CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art.660 cod. pen. nei riguardi della curatrice fallimentare nominata nella procedura riguardante il fallimento della ditta individuale a lui facente capo e, con un unico motivo di ricorso, propone una diversa lettura dei fatti posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, non consentita in questa sede; rilevato, in particolare, che le censure tendono a valorizzare il motivo a delinquere, pacificamente irrilevante nel caso che ci occupa; ricordato, invero, che in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dalla "petulanza", ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che per ciò stesso interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.660 cod.pen., la coscienza e volontà di tale condotta, nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi, proprio in quanto "motivi", incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo (Sez. 1, n. 560381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle