CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37235/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PALERMO, in data 27/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' per la fattispecie di rapina, fondata sulla sola presenza di un'impronta digitale trovata in zona del negozio rapinato accessibile al pubblico. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' per la fattispecie di ricettazione, fondata sulla sola contiguità temporale del fatto rispetto alla rapina. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, quanto alla idoneità probatoria dell'impronta, la Corte territoriale ha valorizzato la collocazione della stessa su un vetro posto a separare la zona della cassa da quella riservata al pubblico, nonché l'altezza di posizionamento, compatibile con il movimento fatto dal rapinatore senza guanti che ha scavalcato il bancone. E, quanto all'ipotesi di ricettazione, la sicura attribuibilità del possesso del mezzo agli autori della rapina, unita all'assenza di spiegazioni alternative, sono state idoneamente valorizzate nel ragionamento probatorio. Rispetto a tali argomenti, il ricorso resta ad un livello di genericità estrema. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] E tenso