CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 22762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.02379/2024 R.G., proposto da ; rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore ; rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 2495/2023 del la CORTE d’APPELLO di ROMA,pubblicata il 31/07/2023; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 3 giugno 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] G.E. [OSCURATO:PERSONA] est. 1. – premesso che il coniuge , , già titolare dell’indennizzoprevisto dall’art. 1 della legge n. 210/1992 pe r i soggetti lesi da patologie cagionate da emotrasfusioni infette , era deceduto per insufficienza epatica acuta corr elata all ’ epatopatia HCV contratta a causa delle somministrazioni di sangue cui era stato sottoposto – convenne in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma il Ministero della Salute, chiedendone la condanna alla correspo nsione dell’assegno una tantum p r evisto dall’art. 2, comma 3, della stessa legge n. 210/1992, nell’importo di Euro 77.468,53. Costituitosi l’amministrazione statale convenuta, il giudice adìto rigettòla domanda , per difetto del requisito della “ vive n za a carico” , richiesto dal citato art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992, come modificato dalla legge n. 238/1997; requisito che la ricorrente non solo nonaveva provato ma non aveva neppure allegato . 2. A v v erso questa decisione propose appello, deducendo, per un verso, sotto il profilo processuale, che il primo giudice aveva rilevato d’ufficio la questione della man cata allegazione del requisitodella “vivenza a c arico”, senz a previamente indicarla alle parti e assegnare termine per memorie al riguardo, con conseguente nullitàdella sentenzaper violazione del contraddittorio; per a l tro verso, sotto il profilo sostanziale, che la sentenza impugnata era illegittima sia, de iure, per avere erroneamente reputato nece ss ario il predetto requisito ai fini del diritto alla pe rcezione dell’assegno richiesto (dovendosi al contrario ritenere che esso , quanto meno, foss e stato “abrogato” dallalegge n. 238/1997), sia, de facto , per avere reputato G.E. K.I. G.E. [OSCURATO:PERSONA] est. nonallegato e provato il requisito medesimo nella specifica fattispecie (avuto riguardo allo stato di famiglia prodotto e alla circostanza che esso doveva comunque presumersi sussistente in capo al coniuge conviventedella persona deceduta). Costituitosi il Ministero della Salute , che resistette al gravame, la Corte d’appello, c on sentenza 31 luglio 2023, n. 2495, ha rigettato l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza impugnata , sui rilievi: I-che non fosse ravvisabile la dedotta lesione del contraddittorio , in quanto la questione circa l’omessa allegazione del requisito della “vivenza a car ico ” da parte dell’ attrice era stata sollevata dall’amministrazione statale convenuta«con la memoria di costituzione di primo grado (v. punto n. 2, lett. a, pag.2), citando la giurisprudenza della Corte di cassazione ed eccependo la mancanza di ogni allegazione e di prova da parte della ricorrente »; pertanto la questione non era stata rilevata dal Tribunale d’ufficio, «ma era già stata sottoposta al contraddittoriodelle parti in forza delle eccezioni di parte resistente » (pag. 3 della sentenzaimpugnata). II-che, sotto il profilo sostanziale, la “vivenza a carico” continuava ad integrare, pur dopo le modifiche apportate al l a legge n. 210/1992 dalla legge n. 238/1997, un presupposto costitutivo del diritto alla provvidenza assistenziale invocata , in quanto, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità, la legge del 1997 , rispetto alla formulazione originaria della norma , aveva introdotto la possibilità per gli aventi diritto (coniuge, figli , genitori, fratelli minorenni o quelli maggiorenni se inabili al lavoro) di optare tra [OSCURATO:PERSONA] est. l’indennizzo reversibile e l’assegno una tantum , aumentandone l’importo originarioda 50 a 150 milioni di Lire, ma non aveva inciso sui requisitinecessari per la concessione del beneficio; III-che, infine, sotto il profilo della concreta allegazione e prova del requisito, da un lato non potesse attribuirsi rilievoal certificato di stato di famigliae alla mera circostanzadella “coabitazione” dell’attrice con il coniuge deceduto ( circostanza non sufficiente ai fini della “vivenza a carico”,che richiede invece la sussistenza di una condizione di non a uto sufficienza economica del congiunto superstite e la dipendenzadal reddito della persona deceduta , ancorché questo non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia); dall’altro lato , neppure fosse possibile supplire all’inerzia probatoria della parte , rispetto ad un elemento costitutivo del diritto azionato, mediante l’attivazione dei poteri istruttoridel giudice. 3. P er la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorr e , sulla base di quattro motivi. Risponde con controricorso il Ministero della Salute. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c.». G.E. [OSCURATO:PERSONA] est. La sentenza d’ appello è censurata per aver r itenuto che la questione circa l’omessa allegazione del requisito della “vivenza a carico”non fosse stata rilevata d’ufficio dal Tribunale, m a fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti in ragione dell’eccezione sollevata dal Ministeroresistente nel proprio atto di costituzione . La ricorrenteribadisce che, al contrario, la predetta questione era stata «rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure », il quale aveva sottolineato per ben due volte, nellamotivazione della sentenza, che il requisitodella “viveva a carico” costituiva un elemento costitutivo della fattispecie, l’onere di provare il quale incombeva sulla parte attricee la cui mancanzaera dunque «rilevabile d’ufficio» (pag.6 del ricorso) . Pertanto – conclude la ricorrente – il giudice di prime cure, sollevandola questione, avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine per memorie previstodall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., la cui violazione avrebbeinvece determinato la nullità della sentenza . 1.1.Il motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., sul presupposto che il giudice di primo grado avesse rilevato d’ufficiouna questione mista di fatto e di diritto senza assegnarealle parti il termine per il deposito di memoriecontenenti osservazioni sulla questione medesima , era stata già dedottacon i motivi del ricorso in appello. Nel provvedere su questi motivi, la Corte d’ appello ha escluso la dedottaviolazione sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la questione non era stata rilevata d’ufficio poiché l’omessa allegazione del requisito della “ vivenza a carico ” d a parte dell’attrice sarebbe stata eccepita dal convenuto già nella memoria di [OSCURATO:PERSONA] est. costituzione in giudizio e in tal modo offerta al contraddittorio delle parti, sindagli atti introduttivi. Per censurare validamente tale statuizione con il ricorso per cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente riportare lo stralcio della memoria difensiva avversariacitato dallaCorte territoriale (Punto n.2, lett.a), pag.2) , argomentando sulle ragioni per le quali nel detto atto processuale non figurasse l’eccezione invece reputata sollevatadal giudice d’appello . Al fine di consentirea questa Corte di legittimità di controllare se il Ministeroconvenuto avesse sollevato la predetta eccezione o se invece la questione mista di fatto e di diritto fossestataeffettivamente rilevata d’ufficio in violazione del contraddittorio, la ricorrente avrebbe anche dovuto provvedere, ai sen s i dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., all’indicazione della sede processuale in cui tale memoria fosse rinvenibile, eventualmente provvedendo a depositarla in sede di legittimità, o quanto meno a trascriverne la parte reputata rilevante. Le censure veicolate con il primomotivo di ricorso, anziché essere proposte egli anzidetti termini , si limitano invece a ribadire che il giudice di primo grado avrebbe violato l’art. 101 cod. pro c . civ. , per avere rilevato d’ufficio la questione della “vivenza a carico ” , senza criticare adeguatamente e specificamente le ragioni per cui il giudice d’appelloha ritenuto insussistente la violazione . L’argomentazione della Corte d’appello secondo cui la questione relativa alla “vivenza a carico” sarebbe stata sollevata dal Ministero resistente nella memoria difensiva viene criticata solo con la memoria illustrativa, ma questa critica non consente di superare il rilievo di [OSCURATO:PERSONA] est. inammissibilitàdel motivo in esame, sia perché la memoria ha funzione meramente illustrativa e non p uò essere utilizzata per integrare le omissioni del ricorso(Cass. n. 17603/2011; Cass. n.3780/2015; Cass.n.5355/2018), sia perché si trattadi una critica meramente generica, concui si assume che la contestazione contenuta nell’ originario atto di costituzione del Ministero sarebbe stata « di mero stile » (pag.2 della memoria), senza riportarneil contenuto e soprattutto senza indicare la sedesprocessuale in cui rinvenire l’atto medesimo , al fine di mettere questa Corte in condizione di verificare se l’eccezione fosse stata o meno sollevata e, quindi, se la statuizione del giudice d’ appello in tal senso sia, o no, corretta. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve esser e dichiarato inammissibile. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2, 3 co. L. 210/92». 3. Il secondo motivo presenta elementi di connessione co l (e pertanto va illustrato ed esaminato unitamente al) terzo motivo, con cui viene denunciata, sempreai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2, 3^ co. L. 210/1992 così come modificata ed integrata dall’art. 1, 3^ co. della L. 238 del 1997, art. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale». Con questi motivi, lasentenza impugnata viene censurata per aver ritenuto, peraltro in conformità al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la “vivenza a carico ” costituisca, in [OSCURATO:PERSONA] est. via generale, un requisito costitutivo del diritto alla fruizione del beneficio di cui all’art. 2, comma 3, della leggen. 210/1992. La ricorrentesostiene che, al contrario, la percezione dell’ assegno una tantumper i superstiti del congiunto deceduto a causa di patologie correlate con la vaccinazione o con l’emotrasfusione infetta, non sarebbestata subordinata al presupposto della “ vivenza a carico ” del decuius nel vigore del testo originario della norma né, tanto meno , lo sarebbe attualmente, a seguito delle modifiche ad essa apportate dalla legge n. 238/1997, la quale avrebbe eliminato anche for malmente la locuzione “a carico”, erroneamente contenuta nella disposizione originaria. L’irrilevanza de l requisito della vivenza a carico dovrebbe desumersi, anzitutto dalla natura del l’indennizzo , il quale, diversamente da quantoritenuto in giurisprudenza, assumerebbe , non già funzione assistenziale , bensì funzione ri paratoria del danno da lesione del rapporto parentale. In secondo luogo, la non necessità del detto requisito emergerebbe dal raffronto della disposizione in e s ame ( il comma 3 dell’ art.2 della leggen. 210/1992) con quella di cui al successivo comma 4 , il quale, nell’ipotesiin cui la persona sia deceduta in età minore, individua gli aventi diritto nei genitorio in chi esercita la responsabilità p arentale. In terzo luogo, dovrebbeargomentarsidalla natura e dalla funzione dell’istituto della “r eversibiltà”, quale istituto a carattere n o n assistenziale ma unicamente previdenziale, con conseguentenecessità di interpretare restrittivamente la locuzione “ soggetti a carico” contenuta nel testo originario della norma , in quanto riferita alle s o le [OSCURATO:PERSONA] est. categorie di legittimari specificamenteindividuati come tali, come, ad es., i “fratellimaggiorenni inabili al lavoro” . In quarto luogo, a prescindere dalla portata assunta da questa locuzione nella formulazione originaria della norma, dovrebbe comunqueprendersi atto che il requisito della “vivenza a carico” è stato espuntoanche formalmente dal testo normativo con l’ entrata i n vigore della legge n . 2 38/1997, la quale ha pure ampliato la platea dei legittimari, ricomprendendovitutti i figli e i fratelli del de cuius e non solo, come in passato, quelli “inabili al lavoro”; pertanto, quanto meno a far tempo dall’entrata in vigore della legge n. 238/1997, a causa dell’effetto “abrogativo” da essa prodotto in relazione alla parte d el precetto normativo eventualmente richiedente il requisito della “vivenza a carico”, dovrebbe concludersi che il diritto alla percezione dell’assegno una tantumdi cui all’art. 2, com ma 3, della legge n. 210 del 1992, in conformità alle intenzioni soggettive del legislatore, quali risultanti dai lavori preparatori riportati negli atti parlamentari , non sarebbe «in nessun modo collegato alla condizioni economiche del soggettodanneggiato» (pag.13 del ricorso) . In quinto luogo, la mancanza, nella disposizione in esame , della previsione di un requisito re dd iduale per la fruizione del beneficio sarebbe tanto più evidente ove la si ponga in relazione alle var i e disposizioniordinamentali aventi ad oggetto l ’erogazione di prestazioni assistenziali (art.1legge n. 18/1 980 : indennità di accompagnamento; artt. 12 e 13 legge n. 118/1971: pensione di inabilità e assegno di invalidità), le quali prevedono espressamente , in relazione a d ogni prestazione, «il requisito amministrativo , ossia la condizione in [OSCURATO:PERSONA] est. presenza della quale si ritiene che la persona versi in uno stato di bisognoche per l’ordinamento meriti attenzione » (pag.14 del ricorso) . Al di là di tali osservazioni generali sulla non configurabilità, neppure in astratto, della “ vivenza a carico” quale requisito costitutivo del diritto all’assegno una tantum ex art. 2, comma 3, legge n. 210/1992, la ricorrente, c on i motivi in esame , censura infine la sentenzad’appello anche per avere escluso tout - court dai beneficiari il coniuge del soggetto de ceduto ove esso sia stato , come nella specie, in rapporto di “convivenza” con il de cuius ; essa sostiene, al riguardo, che nei confronti del coniuge la vivenza a carico sarebbegià insita nella relazione di “convivenza”, avuto riguardo ai doveri derivanti dal rapporto di coniugio, ai sensi dell’art.143 cod. civ.. 3.1. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, ai sensi dell’art.360-bis n.1 cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto ad essi sottese in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e il loro esame non offre elementi per rimeditare l’orientamento consolidatosi al riguardo. 3.1.a.In proposito, pare anzitutto opportuno ricostruire l’articolato quadro normativonel cui ambito si colloca la provvidenza dell’ assegno una tantuminvocata dalla ricorrente. L’art.1, comma 1, della legge n. 210 del 199 2 prevede che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della [OSCURATO:PERSONA] est. integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge». L’art. 2, comma 1 , stabilisce che « l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111». Il comma 3 dello stesso art.2ha introdotto l’assegno una tantum , prevedendo che,«qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro». L'articolo 7 del d.l. n. 548/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1996, ha sostituito il citato articolo 2, prevedendo la reversibilità per 15 anni dell’assegno di cui al comma 1 ed elevando l’importo dell'assegno una tantum a 150 milioni di lire (ora 77.468,53 Euro); inoltre, ha riscritto l’ambito degli aventi diritto, includendovi i figli maggiorenni,anche non inabili al lavoro, e ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico, nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresenti o meno l’unico sostentamento della famiglia:nell’attuale formulazione, infatti, il comma 3 del citato art. 2 stabilisce che,«ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro» e prevede che «i benefici di cui al presente comma [OSCURATO:PERSONA] est. spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia». La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell’assegno previsto dal comma 1 dell’articolo 2 della legge n.210/1992 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, così uniformando i presupposti, oggettivi e soggettiv i , per l ’ assegno reversibile e per l ’ assegno una tantum, in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni. Pertanto, nell’ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previs t e dalla legge n. 210/1992, i familiari indicati nel comma 3 dell’art. 2 hanno diritto di fruire dell’assegno mensile reve r sibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, di percepire l’ a ssegno una tantum : vengono in considerazionediritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare iure proprio e soggetti ai presupposti stabilitidallo stesso comma 3 (in tal senso, Cass. n.3879/2009 e Cass.n. 19502/2028). Al contrario, nell’ipotesi di decesso del danneggiato non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie , spetta agli eredi, iure successioni s , ciò che formava oggetto del diritto già acquisito dal de cuius , ovverosia i ratei dell’assegno istituito in suo favore, scaduti prima del decesso e nonancora percepiti. 3.1.b. Alla luce del quadro normativo, come ricostruito, possono formularsi le seguenti considerazioni. a)Entrambe le provvidenze previste dal comma 3 dell’art. 2 sono funzionalmentedistinte dall’indennizzo di cui al comma 1 e soggette a [OSCURATO:PERSONA] est. presupposti specifici diversi da quelli ai quali è subordinata la percezione dell’indennizzo stesso (Cass. n. 25559/2015, cit. ) . T ale diversità implica, per un verso, la compatibilità della fruizione da parte del de cuius dell ’ indennizzo di cui al comma 1 con la percezione, da parte degli aventi diritto, dell’assegno una tantum di cui al comma 3 (Cass. n. 19502/2018) e trova fondamento, per altro verso, nella diversa natura dei due dirittisoggettivi: l’uno (quello all’indennizzo di cui al comma 1), avente la funzione di riparazione (sia pure non integrale stante il carattereindennitario e non risarcitorio stricto sensu della prestazione) dei pregiudizi conseguenti alle menomazioni dell’integrità fisica derivate dalle vaccinazioni o somministrazioni di sangue ed emoderivati; l’altro (alternativamente, il diritto all’assegno reversibileo a quello unatantum di cui al comma 3 ) , avente la funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico , garantito dall’ordinamento agli stretti familiari del congiunto che p e r il proprio sostentamento contavano, anche solo in parte, sul red d ito della persona deceduta. b) D iversamente da quanto vigorosamente ma infondatamente sostenuto dalla ricorrente, con riguardo ai diritti i ure proprio dei superstiti di cui al comma 3 dell’art. 2 (dunque,sia l’assegno reversibile che l’assegno una tantum), il requisito della “vivenza a carico ” del de cuius, già richiesto dalla fo rmulazione originaria della norma, non è stato, neppure sotto il profilo meramente testuale, espunto da quella successiva. Si è visto, infatti, che, dal punto di vista formale , le interpolazioni al testo del comma 3 dell’art. 2 della leggen. 210/1992 sono state apportate, non già dalla legge n. 238/1997, bensì dal [OSCURATO:PERSONA] est. decreto-legge n. 548/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 641/1996,il cui art.7, nel sostituire l’art. 2 della legge n. 210/1992, ha mantenuto, nella riscrittura del secondo periodo del comma 3, la locuzione “ soggetti a car i co ” , già contenuta nel vecchio testo della disposizione, riferendola alla rinnovata , più ampia, platea dei beneficiari. Piuttosto, la nuovaformulazione della norma, come è stato condivisibilmente già osservato dalla Sezione lavoro di questa Corte (Cass.n. 26842/2020), nel prevedere la persistente necessità del detto requisito, ne ha chiaritola portata, precisando che la situazione di non autosufficienza economica del congiuntosuperstite e la sua dipendenza dal redditodella personadeceduta