Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03552/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10402/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma villa Grazioli n. 29 -controricorrente- nonché Cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/73 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), con sede in Messina, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Messina; - intimata - per la cassazione della sentenza n. 848/10/2018 d e lla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina,depositata il 23/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 848/10/2018 depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, il 23 /02/ 2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per l'IRPEF relativa all'anno 2004, a seguito di controllo automatizzato a norma dell'art. 36-bis del d .P.R. 29 /09/ 1973 n. 600, in dipendenza di dichiarazione integrativa presentata nell'anno 2006 per l'indicazione di una minusvalenza omessa, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) avverso la sentenza n. 34/12/2009 depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente potesse emendare l'omissione della minusvalenza nella dichiarazione relativa all'IRPEF 2004 (per l'anno d'imposta 2003) con una dichiarazione integrativa presentata nell'anno 2006. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) è rimasta intimata.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/01/2024, per la quale il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivola difesa erariale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22/07/1998,n. 322 (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenutoi giudici della CTR che la dichiarazione integrativa potesse essere presentata dal contribuente nel termine previsto dall'artt. 43 del d .P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600 al fine di emendare un errore commesso in suo danno.

2. In data 2/07/2021il controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conv, in l. n. 136 del 2018, corredata della prova dei pagamenti delle rate fino a quel momento maturate, e, successivamente, prova del pagamento delle rate ulteriori fino alla diciannovesima , chiedendo, anche nella memoria, pronuncia di estinzione e cessazione della materia del contendere.

Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018; non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto.

Occorre pertanto dare atto dell’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolatae dichiarare estinto il giudizio.

3. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. n.21826/2020).Alla luce dell’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo unificatodi cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 8184/2020; Cass. n. 39284/2021).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10402/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma villa Grazioli n. 29 -controricorrente- nonché Cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/73 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), con sede in Messina, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Messina; - intimata - per la cassazione della sentenza n. 848/10/2018 d e lla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina,depositata il 23/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 848/10/2018 depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, il 23 /02/ 2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per l'IRPEF relativa all'anno 2004, a seguito di controllo automatizzato a norma dell'art. 36-bis del d .P.R. 29 /09/ 1973 n. 600, in dipendenza di dichiarazione integrativa presentata nell'anno 2006 per l'indicazione di una minusvalenza omessa, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) avverso la sentenza n. 34/12/2009 depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente potesse emendare l'omissione della minusvalenza nella dichiarazione relativa all'IRPEF 2004 (per l'anno d'imposta 2003) con una dichiarazione integrativa presentata nell'anno 2006. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) è rimasta intimata.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/01/2024, per la quale il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivola difesa erariale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22/07/1998,n. 322 (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenutoi giudici della CTR che la dichiarazione integrativa potesse essere presentata dal contribuente nel termine previsto dall'artt. 43 del d .P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600 al fine di emendare un errore commesso in suo danno. 2. In data 2/07/2021il controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conv, in l. n. 136 del 2018, corredata della prova dei pagamenti delle rate fino a quel momento maturate, e, successivamente, prova del pagamento delle rate ulteriori fino alla diciannovesima , chiedendo, anche nella memoria, pronuncia di estinzione e cessazione della materia del contendere. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018; non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto. Occorre pertanto dare atto dell’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolatae dichiarare estinto il giudizio. 3. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. n.21826/2020).Alla luce dell’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo unificatodi cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 8184/2020; Cass. n. 39284/2021). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art.
Sentenza Cassazione n. 03552/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris