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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33837/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. trtl-éter il difensore ,ti...

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 25.11.2021, n. 3810/22, R.G.N. 35363/2020, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la corte di assise di appello di Napoli, in data 25.2.2020, ha confermato la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in data 5 giugno 2018, che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] (escludendo l'aggravante contestata dei futili motivi), quali esecutori materiali in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandante, nonché in ordine alla detenzione e al porto illegali dell'arma comune da sparo utilizzata per l'omicidio, delitti entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), e, ritenuta la continuazione e tenuto conto della riduzione di pena per il rito abbreviato, aveva condannato entrambi alla pena dell'ergastolo. 1.1 Con particolare riferimento alle doglianze articolate dal Carrino sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, la sentenza della Corte di Cassazione, nel valutarle infondate, si esprimeva nei seguenti termini.

"In primo luogo, la censura sulla violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo a detta circostanza aggravante non risulta essere stata proposta con l'appello e, quindi, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Quanto al merito, la Corte territoriale evidenzia che Carrino fu messo al corrente della deliberazione omicida e la condivise in maniera radicata, al punto di procedere autonomamente all'avvistamento della vittima e di adoperarsi per avvisare Perfetto e attendere che si armasse per condurlo sul luogo dove effettivamente sorpresero Stravato per ucciderlo; e che, quindi, lo stesso, pur avendo avuto tempo e modo di recedere dal proposito delittuoso, lo mantenne fermissimo fino all'esecuzione.

Tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, oltre che coerenti con le risultanze processuali e tali da non confondere la mera preordinazione con la premeditazione (al riguardo si veda, per tutte, Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015, depositata il 9/2/2016, Rv. 266205, secondo cui in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive), consentono di ritenere superata l'imprecisione terminologica compiuta dal primo Giudice laddove parla di natura oggettiva dell'aggravante tale da estendersi anche agli esecutori materiali, seppure specificando che «comunque erano a conoscenza da tempo dell'intento omicidiario e che con il rispettivo determinante contributo hanno consentito a [OSCURATO:PERSONA] ed al clan dei Capitoni di portare a termine la vendetta programmata" (cfr. pp.10-11)

2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., il Carrino, lamentando l'errore di fatto in cui codesta Corte sarebbe incorsa nel non rilevare che in appello la difesa dell'imputato aveva effettivamente proposto la censura avente ad oggetto l'indeterminatezza della contestazione dell'aggravante della premeditazione; secondo la difesa, detta censura non poteva comunque ritenersi preclusa, essendo invece deducibile in cassazione in quanto strettamente connessa ai proposti motivi di appello, sicché la statuizione sul punto sarebbe frutto dell'errata valutazione in fatto circa la mancata impugnazione.

3. Con requisitoria scritta del 7.12.2022, da valere come memoria, perché nelle more è stata richiesta la trattazione in forma orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato :nammissibile.

Con memoria di replica del 28.12.2022, il difensore del ricorrente evidenzia che la questione relativa alla mancata contestazione in forma chiara e precisa delta circostanza aggravante della premeditazione in capo all'imputato sia connessa ai motivi dedotti con l'atto di appello e, come tale, essa formava oggetto del devolutum al giudice di appello e al giudice di legittimità, senza tacere che, ai sensi dei principi affermato dalla Sezioni Unite Penali di questa Corte in tema di contestazione delle circostalze aggravanti con la sentenza n. 24906 del 2019, intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di appello, la questione doveva essere esaminata dalla Corte di Cassazione alla luce dei suddetti principi, come del resto eccepito nel terzo motivo del ricorso per cassazione rigettato dal giudice di legittimità.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193).

Va, inoitre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittirn là, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materia ,e o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982).

Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che il giudice di legittirrtà non sia incorso nel denunciato errore di fatto.

Come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta li duplice tema della indeterminatezza del capo d'imputazione con riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione e della contestazione in fatto di tale aggravante non ha formato oggetto di una specifica contestazione da parte dell'imputato con i motivi di appello, nei quali, invece, il Carrino aveva eccepito la natura soggettiva e non oggettiva della premeditazione e l'assenza di prova "del requisito cronologico della perdurante maturazione del proposito omicidiario" (cfr. pp. 23-27 dell'atto di appello).

Manifesl_ainente infondata è la censura difensiva, al riguardo, secondo cui la questione relativa alla mancata contestazione in forma chiara e precisa della circostanza aggravante della premeditazione in capo all'imputato deve ritenersi connessa ai motivi dedotti con l'atto di appello, formando, in quanto tale, oggetto del devolutum al giudice di appello e al giudice di legittimità, ché, anzi, proprio la circostanza che l'imputato abbia svolto rilievi critici, disattesi prima dal giudice di appello e, poi, dalla Corte di Cassazione, sulla possibilità di configurare la clicosta-iza aggravante di cui si discute in capo al Carrino, rappresenta, in tutta evidenza, presupponendo tali rilievi la comprensione degli esatti termini con cui è stata contestata la circostanza aggravante in parola, il difetto di censure specifiche sul tema dell'indeterminatezza della contestazione.

E i! .ero iee conclusioni dell'atto di appello, l'imputato chiede, in via subordinata rispetto alle richiesta principale di assoluzione, l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione "contestata al capo A della rubrica".

Sui punto, giova ribadire un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante della premeditazione, in quanto relativa alla particolare intensità del dolo, non richiede, ai fini della ritualità della contestazione, che nel capo d'imputazione siano descritti gli elementi di fatto dai quali sarebbe desumiPiie ia sua sussistenza, essendo sufficiente e necessario che ne sio at_o H saio "nomen juris" (cfr. Sez. 1, n. 41124 del 10/04/2018, 27,;356), rei ma restando la possibilità di contestare in fatto una circostanza aggravante, purché l'imputazione contenga riferimenti chiari e precisi agli elementi che la compongono.

Sotto questo punto di vista non assume rilevanza, ai fini dell'accoglimento delle ragioni della difesa, il richiamato precedente giurisprudenziale, con cui le Sezioni Unite Penali di questa Corte hanno indicato le condizioni che consentono di ritenere legittima la contestazione di una circostanza aggravante, affermando il principio secGilde cui in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittin- imente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dai piccino, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, diaiora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (cfr. Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436).

Concludendo, può affermarsi che il ricorrente deduce, in realtà, un errore di valutazione da parte del giudice di legittimità, non scrutinabile in questa sede, peraltro in termini del tutto generici in ordine alla pretesa incie'Lernina'Lezza della contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, profilo che incide in maniera radicale sul profilo della indimostrata decisività del preteso errore, con conseguente inammissibilità del ricorso. 5 dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del rics::-er P se: si dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità del rno'Llvi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. trtl-éter il difensore ,ti... FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 25.11.2021, n. 3810/22, R.G.N. 35363/2020, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la corte di assise di appello di Napoli, in data 25.2.2020, ha confermato la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in data 5 giugno 2018, che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] (escludendo l'aggravante contestata dei futili motivi), quali esecutori materiali in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandante, nonché in ordine alla detenzione e al porto illegali dell'arma comune da sparo utilizzata per l'omicidio, delitti entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), e, ritenuta la continuazione e tenuto conto della riduzione di pena per il rito abbreviato, aveva condannato entrambi alla pena dell'ergastolo. 1.1 Con particolare riferimento alle doglianze articolate dal Carrino sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, la sentenza della Corte di Cassazione, nel valutarle infondate, si esprimeva nei seguenti termini. "In primo luogo, la censura sulla violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo a detta circostanza aggravante non risulta essere stata proposta con l'appello e, quindi, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Quanto al merito, la Corte territoriale evidenzia che Carrino fu messo al corrente della deliberazione omicida e la condivise in maniera radicata, al punto di procedere autonomamente all'avvistamento della vittima e di adoperarsi per avvisare Perfetto e attendere che si armasse per condurlo sul luogo dove effettivamente sorpresero Stravato per ucciderlo; e che, quindi, lo stesso, pur avendo avuto tempo e modo di recedere dal proposito delittuoso, lo mantenne fermissimo fino all'esecuzione. Tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, oltre che coerenti con le risultanze processuali e tali da non confondere la mera preordinazione con la premeditazione (al riguardo si veda, per tutte, Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015, depositata il 9/2/2016, Rv. 266205, secondo cui in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive), consentono di ritenere superata l'imprecisione terminologica compiuta dal primo Giudice laddove parla di natura oggettiva dell'aggravante tale da estendersi anche agli esecutori materiali, seppure specificando che «comunque erano a conoscenza da tempo dell'intento omicidiario e che con il rispettivo determinante contributo hanno consentito a [OSCURATO:PERSONA] ed al clan dei Capitoni di portare a termine la vendetta programmata" (cfr. pp.10-11) 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., il Carrino, lamentando l'errore di fatto in cui codesta Corte sarebbe incorsa nel non rilevare che in appello la difesa dell'imputato aveva effettivamente proposto la censura avente ad oggetto l'indeterminatezza della contestazione dell'aggravante della premeditazione; secondo la difesa, detta censura non poteva comunque ritenersi preclusa, essendo invece deducibile in cassazione in quanto strettamente connessa ai proposti motivi di appello, sicché la statuizione sul punto sarebbe frutto dell'errata valutazione in fatto circa la mancata impugnazione. 3. Con requisitoria scritta del 7.12.2022, da valere come memoria, perché nelle more è stata richiesta la trattazione in forma orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato :nammissibile. Con memoria di replica del 28.12.2022, il difensore del ricorrente evidenzia che la questione relativa alla mancata contestazione in forma chiara e precisa delta circostanza aggravante della premeditazione in capo all'imputato sia connessa ai motivi dedotti con l'atto di appello e, come tale, essa formava oggetto del devolutum al giudice di appello e al giudice di legittimità, senza tacere che, ai sensi dei principi affermato dalla Sezioni Unite Penali di questa Corte in tema di contestazione delle circostalze aggravanti con la sentenza n. 24906 del 2019, intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di appello, la questione doveva essere esaminata dalla Corte di Cassazione alla luce dei suddetti principi, come del resto eccepito nel terzo motivo del ricorso per cassazione rigettato dal giudice di legittimità. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Va, inoitre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittirn là, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materia ,e o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982). Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che il giudice di legittirrtà non sia incorso nel denunciato errore di fatto. Come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta li duplice tema della indeterminatezza del capo d'imputazione con riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione e della contestazione in fatto di tale aggravante non ha formato oggetto di una specifica contestazione da parte dell'imputato con i motivi di appello, nei quali, invece, il Carrino aveva eccepito la natura soggettiva e non oggettiva della premeditazione e l'assenza di prova "del requisito cronologico della perdurante maturazione del proposito omicidiario" (cfr. pp. 23-27 dell'atto di appello). Manifesl_ainente infondata è la censura difensiva, al riguardo, secondo cui la questione relativa alla mancata contestazione in forma chiara e precisa della circostanza aggravante della premeditazione in capo all'imputato deve ritenersi connessa ai motivi dedotti con l'atto di appello, formando, in quanto tale, oggetto del devolutum al giudice di appello e al giudice di legittimità, ché, anzi, proprio la circostanza che l'imputato abbia svolto rilievi critici, disattesi prima dal giudice di appello e, poi, dalla Corte di Cassazione, sulla possibilità di configurare la clicosta-iza aggravante di cui si discute in capo al Carrino, rappresenta, in tutta evidenza, presupponendo tali rilievi la comprensione degli esatti termini con cui è stata contestata la circostanza aggravante in parola, il difetto di censure specifiche sul tema dell'indeterminatezza della contestazione. E i! .ero iee conclusioni dell'atto di appello, l'imputato chiede, in via subordinata rispetto alle richiesta principale di assoluzione, l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione "contestata al capo A della rubrica". Sui punto, giova ribadire un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante della premeditazione, in quanto relativa alla particolare intensità del dolo, non richiede, ai fini della ritualità della contestazione, che nel capo d'imputazione siano descritti gli elementi di fatto dai quali sarebbe desumiPiie ia sua sussistenza, essendo sufficiente e necessario che ne sio at_o H saio "nomen juris" (cfr. Sez. 1, n. 41124 del 10/04/2018, 27,;356), rei ma restando la possibilità di contestare in fatto una circostanza aggravante, purché l'imputazione contenga riferimenti chiari e precisi agli elementi che la compongono. Sotto questo punto di vista non assume rilevanza, ai fini dell'accoglimento delle ragioni della difesa, il richiamato precedente giurisprudenziale, con cui le Sezioni Unite Penali di questa Corte hanno indicato le condizioni che consentono di ritenere legittima la contestazione di una circostanza aggravante, affermando il principio secGilde cui in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittin- imente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dai piccino, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, diaiora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (cfr. Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436). Concludendo, può affermarsi che il ricorrente deduce, in realtà, un errore di valutazione da parte del giudice di legittimità, non scrutinabile in questa sede, peraltro in termini del tutto generici in ordine alla pretesa incie'Lernina'Lezza della contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, profilo che incide in maniera radicale sul profilo della indimostrata decisività del preteso errore, con conseguente inammissibilità del ricorso. 5 dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del rics::-er P se: si dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità del rno'Llvi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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