può essere anche parziale, in quanto il predetto reddito non sial’unica fonte di sostentamento della famiglia . c)Non può dunque condividersi l’ opinione della ricorrente circa la natura (non già assistenziale, bensì ) r isarcitoria delle provvidenze di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge n. 210/1992 (in quanto asseritamente dirette a rist o rare il danno da lesione del rapporto parentale), né appare men che infondato l’assunto circa l’ assenza di riferimential requisito della “ vivenza a carico ” nell’ambito dell’attuale formulazionedella norma; al contrario, è agevole rilevare che proprio l’art. 1, comma 3, della legge n.238/1997, nel ribadire la previsione (già introdotta nel nuovo comma 3 dell’art.2 della legge n.210/1992 dall’art.7 del decreto-legge n. 548/1996)secondo cui «i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia», afferma co n forza la necessità di una, pur parziale, dipendenza del familiaresuperstite dal reddito del congiunto deceduto, [OSCURATO:PERSONA] est. posto che, se , da un lato, la vivenza a carico non è esclusa dal fat t o che il sostentamento della famiglia si basi anche su altre fonti di reddito, dall’altrolato resta però necessario che a tale sostentamento concorresse il reddito del decuius. d)Deve, in conseguenza, d arsi continuità all’ orientamento , peraltro consolidato, espresso dalla S ezione lavoro di questa Corte ( Cass.n.11407/2018; Cass. n.26842/2020) secondo cui, “in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell’assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione difamiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento”. e)Non può infine sottacersi che la precisazione del requisito della “vivenza a carico” in termini di dipendenza, anche solo parziale, del congiuntodal reddito della persona deceduta, esclude la possibilità di ritenere tale requisitoinsito nel mero fatto della convivenza, anche con riferimentoalla peculiare pos izione del coniuge superstite , gi a cc h é la sussistenza degli obblighi di assistenza, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, che derivano dal rapporto di coniugio ai sensidell’art.143 cod. civ., non è di per sé bastevole a certificare una situazione di non autosufficienza deimezzi di sussistenza autonoma di ciascunconiuge rispetto all’altro. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.1.c. Ne discende la manifesta infondatezza di tutte le censure articolatecon il secondo e il terzo motivo di ricorso , che vanno quindi dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod. proc. civ.. 4.Con il quarto motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ.». La sentenza d’ appello è censurata per avere escluso che potesse attribuirsi rilievo, ai finidella concreta allegazione e prova del requisito della “vivenza a carico” nella specifica fattispecie , al certificato di residenzae alla circostanza della “coabitazione ” della ricorre n te con il marito deceduto e per non aver dato alcun peso, al riguardo , alla circostanza che ella « da sola si è [ra] preoccupata di accompagnare il “de cuius” presso il Policlinico“[OSCURATO:PERSONA]”» qualche giorno prima del decesso (pag. 16 del ricorso). 4.1.Il motivo è inammissibile perché – a l di là di quanto si è già evidenziato sull’impossibilità, de iure , di ritenere il requisito d ella “vivenza a carico”, nella specifica portata attribuitagli dal disposto legislativo, insito nel fatto s tesso della convivenza – le doglianze formulate dalla ricorrente, ad onta della formale intestazione, criticano, nella sostanza , la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione delle circostanze di fatto motivatamente operate dal giudice del merito nell’esercizio di un potere ad e s so esclusivamente riservatoed insindacabile in sede di legittimità . Nel rilevare l’inammissibilità di tali doglianze, è opportuno precisare che in maniera del tutto impropria è stata ipotizzata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., la quale è configurabile unicamente quando si [OSCURATO:PERSONA] est. contesti che il giudice del merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, come nelcaso in esame, si critichi, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice stesso ha compiuto delle risultanze probatorie ( cfr., ex multis , Cass. n. 13395/2018e Cass. n.26769/2018). 5.In definitiva, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile. 6.Le s pese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo. 7.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto(art. 13, commi1-bis e 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 ). 8. I n caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi di e del suo dante causa, in esso riportati(art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003). P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il ricorso . Condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero della S alute le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre le speseprenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovut