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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29991/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.475/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difes o dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliato in Romavia p. [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli n. 367/2021,depositato il 24 ottobre 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024 dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso a lla Corte d’Appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare svoltasi presso il Tribunale di Napoli a carico della “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.”, dichiarata fallita con sentenza n. 788/1995 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con decreto n. 1538/2022 del 20 maggio 2022, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il ricorso e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente la somma di € 10.440,00, oltre interessi legali, e delle spese legali.

2. –Con ricorso depositato in data 31 maggio 2022, il Ministero della Giustizia presentava opposizione, censurando l’erroneità del decreto per violazione dell’art. 2, co. 2-sexies, lett. g), della legge n. 89/2001.

Nel dettaglio, il Ministero evidenziava che, sul piano soggettivo, la solidità economico finanziaria del creditore del fallimento può valere ad integrare una presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi in cui la posta in gioco possa essere ritenuta irrisoria rispetto alle condizioni della parte ricorrente e che, nel caso di specie, come emergeva dai bilanci della società, il credito era da considerarsi, salvo prova contraria, irrisorio.

La società opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con decreto n. 3065/2022 del 24 ottobre 2022, la Corte di Appello di Napoli respingeva l’opposizione proposta dal Ministero.

3. –Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituitacon controricorso.

4. –A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l’unico motivo di ricorso, si censura la violazione, da parte della Corte d’Appello di Napoli, dell’art. 2, comma 2-sexieslett. g) della legge 89/2001 (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3), nella parte in cui ha ritenuto che un credito “oggettivamente rilevante” non possa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, ai sensi e per gli effetti della norma citata.

L’art . 2 , comma 2 - sexies , lett. g) prevede una presunzione di insussistenza del danno in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

Dunque, la disposizione prescrive che l’irrisorietà della pretesa non possa essere valutata solo in maniera oggettiva, ma vada indagata anche soggettivamente, con approccio casistico, con riferimento alle condizioni economico-finanziarie dell’istante.

Parte ricorrente deduce che la Corte territoriale abbia palesemente violato la lettera della legge, ritenendo che la pretesa possa essere ritenuta soggettivamente irrisoria solo allorquando sia anche, e primariamente, oggettivamente irrisoria.

Di conseguenza, ha reputato che, in caso di una pretesa “obiettivamente rilevante”, mai si potrebbe addivenire a ritenere la medesima soggettivamente irrisoria.

L’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello di Napoli sarebbe, però, in palese violazione della lettera della legge, nonché in aperto contrasto con i principi giurisprudenziali concernenti la presunzione di insussistenza del danno de qua.

A sostegno di tale posizione si sostiene che le più recenti pronunce di legittimità sul tema richiedono al giudice di merito una valutazione precisa ed effettiva rispetto alle condizioni economico- finanziarie del soggetto che chiede il riconoscimento dell’equo indennizzo, al fine di valutare l’irrisorietà della pretesa (Cfr. Cass.del 17.1.2020 n. 974 “La valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco), alla quale occorre procedere per accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche della parte richiedente, al fine di giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, postula perciò l'effettuazione di un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell'istante, tale da evidenziare la reale portata dell'interesse di quest'ultimo alla decisione, in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a fornire una puntuale motivazione”.) La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] pertanto errato nel ritenere che l’indagine soggettiva costituisca un posterius rispetto all’indagine oggettiva, dovendo invece l’irrisorietà della pretesa essere valutata, globalmente, con riferimento ad entrambi gli aspetti.

In questo sensol’espressione “anche in relazione alle condizioni personali della parte”, di cui alla disposizione in discussione,non vale solo, come vorrebbe la Corte d’Appello di Napoli, per consentire al “giudice dell’equa riparazione di considerare «soggettivamente non irrisoria», e quindi tale da non giustificare il diniego del diritto all’indennizzo, persino la pretesa oggettivamente molto modesta, qualora le condizioni personali della parte richiedente risultino a tal punto compromesse sul piano economico/patrimoniale da far apparire non del tutto trascurabile, nel caso concreto, l’utilità derivante dal suo riconoscimento.”.

Né questo vale a poter affermare, come erroneamente sostiene la Corte d’Appello, che in questo modo “L’adesione alla diversa tesi prospettata dalla parte opponente finirebbe inoltre per discriminare ingiustificatamente una determinata categoria di soggetti (quella rappresentata dai titolari di un patrimonio ingente), privandola di un diritto che l’art. 1-bis, comma 2, L. n. 89/2001 riconosce in termini generali a chiunque abbia subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo, senza operare alcuna distinzione in base alle condizioni economiche del richiedente, che possono soltanto incidere sulla quantificazione dell’indennizzo in una misura compresa tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge («quantum debeatur»), ma non anche condizionare il riconoscimento del diritto a percepirlo («an debeatur»), dovendosi, appunto tener conto, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lettera d), L. cit., nella determinazione dell’indennizzo, tra l’altro, «del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte».

Difatti, l’applicazione della disposizione in esame non vale ad escludere in tutti i casi la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo alla parte, ma determina un differente riparto dell’onere della prova, per cui, a fronte di una presunzione relativa, è la parte che assume di aver ricevuto un pregiudizio a dover fornire eventuali elementi indiziari in senso contrario alla presunzione.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza della S.C., l’art. 2, comma 2-sexies, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di presunzioni iuris tantum, superabili mediante la positiva prova contraria di aver subito un pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lungaggine della procedura.

E a fronte dell’integrazione della presunzione, l’onere probatorio è posto a carico del richiedente, dovendosi altrimenti presumere l’insussistenza del pregiudizio.

Nel caso in discussione spettava alla società resistente fornire la prova positiva di aver subito un pregiudizio non patrimoniale dalla lungaggine della procedura fallimentare.

Tale onere, però, non è stato in alcun modo assolto in sede di costituzione in giudizio dalla società, che si è limitata ad affermare che l’insussistenza del diritto all’equa riparazione può predicarsi solo in caso di giudizi “bagatellari”.

1.1. –Il motivo è infondato.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte(Cass., Sez.

II , 13 febbraio 2024 , n. 3970 ) .

Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa››, in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale.

Al di là dei casi in cui il giudice comune torni a occuparsi della richiesta di cessazione degli effetti lesivi della violazione accertata dalla Corte di Strasburgo (Corte cost. 18 luglio 2013, n. 210; Corte cost. 7 aprile 2011, n. 113), l’interpretazione offerta dalla Corte EDU vincola il giudice nazionale soltanto in quanto espressiva di un “diritto consolidato”, mentre nessun obbligo esiste a fronte di pronunce che non siano il frutto di un orientamento divenuto definitivo (Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49 che ribadisce e precisa quanto affermato dalle sentenze 22 luglio 2011, n. 236 e 26 novembre 2009, n. 311 secondo cui il giudice comune è tenuto a uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente», «in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza», fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro, Corte cost. 6 gennaio 2012, n. 15 e n. 317/2009).[OSCURATO:PERSONA] (Corte cost. n. 49 del 2015) evidenzia che il riferimento al “diritto consolidato” risponde alle modalità organizzative della Corte di Strasburgo, che consente opinioni dissenzienti e prevede un meccanismo idoneo a risolvere il contrasto tra singole sezioni, quale la rimessione alla Grande Camera (la nozione stessa di “giurisprudenza consolidata” trova riconoscimento nell’art. 28 della CEDU con riferimento al potere del comitato investito di un ricorso individuale ai sensi dell’art. 34 di potere, con voto unanime, di dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito, solo quando tale “giurisprudenza consolidata” sussista e vada applicata).

La formazione del diritto giurisprudenziale della CEDU riveste quindi un carattere progressivo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto quando è manifestamente priva di qualsiasi interessereale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente (Simitzi-Papachristou e altri c.

Grecia, n.50634/11, 5 novembre 2013; Bock c.

Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010).

Dal momento dell’entrata in vigore de l Protocollo n. 14 ( 1° giugno 2010), questo tipo di domanda rientra nell'ambito dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione (assenza di svantaggio significativo).

In particolare, la Corte di Strasburgoconsider a la sproporzione tra il carattere banale dei fatti del caso, cioè la natura irrisoria della somma in questione, e il sovraccarico della Corte di numerosi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni di diritti umani.

In tale contesto, la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo (richiamata anche nella Guida pratica alle condizioni di ricevibilità elaborata dalla cancelleria) t iene conto anche della situazione finanziaria del ricorrente e delle possibili ripercussioni della causa in questione su di essa, nonché della natura e dell'importanza della presunta violazione della Convenzione (Bock c.

Germania, n. 22051/07, 19 gennaio 2010, e Jenik c.

Austria, nn. 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012), appuntandosi principalmente sul valore meramente bagatellare della lite.

In tal senso, la Corte di Strasburgo ha applicato il criterio del “danno significativo” a i sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), per consentirle di trattare rapidamente le domande futili, sul presupposto che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare l'esame da parte di un tribunale internazionale (Korolev c.

Russia, déc. no 25551/05, 1° luglio2010, principio de minimis non curat praetor).

Per quanto riguarda l'impatto finanziario irrilevante, in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha finora riscontrato l'assenza di “svantaggio significativo” in casi in cui la pretesa era di entità minima, con un importo in genere pari o inferiore a circa 500 euro: in un caso relativo a un procedimento in cui l'importo in questione era di 90 euro (Ionescu c.

Romania (dec.), n. 36659/04, 1° giugno 2010 ); in un caso relativo al mancato pagamento da parte delle autorità al richiedente di una somma equivalente a meno di un euro (Korolev c.

Russia (dec.), n. 25551/05, 01/07/2010); in un caso relativo al mancato pagamento da parte delle autorità al richiedente di una somma approssimativamente pari a 12 euro (Vasilchenko c.

Russia, n. 34784/02, 23 September 2010, § 49); in un caso relativo a una multa stradale di 150 euro e alla correzione della patente del ricorrente con un punto di penalità (Rinck c.

Francia (dec.), n. 18774/09, 19 ottobre 2010); in un caso di ritardato pagamento di 25 euro (Gaftoniuc c.

Romania (dec.), n. 30934/05, 22 febbra i o 2011); nell'ipotesi di mancato rimborso di 125 euro ( Ştefănescu c.

Romania (dec.), n. 11774/04, 12 april e 2011 ); il mancato pagamento da parte delle autorità statali di 12 euro al ricorrente (Fedotov c.

Moldavia (dec.), n. 51838/07, 24 ma ggio 2011 ); il mancato pagamento da parte delle autorità statali di 107 euro al ricorrente, oltre a costi e spese per 121 euro, per un totale di 228 euro (Burov c.

Moldavia(dec.), n. 38875/03, 14 giugno 2011 ); in un caso relativo a un'ammenda di 135 euro, 22 euro di spese e un punto di penalità sulla patente di guida del ricorrente (Fernandez c.

Francia (dec.), n. 65421/10, 17 gennaio2012); in un caso in cui la Corte ha rilevato che l'importo del danno pecuniario in questione era di 504 euro (Kiousi c.

Grecia(dec.), n. 52036/09, 20 settembre 2011 ); in un caso in cui è stata presa in considerazione la richiesta iniziale di 99 euro avanzata dal ricorrente nei confronti del suo avvocato, oltre al fatto che gli erastato riconosciuto l'equivalente di 1.515 euro per la durata del procedimento di merito (Havelka c.

Repubblica Ceca (dec.), n. 7332/10, 20 settembre 2011 ) ; nel caso di arretrati di stipendio per una somma equivalente a circa 200 euro (Guruyan c.

Armenia(dec.), n. 11456/05, 24 gennaio 2012 ); in un caso relativo a 227 euro di spese (Šumbera c.

Repubblica Ceca (dec.), n. 48228/08, 21 febbraio 2012); nel caso relativo all'esecuzione di una sentenza per 34 euro (Shefer c.

Russia (dec.), n. 45175/04, 13 marzo 2012); in una causa relativa a un danno non patrimoniale di 445 euro per l'interruzione di una fornitura di energia elettrica (Bazelyuk c.

Ucraina (dec.), n. 49275/08, 27 marzo 2012 ) ; in una causa relativa a multe amministrative di 50 euro (Boelens e altri c.

Belgio(dec.), n. 20007/09, 11 settembre 2012 ) ; in una causa in cui le richieste riguardavano una retribuzione compresa tra 98 e 137 euro, oltre agli interessi di mora (Hudecová e altri c.

Slovacchia (dec.), n. 53807/09, 18 December 2012); la mancata esecuzione di decisioni relativamente modeste, tra i 29 e i 62 euro (Shtefan e altri c.

Ucraina, [Comitato], n. 36762/06, 31 luglio 2014 ); in un caso relativo a multe amministrative di 35 e 31 euro (Şimşek, Andiç e Boğatekin c.

Turchia (dec.), n. 75845/12, 17 marzo 2020 , §§ 26 - 29); l'ipotesi di un sequestro per più di quattro anni e mezzo delle azioni di un ricorrente in una società con un valore nominale complessivo di due rubli, vale a dire, inferiore a 0,50 euro (Sebeleva e altri c.

Russia, n. 42416/18, 1 marzo 2022, §§ 42-43).

La Corte è tuttavia consapevole che l'impatto di una perdita pecuniaria non deve essere misurato in termini astratti.In tal senso, ancheun danno pecuniario modesto può essere significativo alla luce della condizione specifica della persona e della situazione economica del Paese o della regione in cui vive.

Pertanto, la Corte –tenuto conto dei criteri esaminati– considera l'effetto della perdita finanziaria alla lucedella situazione economica dell'individuo.

Nella causa Fernandez c.

Francia(dec.), 2012, ad esempio, il fatto che la ricorrente fosse un giudice della corte d'appello amministrativa di Marsiglia è stato considerato rilevante nel ritenere che la multa di 135 euro non fosse un importo per lei significativo.

La Corte d’appello di Napoli, nell'ambito dell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito – non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'articolo 360 comma 1 numero 5 cod. proc. civ. così come di formulato o, altrimenti, nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass., Sez.

II, 13 febbraio 2024, n. 3970) – ha ritenuto sussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la non irrisorietà obiettiva dellapretesa (un credito di euro 23.955,21) , così escludendo – in linea con la richiamata giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo – l’esiste nza delle condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001.

2. –Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dal d. lgs. n. 149 del 2022), è ammissibile la condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 4 cod. proc. civ., del Ministero della giustizia che abbia richiesto la decisione allorquando quest'ultima risulti conforme alla proposta di definizione del giudizio, atteso che la Cassa delle ammende, quantunque sottoposta all'attività di vigilanza del predetto ministero,è, rispetto a quest'ultimo, ente di diritto pubblico dotato di soggettività distinta e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria (Cass. Sez.

II, 31maggio 2024 , n. 15354 ) .

Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.475/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difes o dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliato in Romavia p. [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli n. 367/2021,depositato il 24 ottobre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024 dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso a lla Corte d’Appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare svoltasi presso il Tribunale di Napoli a carico della “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.”, dichiarata fallita con sentenza n. 788/1995 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con decreto n. 1538/2022 del 20 maggio 2022, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il ricorso e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente la somma di € 10.440,00, oltre interessi legali, e delle spese legali. 2. –Con ricorso depositato in data 31 maggio 2022, il Ministero della Giustizia presentava opposizione, censurando l’erroneità del decreto per violazione dell’art. 2, co. 2-sexies, lett. g), della legge n. 89/2001. Nel dettaglio, il Ministero evidenziava che, sul piano soggettivo, la solidità economico finanziaria del creditore del fallimento può valere ad integrare una presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi in cui la posta in gioco possa essere ritenuta irrisoria rispetto alle condizioni della parte ricorrente e che, nel caso di specie, come emergeva dai bilanci della società, il credito era da considerarsi, salvo prova contraria, irrisorio. La società opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con decreto n. 3065/2022 del 24 ottobre 2022, la Corte di Appello di Napoli respingeva l’opposizione proposta dal Ministero. 3. –Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituitacon controricorso. 4. –A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l’unico motivo di ricorso, si censura la violazione, da parte della Corte d’Appello di Napoli, dell’art. 2, comma 2-sexieslett. g) della legge 89/2001 (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3), nella parte in cui ha ritenuto che un credito “oggettivamente rilevante” non possa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, ai sensi e per gli effetti della norma citata. L’art . 2 , comma 2 - sexies , lett. g) prevede una presunzione di insussistenza del danno in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. Dunque, la disposizione prescrive che l’irrisorietà della pretesa non possa essere valutata solo in maniera oggettiva, ma vada indagata anche soggettivamente, con approccio casistico, con riferimento alle condizioni economico-finanziarie dell’istante. Parte ricorrente deduce che la Corte territoriale abbia palesemente violato la lettera della legge, ritenendo che la pretesa possa essere ritenuta soggettivamente irrisoria solo allorquando sia anche, e primariamente, oggettivamente irrisoria. Di conseguenza, ha reputato che, in caso di una pretesa “obiettivamente rilevante”, mai si potrebbe addivenire a ritenere la medesima soggettivamente irrisoria. L’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello di Napoli sarebbe, però, in palese violazione della lettera della legge, nonché in aperto contrasto con i principi giurisprudenziali concernenti la presunzione di insussistenza del danno de qua. A sostegno di tale posizione si sostiene che le più recenti pronunce di legittimità sul tema richiedono al giudice di merito una valutazione precisa ed effettiva rispetto alle condizioni economico- finanziarie del soggetto che chiede il riconoscimento dell’equo indennizzo, al fine di valutare l’irrisorietà della pretesa (Cfr. Cass.del 17.1.2020 n. 974 “La valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco), alla quale occorre procedere per accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche della parte richiedente, al fine di giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, postula perciò l'effettuazione di un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell'istante, tale da evidenziare la reale portata dell'interesse di quest'ultimo alla decisione, in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a fornire una puntuale motivazione”.) La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] pertanto errato nel ritenere che l’indagine soggettiva costituisca un posterius rispetto all’indagine oggettiva, dovendo invece l’irrisorietà della pretesa essere valutata, globalmente, con riferimento ad entrambi gli aspetti. In questo sensol’espressione “anche in relazione alle condizioni personali della parte”, di cui alla disposizione in discussione,non vale solo, come vorrebbe la Corte d’Appello di Napoli, per consentire al “giudice dell’equa riparazione di considerare «soggettivamente non irrisoria», e quindi tale da non giustificare il diniego del diritto all’indennizzo, persino la pretesa oggettivamente molto modesta, qualora le condizioni personali della parte richiedente risultino a tal punto compromesse sul piano economico/patrimoniale da far apparire non del tutto trascurabile, nel caso concreto, l’utilità derivante dal suo riconoscimento.”. Né questo vale a poter affermare, come erroneamente sostiene la Corte d’Appello, che in questo modo “L’adesione alla diversa tesi prospettata dalla parte opponente finirebbe inoltre per discriminare ingiustificatamente una determinata categoria di soggetti (quella rappresentata dai titolari di un patrimonio ingente), privandola di un diritto che l’art. 1-bis, comma 2, L. n. 89/2001 riconosce in termini generali a chiunque abbia subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo, senza operare alcuna distinzione in base alle condizioni economiche del richiedente, che possono soltanto incidere sulla quantificazione dell’indennizzo in una misura compresa tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge («quantum debeatur»), ma non anche condizionare il riconoscimento del diritto a percepirlo («an debeatur»), dovendosi, appunto tener conto, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lettera d), L. cit., nella determinazione dell’indennizzo, tra l’altro, «del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte». Difatti, l’applicazione della disposizione in esame non vale ad escludere in tutti i casi la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo alla parte, ma determina un differente riparto dell’onere della prova, per cui, a fronte di una presunzione relativa, è la parte che assume di aver ricevuto un pregiudizio a dover fornire eventuali elementi indiziari in senso contrario alla presunzione. Come chiarito anche dalla giurisprudenza della S.C., l’art. 2, comma 2-sexies, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di presunzioni iuris tantum, superabili mediante la positiva prova contraria di aver subito un pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lungaggine della procedura. E a fronte dell’integrazione della presunzione, l’onere probatorio è posto a carico del richiedente, dovendosi altrimenti presumere l’insussistenza del pregiudizio. Nel caso in discussione spettava alla società resistente fornire la prova positiva di aver subito un pregiudizio non patrimoniale dalla lungaggine della procedura fallimentare. Tale onere, però, non è stato in alcun modo assolto in sede di costituzione in giudizio dalla società, che si è limitata ad affermare che l’insussistenza del diritto all’equa riparazione può predicarsi solo in caso di giudizi “bagatellari”. 1.1. –Il motivo è infondato. In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte(Cass., Sez. II , 13 febbraio 2024 , n. 3970 ) . Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa››, in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale. Al di là dei casi in cui il giudice comune torni a occuparsi della richiesta di cessazione degli effetti lesivi della violazione accertata dalla Corte di Strasburgo (Corte cost. 18 luglio 2013, n. 210; Corte cost. 7 aprile 2011, n. 113), l’interpretazione offerta dalla Corte EDU vincola il giudice nazionale soltanto in quanto espressiva di un “diritto consolidato”, mentre nessun obbligo esiste a fronte di pronunce che non siano il frutto di un orientamento divenuto definitivo (Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49 che ribadisce e precisa quanto affermato dalle sentenze 22 luglio 2011, n. 236 e 26 novembre 2009, n. 311 secondo cui il giudice comune è tenuto a uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente», «in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza», fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro, Corte cost. 6 gennaio 2012, n. 15 e n. 317/2009).[OSCURATO:PERSONA] (Corte cost. n. 49 del 2015) evidenzia che il riferimento al “diritto consolidato” risponde alle modalità organizzative della Corte di Strasburgo, che consente opinioni dissenzienti e prevede un meccanismo idoneo a risolvere il contrasto tra singole sezioni, quale la rimessione alla Grande Camera (la nozione stessa di “giurisprudenza consolidata” trova riconoscimento nell’art. 28 della CEDU con riferimento al potere del comitato investito di un ricorso individuale ai sensi dell’art. 34 di potere, con voto unanime, di dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito, solo quando tale “giurisprudenza consolidata” sussista e vada applicata). La formazione del diritto giurisprudenziale della CEDU riveste quindi un carattere progressivo. La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto quando è manifestamente priva di qualsiasi interessereale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente (Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia, n.50634/11, 5 novembre 2013; Bock c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010). Dal momento dell’entrata in vigore de l Protocollo n. 14 ( 1° giugno 2010), questo tipo di domanda rientra nell'ambito dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione (assenza di svantaggio significativo). In particolare, la Corte di Strasburgoconsider a la sproporzione tra il carattere banale dei fatti del caso, cioè la natura irrisoria della somma in questione, e il sovraccarico della Corte di numerosi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni di diritti umani. In tale contesto, la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo (richiamata anche nella Guida pratica alle condizioni di ricevibilità elaborata dalla cancelleria) t iene conto anche della situazione finanziaria del ricorrente e delle possibili ripercussioni della causa in questione su di essa, nonché della natura e dell'importanza della presunta violazione della Convenzione (Bock c. Germania, n. 22051/07, 19 gennaio 2010, e Jenik c. Austria, nn. 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012), appuntandosi principalmente sul valore meramente bagatellare della lite. In tal senso, la Corte di Strasburgo ha applicato il criterio del “danno significativo” a i sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), per consentirle di trattare rapidamente le domande futili, sul presupposto che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare l'esame da parte di un tribunale internazionale (Korolev c. Russia, déc. no 25551/05, 1° luglio2010, principio de minimis non curat praetor). Per quanto riguarda l'impatto finanziario irrilevante, in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha finora riscontrato l'assenza di “svantaggio significativo” in casi in cui la pretesa era di entità minima, con un importo in genere pari o inferiore a circa 500 euro: in un caso relativo a un procedimento in cui l'importo in questione era di 90 euro (Ionescu c. Romania (dec.), n. 36659/04, 1° giugno 2010 ); in un caso relativo al mancato pagamento da parte delle autorità al richiedente di una somma equivalente a meno di un euro (Korolev c. Russia (dec.), n. 25551/05, 01/07/2010); in un caso relativo al mancato pagamento da parte delle autorità al richiedente di una somma approssimativamente pari a 12 euro (Vasilchenko c. Russia, n. 34784/02, 23 September 2010, § 49); in un caso relativo a una multa stradale di 150 euro e alla correzione della patente del ricorrente con un punto di penalità (Rinck c. Francia (dec.), n. 18774/09, 19 ottobre 2010); in un caso di ritardato pagamento di 25 euro (Gaftoniuc c. Romania (dec.), n. 30934/05, 22 febbra i o 2011); nell'ipotesi di mancato rimborso di 125 euro ( Ştefănescu c. Romania (dec.), n. 11774/04, 12 april e 2011 ); il mancato pagamento da parte delle autorità statali di 12 euro al ricorrente (Fedotov c. Moldavia (dec.), n. 51838/07, 24 ma ggio 2011 ); il mancato pagamento da parte delle autorità statali di 107 euro al ricorrente, oltre a costi e spese per 121 euro, per un totale di 228 euro (Burov c. Moldavia(dec.), n. 38875/03, 14 giugno 2011 ); in un caso relativo a un'ammenda di 135 euro, 22 euro di spese e un punto di penalità sulla patente di guida del ricorrente (Fernandez c. Francia (dec.), n. 65421/10, 17 gennaio2012); in un caso in cui la Corte ha rilevato che l'importo del danno pecuniario in questione era di 504 euro (Kiousi c. Grecia(dec.), n. 52036/09, 20 settembre 2011 ); in un caso in cui è stata presa in considerazione la richiesta iniziale di 99 euro avanzata dal ricorrente nei confronti del suo avvocato, oltre al fatto che gli erastato riconosciuto l'equivalente di 1.515 euro per la durata del procedimento di merito (Havelka c. Repubblica Ceca (dec.), n. 7332/10, 20 settembre 2011 ) ; nel caso di arretrati di stipendio per una somma equivalente a circa 200 euro (Guruyan c. Armenia(dec.), n. 11456/05, 24 gennaio 2012 ); in un caso relativo a 227 euro di spese (Šumbera c. Repubblica Ceca (dec.), n. 48228/08, 21 febbraio 2012); nel caso relativo all'esecuzione di una sentenza per 34 euro (Shefer c. Russia (dec.), n. 45175/04, 13 marzo 2012); in una causa relativa a un danno non patrimoniale di 445 euro per l'interruzione di una fornitura di energia elettrica (Bazelyuk c. Ucraina (dec.), n. 49275/08, 27 marzo 2012 ) ; in una causa relativa a multe amministrative di 50 euro (Boelens e altri c. Belgio(dec.), n. 20007/09, 11 settembre 2012 ) ; in una causa in cui le richieste riguardavano una retribuzione compresa tra 98 e 137 euro, oltre agli interessi di mora (Hudecová e altri c. Slovacchia (dec.), n. 53807/09, 18 December 2012); la mancata esecuzione di decisioni relativamente modeste, tra i 29 e i 62 euro (Shtefan e altri c. Ucraina, [Comitato], n. 36762/06, 31 luglio 2014 ); in un caso relativo a multe amministrative di 35 e 31 euro (Şimşek, Andiç e Boğatekin c. Turchia (dec.), n. 75845/12, 17 marzo 2020 , §§ 26 - 29); l'ipotesi di un sequestro per più di quattro anni e mezzo delle azioni di un ricorrente in una società con un valore nominale complessivo di due rubli, vale a dire, inferiore a 0,50 euro (Sebeleva e altri c. Russia, n. 42416/18, 1 marzo 2022, §§ 42-43). La Corte è tuttavia consapevole che l'impatto di una perdita pecuniaria non deve essere misurato in termini astratti.In tal senso, ancheun danno pecuniario modesto può essere significativo alla luce della condizione specifica della persona e della situazione economica del Paese o della regione in cui vive. Pertanto, la Corte –tenuto conto dei criteri esaminati– considera l'effetto della perdita finanziaria alla lucedella situazione economica dell'individuo. Nella causa Fernandez c. Francia(dec.), 2012, ad esempio, il fatto che la ricorrente fosse un giudice della corte d'appello amministrativa di Marsiglia è stato considerato rilevante nel ritenere che la multa di 135 euro non fosse un importo per lei significativo. La Corte d’appello di Napoli, nell'ambito dell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito – non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'articolo 360 comma 1 numero 5 cod. proc. civ. così come di formulato o, altrimenti, nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass., Sez. II, 13 febbraio 2024, n. 3970) – ha ritenuto sussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la non irrisorietà obiettiva dellapretesa (un credito di euro 23.955,21) , così escludendo – in linea con la richiamata giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo – l’esiste nza delle condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001. 2. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023). In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dal d. lgs. n. 149 del 2022), è ammissibile la condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 4 cod. proc. civ., del Ministero della giustizia che abbia richiesto la decisione allorquando quest'ultima risulti conforme alla proposta di definizione del giudizio, atteso che la Cassa delle ammende, quantunque sottoposta all'attività di vigilanza del predetto ministero,è, rispetto a quest'ultimo, ente di diritto pubblico dotato di soggettività distinta e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria (Cass. Sez. II, 31maggio 2024 , n. 15354 ) . Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte co
Decreto Cassazione n. 29991/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris