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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:651
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0674_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 20 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale / Commissione (causa T‑674/17) «Aiuti di Stato – Regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società cui il Belgio ha dato esecuzione a favore dei suoi porti – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Nozione di attività economica – Servizi di interesse economico generale – Attività non economiche – Scindibilità – Selettività – Articolo 93 TFUE e articolo 106, paragrafo 2, TFUE»

1. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di loro – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 36)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Raggruppamento degli argomenti in sede di replica – Ammissibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 38‑40)

3. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a sostegno della quale l’intervento è effettuato – Motivi non ricollegabili a quelli della parte principale a sostegno della quale l’intervento è effettuato – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 3) (v. punti 44‑47)

4. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Nozione – Concessione dell’accesso a un’infrastruttura portuale dietro versamento di diritti portuali – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 61‑64, 67, 68)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Conseguenze – Individuazione generale e astratta delle attività economiche degli operatori attivi in un settore (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punti 66, 67, 86)

6. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Nozione – Prestazioni fornite da autorità portuali a tariffe pubbliche, non discriminatorie e fissate in anticipo – Inclusione – Autorità portuali che esercitano attività economiche nel contesto di compiti di servizio pubblico senza scopo di lucro – Concorrenza con operatori che perseguono uno scopo di lucro – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 77‑83)

7. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Operatori attivi nel settore portuale titolari di prerogative delle autorità pubbliche – Esercizio di attività economiche scindibili dall’esercizio delle prerogative delle autorità pubbliche – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 92‑94, 97‑101, 104)

8. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Criteri (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 136‑141, 150‑169, 192‑195)

9. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Regime dell’imposta sugli utili delle società che esercitano attività lucrative – Esenzione incondizionata di enti che esercitano attività economiche – Parametro di raffronto pertinente per dimostrare la selettività della misura – Introduzione fra operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga di una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime tributario generale (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 171, 176‑189, 192‑195, 197‑206)

10. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato in settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nell’Unione europea – Fiscalità diretta – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 208‑212)

11. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84) (v. punto 219)

12. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti che vengono incontro alle esigenze di coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di servitù di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 93 TFUE – Valutazione – Esenzione d’imposta non mirata e non limitata all’importo necessario – Esclusione (Artt. 93, 106, § 2, e 107, § 3, TFUE) (v. punti 220‑224) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Belgio ( GU 2017, L 332, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles e la Région de Bruxelles-Capitale sopportano, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0674_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 20 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale / Commissione (causa T‑674/17) «Aiuti di Stato – Regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società cui il Belgio ha dato esecuzione a favore dei suoi porti – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Nozione di attività economica – Servizi di interesse economico generale – Attività non economiche – Scindibilità – Selettività – Articolo 93 TFUE e articolo 106, paragrafo 2, TFUE» 1. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di loro – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 36) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Raggruppamento degli argomenti in sede di replica – Ammissibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 38‑40) 3. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a sostegno della quale l’intervento è effettuato – Motivi non ricollegabili a quelli della parte principale a sostegno della quale l’intervento è effettuato – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 3) (v. punti 44‑47) 4. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Nozione – Concessione dell’accesso a un’infrastruttura portuale dietro versamento di diritti portuali – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 61‑64, 67, 68) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Conseguenze – Individuazione generale e astratta delle attività economiche degli operatori attivi in un settore (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punti 66, 67, 86) 6. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Nozione – Prestazioni fornite da autorità portuali a tariffe pubbliche, non discriminatorie e fissate in anticipo – Inclusione – Autorità portuali che esercitano attività economiche nel contesto di compiti di servizio pubblico senza scopo di lucro – Concorrenza con operatori che perseguono uno scopo di lucro – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 77‑83) 7. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Operatori attivi nel settore portuale titolari di prerogative delle autorità pubbliche – Esercizio di attività economiche scindibili dall’esercizio delle prerogative delle autorità pubbliche – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 92‑94, 97‑101, 104) 8. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Criteri (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 136‑141, 150‑169, 192‑195) 9. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Regime dell’imposta sugli utili delle società che esercitano attività lucrative – Esenzione incondizionata di enti che esercitano attività economiche – Parametro di raffronto pertinente per dimostrare la selettività della misura – Introduzione fra operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga di una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime tributario generale (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 171, 176‑189, 192‑195, 197‑206) 10. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato in settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nell’Unione europea – Fiscalità diretta – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 208‑212) 11. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84) (v. punto 219) 12. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti che vengono incontro alle esigenze di coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di servitù di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 93 TFUE – Valutazione – Esenzione d’imposta non mirata e non limitata all’importo necessario – Esclusione (Artt. 93, 106, § 2, e 107, § 3, TFUE) (v. punti 220‑224) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Belgio ( GU 2017, L 332, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles e la Région de Bruxelles-Capitale sopportano, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sopporta le proprie spese.
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