CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 10 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) ed avulse da pertinente individuazione di decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, i motivi di appello, meramente riprodotti in questa sede (si vedano pagg. 3 e 4 sulla prova degli elementi costitutivi del reato alla luce delle dichiarazioni dei testi indicati e della persona offesa, compendio non inficiato dalle dichiarazioni dell'imputato, ritenute non attendibili non tanto perché contrastanti con quelle, non decisive, del teste Migliaccio, ma piuttosto per la mancanza di riscontri in ragione della genericità delle dichiarazioni degli altri testi a difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,