CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 46113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato n [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, con provvedimento reso in data 29 giugno 2022, non ha convalidato l'arresto eseguito a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella flagranza del reato di concorso in furto di merce da un punto vendita, con le aggravanti dell'esposizione della res alla pubblica fede e dell'utilizzo di un mezzo fraudolento, contestato come commesso in Molfetta il 27 giugno 2022. A motivo della mancata convalida dell'arresto il giudicante ha dedotto la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., atteso che agli arrestati, che non comprendono la lingua italiana, non é stata assicurata l'assistenza di un interprete al fine di comprendere l'accusa formulata nei loro confronti, come risulta in particolare dagli atti di P.G. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Trani, deducendo quale unico motivo la violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.. Il P.M. ricorrente richiama all'uopo la giurisprudenza di legittimità in base alla quale non é necessario che si provveda alla nomina di un interprete già all'atto dell'arresto in flagranza, deducendone l'erroneità dell'assunto del giudice procedente; tanto più che nel caso di specie, al momento dell'arresto, la P.G. aveva consegnato agli arrestati, nelle rispettive lingue, una comunicazione scritta contenente i diritti dell'arrestato a norma dell'art. 386 cod. proc. pen. ed aveva fatto tradurre nelle stesse lingue il verbale di perquisizione a carico degli arrestati stessi. La nomina di un interprete era invece necessaria in occasione dell'udienza di convalida, essendo questo il momento in cui viene formalmente contestata l'accusa agli indagati. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. L'art. 3, comma 1, della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari; l'art. 143, comma 1, cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014 (di attuazione della direttiva predetta), stabilisce - per quanto qui di interesse - che l'indagato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (disposizione che, si badi, é in tale parte identica a quella recata dallo stesso art. 143 prima della novella del 2014), nonché al fine di poter interloquire con il proprio difensore prima dell'interrogatorio. Scopo evidente della cornice normativa in esame é, in definitiva, quello di porre il soggetto alloglotta sottoposto ad indagini nelle condizioni di comprendere gli atti del procedimento e, per quanto qui interessa, l'accusa che gli viene mossa, onde poter esercitare compiutamente i diritti della difesa. Venendo al caso di specie, la P.G. ha consegnato agli indagati copia del verbale di perquisizione (con traduzione nelle lingue georgiana e slovena) ed ha altresì ottemperato a quanto stabilito dall'art. 386 cod. proc. pen., consegnando loro la comunicazione scritta ivi indicata al comma 1, anch'essa tradotta nelle rispettive lingue, e contenente l'elenco dei diritti e delle facoltà spettanti all'arrestato. Non spettava invece ai prevenuti la nomina immediata di un interprete già nella fase dell'esecuzione dell'arresto, come ritiene il Tribunale: deve infatti ritenersi tuttora valido, anche in relazione all'assenza di modifiche normative riguardanti tale aspetto, il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, e richiamato dal P.M. ricorrente, in base al quale, in base al testuale tenore dell'art. 143, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l'imputato che non conosca la lingua italiana ha diritto all'assistenza di un interprete "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti a cui partecipa", deve escludersi che già all'atto dell'arresto in flagranza di uno straniero non a conoscenza della lingua italiana si debba provvedere a farlo assistere da un interprete, atteso che, per un verso, l'arresto in flagranza non comporta la immediata "formulazione" di un'accusa a carico dell'arrestato, avendo luogo la medesima soltanto con l'interrogatorio che il giudice deve effettuare in sede di convalida dell'arresto, nell'osservanza delle forme previste dall'art. 65 cod. proc. pen. (tra cui, in particolare, la contestazione del fatto "in forma chiara e precisa"); per altro verso, non può neppure dirsi che l'arresto in flagranza sia un atto al quale "partecipi" l'arrestato, dal momento che questi non può che limitarsi a subirlo, spettando l'iniziativa dell'atto medesimo ed il suo compimento solo ed esclusivamente alla polizia giudiziaria (Sez. 1, Sentenza n. 48797 del 19/09/2003, Aiyudubie, Rv. 226464). E' invece inconferente il richiamo, operato da parte del giudicante, all'obbligo di nomina di un interprete anche quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare: richiamo che non fa riferimento ad atti specifici ed in relazione al quale deve osservarsi che é lo stesso art. 143 che, al comma 4, prescrive che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana é compiuto dall'autorità giudiziaria. Deve ritenersi parimenti valido, e confermativo della tesi sostenuta dal P.M. ricorrente, il principio in base al quale é legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta presentato per il giudizio direttissimo, anche senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, Sentenza n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930): principio che é stato ribadito anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (Sez. 4, Sentenza n. 4649 del 15/01/2015, Baatar, Rv. 262034) e dal quale si ricava che il mancato reperimento di un interprete nella fase dell'arresto antecedente la convalida non ha alcuna portata invalidante, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato. 2. Pertanto l'impugnata ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza deve essere annullata; l'annullamento va disposto con la formula "senza rinvio", poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, é finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex multis vds. Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706; e, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 30114 del 06/02/2018, P.M. in proc. P., Rv. 273279). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per essere s