non aveva mai riconosciuto di dover restituiresiffatta somma, ma aveva fornito, al contrario, risposte del tuttogeneriche ed evasive; d) che la somma mutuata oggetto direstituzione doveva, pertanto, essere accertata nella misura dieuro 3.400,00, sulla base dell’unica ed inequivoca ammissione delRabenirariny contenuta nell’atto di citazione in opposizione adecreto ingiuntivo; e) che le prove orali riproposte in appello siconfermavano – in parte – irrilevanti, ove volte a dimostrare leragioni sottese alle dazioni di denaro, e – in massima parte –superflue, essendo i fatti dedotti già riscontrabili dai documentiprodotti, esaustivi ai fini della decisione.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, Leonce AndraimihajaRabenirariny.4.– In prossimità dell’adunanza camerale non partecipatafissata per il 10 giugno 2026, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla carenza dimotivazione circa la condanna dell’appellata al pagamento dei2/3 delle spese di lite, benché parte vittoriosa, per avere la CorteNumero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/2026di merito disposto la condanna alla refusione di due terzi dellespese del primo e secondo grado di giudizio, nonostante lapretesa azionata dalla Paleari fosse stata accolta, seppure inmisura minore rispetto a quella fatta valere nel giudizio di primogrado, con l’affermazione che la somma di cui era stata ordinatala restituzione per euro 3.400,00 non fosse riconducibile, né adun’ipotesi donativa, né ad una remissione del debito, bensì alprestito erogato.Osserva l’istante che, nei termini anzidetti, imponendo allaparte vittoriosa la sua soccombenza nei limiti di due terzi dellespese legali dei due gradi di merito del giudizio, sarebbe statoleso il principio di causalità, tanto più che la controparte nonaveva mai chiesto la riduzione del debito, ma aveva sostenuto dinon dovere nulla, perché le somme sarebbero state oggetto didonazione, con la conseguente esclusione della soccombenzareciproca tra le parti.2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degliartt. 115, 116 e 228 c.p.c. nonché dell’art. 2733 c.c., per averela Corte territoriale, per un verso, riconosciuto pienamente laqualifica di creditrice della Paleari e, per altro verso,inspiegabilmente disconosciuto la spettanza dell’intera sommadovuta, nonostante agli atti sussistessero decine di messaggi dipacifica provenienza del debitore, non contestati da controparte,che formavano piena prova contro lo stesso, in cui, a preciserichieste della creditrice in merito alla rifusione della somma dieuro 10.000,00, il debitore rispondeva che l’unico motivo per ilNumero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/2026quale non restituiva l’importo prestato era rappresentato dallamancanza di provvista.Obietta l’istante che tali messaggi avrebbero avuto valoreconfessorio, ai fini di quantificare la pretesa restitutorianell’importo di euro 10.000,00, valore, invece, erroneamentenegato dalla sentenza d’appello, che in più addirittura avevaomesso di disporre le prove tempestivamente e ritualmenterichieste nonché reiterate in ogni fase e grado, relativamente adun fatto decisivo per il giudizio, ovvero in ordine all’entitàdell’importo versato in favore della controparte.Aggiunge la ricorrente che la prova testimoniale e perinterpello richiesta sarebbe stata volta, appunto, a dimostrareche la somma oggetto di mutuo corrispondeva ad euro10.000,00.3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., con l’integrazione del vizio di ultrapetizione, per averela Corte distrettuale disposto la riduzione della somma mutuataoggetto di restituzione, benché l’appellante non avesse mairichiesto la riduzione delle somme richieste dalla Paleari.Espone l’istante che, di contro, la Corte d’appello avrebbeprovveduto, d’ufficio, a disporre tale riduzione.Deve essere affrontato, in via pregiudiziale, in quantologicamente precedono i profili inerenti alla regolamentazionedelle spese di lite, il secondo motivo.Tale motivo è fondato, nonostante che l’affermazione circa ilvalore probatorio dei messaggi inviati dal Rabenirariny, in ordineNumero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/2026al ricevimento della somma di euro 10.000,00, si traduca, nellasostanza, in una richiesta di rivalutazione delle prove documentaliesaminate, rivalutazione preclusa in sede di legittimità (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n.5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Nondimeno, a fronte dell’esclusione di alcun riconoscimentodella ricezione della somma nella misura di euro 10.000,00,poiché nelle conversazioni riprodotte il Rabenirariny non avevamai ammesso di dover restituire siffatta somma – ma avevafornito, al contrario, risposte del tutto generiche ed evasive –, lagiustificazione addotta dalla Corte d’appello per escluderel’ammissione della prova testimoniale e per interpello reiterata insede di gravame (e riprodotta nel ricorso di legittimità in ordineai capitoli da 4 a 11) è del tutto incongrua.Al riguardo, quanto alla mancata ammissione dei mezzi diprova costituendi, debitamente reiterati in sede di gravame, laCorte d’appello ha precisato che essi si palesavano irrilevanti, ovevolti a dimostrare le ragioni sottese alle dazioni di denaro, e inmassima parte superflui, essendo i fatti dedotti già riscontrabilidai documenti prodotti, esaustivi ai fini della decisione, sicché lecircostanze in fatto eventualmente ricavabili da tali prove oralinon avrebbero potuto contrastare il contenuto dei documentiversati in atti.Sennonché la sentenza d’appello ha negato che daidocumenti prodotti risultasse riconosciuto l’ammontaredell’importo ricevuto in prestito, sicché la prova orale – diretta aNumero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/2026dimostrare la misura delle somme ricevute in prestito – sarebbestata dirimente, posto che la Corte d’appello, in mancanza diprova sull’entità della somma data a mutuo ricavabile daimessaggi scambiati tra le parti (diversamente da quanto ritenutodal Tribunale), ha limitato (recte ridotto) la misura dellacondanna alla restituzione, in forza del rilievo residuale secondocui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Rabenirarinyaveva sostenuto di aver ricevuto, peraltro a titolo donativo, lasola somma di euro 3.400,00.Ora, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nellaspecie, la prova testimoniale e per interpello) si traduce in unvizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propriadecisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.,benché la parte si sia offerta di adempierlo (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 27479 del 15/10/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 18285del 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005).Nella specie, la sentenza di merito ha rigettato la prova oralesulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logicaincoerenza, concernendo i capitoli di prova elementi fattuali dinatura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei adimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio nellamisura evocata dalla mutuante.Ed invero il vizio di motivazione per omessa ammissione dellaprova testimoniale o di altra prova può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivodella controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o nonesaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,Numero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinatoil convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.30721 del 29/11/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18072 del01/07/2024; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez.6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017).Precisamente la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio dicontraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimocostituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domandaritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta noninammissibile di prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2980 del01/02/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26538 del 09/11/2017; Sez.3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).Ipotesi in cui si iscrive il caso di specie, atteso che, avendoescluso che dai messaggi prodotti fosse emerso che il mutuatarioaveva ammesso la ricezione della somma mutuata di euro10.000,00, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutarel’ammissione della prova orale reiterata in sede di gravame, voltaappunto a dimostrare l’entità della somma ricevuta a titolo dimutuo.All’esito il primo e il terzo motivo sono assorbiti.In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioniesposte, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto neisensi di cui in motivazione mentre i rimanenti motivi sonoassorbiti.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente almotivo accolto e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaNumero registro generale 85/2022Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 19994/2026Data pubblicazione 15/06/2026Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che decideràuniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto deirilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo delricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso