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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 23888/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIB.

SORVEGLIANZA di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 23 ottobre 2025ha rigettato l’istanza di accertamento della condotta di collaborazione impossibileo inesigibile proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli art. 4 bis comma 1 e comma 1 bis e 58ter Ord. pen. e vizio di motivazione.Il provvedimento impugnato ha affermato che residuano degli spazi dicollaborazione in relazione al reato di estorsione aggravata, pur definendolacome un’astratta ipotesi; l’indicazione dei nomi, secondo il Tribunale, sarebbestata fondamentale anche al fine di escludere il concorso nel reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Il ricorso si limita a confutare con argomenti di puro fatto la valutazioneoperata dal Tribunale di sorveglianza, contestandone il merito e dunquesollecitando una rilettura da parte di questa Corte dei medesimi dati oggettivi giàvagliati nel provvedimento impugnato con ragionamento scevro di aporie logiche.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 23 ottobre 2025ha rigettato l’istanza di accertamento della condotta di collaborazione impossibileo inesigibile proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli art. 4 bis comma 1 e comma 1 bis e 58ter Ord. pen. e vizio di motivazione.Il provvedimento impugnato ha affermato che residuano degli spazi dicollaborazione in relazione al reato di estorsione aggravata, pur definendolacome un’astratta ipotesi; l’indicazione dei nomi, secondo il Tribunale, sarebbestata fondamentale anche al fine di escludere il concorso nel reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Il ricorso si limita a confutare con argomenti di puro fatto la valutazioneoperata dal Tribunale di sorveglianza, contestandone il merito e dunquesollecitando una rilettura da parte di questa Corte dei medesimi dati oggettivi giàvagliati nel provvedimento impugnato con ragionamento scevro di aporie logiche.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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