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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16833/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna ad anni 4, mesi 4 ed euro 1.400,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Foggia il 5/6/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 10, 12 e 14

I. 497/74 e 648 cod. pen. e altro; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale e alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con lo specifico riferimento alla consumazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in cu, CN data coincidente Oa sentenza di primo grado,ha dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità, ciò considerato che l'interruzione della consumazione, in assenza di diversi elementi deve; appunto, essere individuata in tale momento e, anche e soprattutto, valutata la mantenuta e persistente contiguità del ricorrente con ambienti criminali, significativamente dimostrata dalla detenzione e porto di un'arma oggetto di furto e di accessori destinati a rendere l'uso di questa più insidioso; Rilevato che anche la seconda considerazione contenuta nel primo motivo è manifestamente infondata in quanto f ai fini della recidiva infraquinquennale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, la data cui fare riferimento non è quella della commissione del reato precedente (nel caso di specie il 2016) ma quella della condanna (così l'art. 99, comma 4 cod. pen.) che a questo si riferisce icioè, come correttamente indicato in sentenza, il 28 novembre 2018; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali, ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto nella determinazione della pena e la motivazione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna ad anni 4, mesi 4 ed euro 1.400,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Foggia il 5/6/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/74 e 648 cod. pen. e altro; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale e alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con lo specifico riferimento alla consumazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in cu, CN data coincidente Oa sentenza di primo grado,ha dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità, ciò considerato che l'interruzione della consumazione, in assenza di diversi elementi deve; appunto, essere individuata in tale momento e, anche e soprattutto, valutata la mantenuta e persistente contiguità del ricorrente con ambienti criminali, significativamente dimostrata dalla detenzione e porto di un'arma oggetto di furto e di accessori destinati a rendere l'uso di questa più insidioso; Rilevato che anche la seconda considerazione contenuta nel primo motivo è manifestamente infondata in quanto f ai fini della recidiva infraquinquennale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, la data cui fare riferimento non è quella della commissione del reato precedente (nel caso di specie il 2016) ma quella della condanna (così l'art. 99, comma 4 cod. pen.) che a questo si riferisce icioè, come correttamente indicato in sentenza, il 28 novembre 2018; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali, ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto nella determinazione della pena e la motivazione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa