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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15724/2022

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2/:-, ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13406-2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1erghini, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio duest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio ou,1L auest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA], n. 13; - controricorrente- avverso la sentenza n. 25844/2015 del Tribunale di Roma, depositata il 29/12/2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 25844/2015 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29 dicembre 2015, articolando due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede anche la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ.

La ricorrente espone in fatto di essersi opposta, con comparsa di risposta del 13 marzo 2013, ex art. 665 cod.proc.civ., alla convalida di sfratto per morosità domandata, unitamente all'intimazione di sfratto, da [OSCURATO:PERSONA].

L'opposizione si fondava sulla omessa e mai avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione del 30 maggio 2011, registrato il 31 maggio 2011, e sul disconoscimento ex art. 214 cod.proc.civ. della sottoscrizione del medesimo da parte dell'odierna ricorrente.

Il Tribunale di Roma non concedeva la convalida, con la seguente motivazione: "non appare possibile concedere alcun provvedimento sommario dato che il contratto posto dall'attore, a fondamento della domanda, è stato disconosciuto dalla resistente"; disponeva il mutamento del rito e rinviava la causa all'udienza del 12 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA], con memoria integrativa, domandava, in via principale, l'emissione di un'ordinanza di rilascio dell'immobile occupato sine titulo dall'intimata, previo ulteriore mutamento del rito.

In via subordinata, chiedeva: a) che venisse accertato che tra le parti sussisteva un rapporto di locazione, così come da contratto depositato, registrato e posto in adempimento fino alla morosità, per il quale [OSCURATO:PERSONA] si era resa immotivatamente ed illegittimamente morosa; b) che venisse dichiarata la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza della conduttrice, con condanna di quest'ultima alla corresponsione dei canoni dì locazione non versati fino alla data del rilascio nonché al risarcimento di tutti i danni subiti per l'evidente inadempimento, oltre agli interessi e alla rivalutazione.

Disposte due consulenze grafologiche che evidenziavano l'irriconducibilità della sottoscrizione del contratto di locazione alla odierna ricorrente, il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, condannava, ciononostante, [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta occupante senza titolo, al rilascio dell'immobile libero e vuoto di persone o di cose, oltre al pagamento, a favore del proprietario, di euro 28.000,00 e di euro 700,00 per ogni mese o frazione di mese a partire dal gennaio 2013; compensava le spese di lite e poneva a carico delle parti in solido quelle di CTU. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello ex artt. 443 e 447 bis cod.proc.civ., con ricorso depositato il 17 marzo 2016, che veniva dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter cod.proc.civ. dalla Corte D'Appello di Roma, con ordinanza emessa all'esito della Camera di Consiglio del 16 novembre 2016, depositata in cancelleria il 21 novembre 2016.

Con ordinanza interlocutoria n. 23643/2020, adottata nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2020 e depositata il 27 ottobre 2020, questa Corte, in applicazione di quanto statuito da Cass., Sez.

Un., n. 25513 del 13/12/2016 e da Cass., Sez.

Un., n. 1850 del 15/05/2018, ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e rinviato la causa a nuovo ruolo, al fine di verificare la procedibilità del ricorso ed in particolare se lo stesso sia stato proposto, a norma dell'art. 348 ter cod.proc.civ., nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348 bis cod.proc.civ.

Il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., per essersi il Tribunale pronunziato oltre i limiti della domanda in palese ed evidente violazione degli artt. 112 e 420 cod.proc.civ.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per palese inconciliabilità tra le diverse affermazioni contenute nella motivazione tale da provocare un grave vulnus al diritto ad una motivazione chiara, logica, coerente, con violazione dell'art. 132 cod.proc.civ.

3. Si dà preliminarmente atto che questa Corte ha acquisirc :t—kazioni telematiche della consegna ai difensori delle patti micazione di Cancelleria relativa all'ordinanza della Corte d'App , )flod ex art. 348 bis c.p.c.

4. Da esse risulta che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'ordinanza con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'Appello era stata comunicata, con messaggio di posta elettronica certificata, identificato con GLRM;2016;10424287, ad [OSCURATO:PERSONA] (rappresentante legale nel giudizio d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]) all'indirizzo di posta elettronica certificata, reperito dal Registro generale degli indirizzi elettronici, [OSCURATO:EMAIL]. (il messaggio risulta consegnato in data 21 novembre 2016 alle ore 09:52).

Con messaggio di posta elettronica certificata, identificato con GLRM;2016;10424288, l'ordinanza risulta comunicata anche a [OSCURATO:PERSONA] (P.[OSCURATO:PERSONA] 44 - Roma ), rappresentante legale in Appello dell'odierna ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata, reperito dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] .

5. Quest'ultimo messaggio risulta consegnato in data 21 novembre 2016 alle ore 09:52.

6. Il ricorso risulta dunque inammissibile, perché è stato notificato il 19 maggio 2017, quindi, ben oltre il termine breve di cui all'art. 325 cod.proc.civ. che, decorrente dal 21 novembre 2016, risulta scaduto il 20 gennaio 2017.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.8.

Questa Corte ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c., giacché risulta ex actis, tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte ricorrente, la quale ha volutamente sottolineato la circostanza che l'ordinanza della Corte d'Appello non era stata notificata, che quest'ultima ha esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente e sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile.

9. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario, come da richiesta.

Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/:-, ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13406-2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1erghini, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio duest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio ou,1L auest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA], n. 13; - controricorrente- avverso la sentenza n. 25844/2015 del Tribunale di Roma, depositata il 29/12/2015. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 25844/2015 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29 dicembre 2015, articolando due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede anche la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. La ricorrente espone in fatto di essersi opposta, con comparsa di risposta del 13 marzo 2013, ex art. 665 cod.proc.civ., alla convalida di sfratto per morosità domandata, unitamente all'intimazione di sfratto, da [OSCURATO:PERSONA]. L'opposizione si fondava sulla omessa e mai avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione del 30 maggio 2011, registrato il 31 maggio 2011, e sul disconoscimento ex art. 214 cod.proc.civ. della sottoscrizione del medesimo da parte dell'odierna ricorrente. Il Tribunale di Roma non concedeva la convalida, con la seguente motivazione: "non appare possibile concedere alcun provvedimento sommario dato che il contratto posto dall'attore, a fondamento della domanda, è stato disconosciuto dalla resistente"; disponeva il mutamento del rito e rinviava la causa all'udienza del 12 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA], con memoria integrativa, domandava, in via principale, l'emissione di un'ordinanza di rilascio dell'immobile occupato sine titulo dall'intimata, previo ulteriore mutamento del rito. In via subordinata, chiedeva: a) che venisse accertato che tra le parti sussisteva un rapporto di locazione, così come da contratto depositato, registrato e posto in adempimento fino alla morosità, per il quale [OSCURATO:PERSONA] si era resa immotivatamente ed illegittimamente morosa; b) che venisse dichiarata la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza della conduttrice, con condanna di quest'ultima alla corresponsione dei canoni dì locazione non versati fino alla data del rilascio nonché al risarcimento di tutti i danni subiti per l'evidente inadempimento, oltre agli interessi e alla rivalutazione. Disposte due consulenze grafologiche che evidenziavano l'irriconducibilità della sottoscrizione del contratto di locazione alla odierna ricorrente, il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, condannava, ciononostante, [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta occupante senza titolo, al rilascio dell'immobile libero e vuoto di persone o di cose, oltre al pagamento, a favore del proprietario, di euro 28.000,00 e di euro 700,00 per ogni mese o frazione di mese a partire dal gennaio 2013; compensava le spese di lite e poneva a carico delle parti in solido quelle di CTU. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello ex artt. 443 e 447 bis cod.proc.civ., con ricorso depositato il 17 marzo 2016, che veniva dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter cod.proc.civ. dalla Corte D'Appello di Roma, con ordinanza emessa all'esito della Camera di Consiglio del 16 novembre 2016, depositata in cancelleria il 21 novembre 2016. Con ordinanza interlocutoria n. 23643/2020, adottata nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2020 e depositata il 27 ottobre 2020, questa Corte, in applicazione di quanto statuito da Cass., Sez. Un., n. 25513 del 13/12/2016 e da Cass., Sez. Un., n. 1850 del 15/05/2018, ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e rinviato la causa a nuovo ruolo, al fine di verificare la procedibilità del ricorso ed in particolare se lo stesso sia stato proposto, a norma dell'art. 348 ter cod.proc.civ., nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348 bis cod.proc.civ. Il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., per essersi il Tribunale pronunziato oltre i limiti della domanda in palese ed evidente violazione degli artt. 112 e 420 cod.proc.civ. 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per palese inconciliabilità tra le diverse affermazioni contenute nella motivazione tale da provocare un grave vulnus al diritto ad una motivazione chiara, logica, coerente, con violazione dell'art. 132 cod.proc.civ. 3. Si dà preliminarmente atto che questa Corte ha acquisirc :t—kazioni telematiche della consegna ai difensori delle patti micazione di Cancelleria relativa all'ordinanza della Corte d'App , )flod ex art. 348 bis c.p.c. 4. Da esse risulta che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'ordinanza con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'Appello era stata comunicata, con messaggio di posta elettronica certificata, identificato con GLRM;2016;10424287, ad [OSCURATO:PERSONA] (rappresentante legale nel giudizio d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]) all'indirizzo di posta elettronica certificata, reperito dal Registro generale degli indirizzi elettronici, [OSCURATO:EMAIL]. (il messaggio risulta consegnato in data 21 novembre 2016 alle ore 09:52). Con messaggio di posta elettronica certificata, identificato con GLRM;2016;10424288, l'ordinanza risulta comunicata anche a [OSCURATO:PERSONA] (P.[OSCURATO:PERSONA] 44 - Roma ), rappresentante legale in Appello dell'odierna ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata, reperito dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] . 5. Quest'ultimo messaggio risulta consegnato in data 21 novembre 2016 alle ore 09:52. 6. Il ricorso risulta dunque inammissibile, perché è stato notificato il 19 maggio 2017, quindi, ben oltre il termine breve di cui all'art. 325 cod.proc.civ. che, decorrente dal 21 novembre 2016, risulta scaduto il 20 gennaio 2017. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.8. Questa Corte ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c., giacché risulta ex actis, tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte ricorrente, la quale ha volutamente sottolineato la circostanza che l'ordinanza della Corte d'Appello non era stata notificata, che quest'ultima ha esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente e sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile. 9. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario, come da richiesta. Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio dell
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