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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16968/2026

Testo disponibile della fonte

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correnti -controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio separato;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 1905/2023 emessa dalla Corte d’appello di Romain data 15/03/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza conla quale il Tribunale di Rieti aveva rigettato l’opposizione da essi propostaavverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2377/2018 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] l’inottemperanza all’ordine di demolizione 1/2017 relativo ad unNumero registro generale 10909/2023Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 16968/2026Data pubblicazione 30/05/2026fabbricato da essi realizzato in assenza di titolo edilizio in zona agricola dip.r.g. e sottoposta a vincolo paesaggistico, con irrogazione della sanzionemassima di euro 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, d.lgs. n. 380/2001.2.

La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, affermando che, da unlato, lo stesso era inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per non avergli appellanti preso posizione sulle ragioni del rigetto di primo grado (aventiad oggetto l’essere il provvedimento amministrativo presuppostoall’ordinanza – vale a dire, l’ordinanza di demolizione -, sebbene impugnatodavanti al [OSCURATO:PERSONA], dotato di esecutività, essendo stata rigettata l’istanzadi sospensione dell’ordinanza di demolizione, ed il contenere l’attopresupposto tutte le indicazioni richieste circa l’area ed i vincoli ai quali eraassoggettata la realizzazione delle opere edilizie), e, dall’altro lato, che iricorrenti si erano implicitamente assunti la paternità dell’intervento ediliziode quo nella sua interezza, che era irrilevante che la quasi totalità delterreno appartenesse ad un altro soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) e chel’irrogazione della sanzione massima di 20.000 euro era, nel caso di abusirealizzati su aree soggette a rischio idrogeologico elevato, previstanecessariamente dalla legge, a prescindere dall’entità dell’abuso edilizio.3.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione De SantisMassimiliano e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

Il Comune diVarco Sabino ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dei principi generaliin materia di riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) e dell’art. 31,comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, in relazione all’”Art. 360 n. 1 cpc”, peraver ritenuto la corte territoriale che la censura in ordine all’affermazionedel giudice di prime cure, secondo cui la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione era integrabile con il richiamo per relationem alla prodromicaordinanza di demolizione, fosse stata generica ed eccentrica.1.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 10909/2023Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 16968/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendol'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulterioriconsiderazioni sul merito della controversia costituiscono mereargomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggettodi impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosil'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in ritorelativa all'ammissibilità della domanda (di recente, in tal senso, Cass., Sez.5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024).In particolare, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevatol'inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi, abbiacomunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultimeargomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali, deve ritenersiinammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacatoin ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam, senza censurarela statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendigiuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato(Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29529 del 11/10/2022).E così, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, uncapo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi dellapotestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito,le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisionee, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente nonha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censuraresoltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la veraragione della decisione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022).Ebbene, gli odierni ricorrenti non hanno censurato la ratio decidendi sottesaalla assorbente declaratoria di inammissibilità dell’appello, la quale sisostanziava nel rilevare che essi non avevano preso posizione, o comunquelo avevano fatto in modo generico, sulle ragioni del rigetto di primo grado,aventi ad oggetto l’essere il provvedimento amministrativo presuppostoall’ordinanza (vale a dire, l’ordinanza di demolizione), sebbene impugnatodavanti al [OSCURATO:PERSONA], dotato di esecutività, essendo stata rigettata l’istanzaNumero registro generale 10909/2023Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 16968/2026Data pubblicazione 30/05/2026di sospensione dell’ordinanza di demolizione, ed il contenere l’attopresupposto tutte le indicazioni richieste circa l’area ed i vincoli ai quali eraassoggettata la realizzazione delle opere edilizie.Mentre in ordine al primo profilo nessuna doglianza viene formulata (il cheè sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso), sipuò comunque rilevare per completezza di esame, che i ricorrenti, quantoal secondo profilo, si sono limitati a sostenere che non sarebbe possibileintegrare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione operando il riferimentoal provvedimento presupposto e che, in ogni caso, l’ordinanza didemolizione non conteneva gli elementi essenziali per poter affermare chel’area su cui insisteva l’immobile oggetto di sanzione fosse sottoposta avincolo idrogeologico e paesaggistico.

Con riferimento a tali rilievi giovarichiamare che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, commasecondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'attoapplicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione delloscopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto latutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.

Pertanto, il suddetto obbligodeve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazioneaddebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudiceesercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibilela motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti delprocedimento amministrativo e, in particolare, del provvedimentopresupposto (nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione), già noto altrasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass.,Sez.

L, Sentenza n. 16203 del 28/10/2003; conf.

Cass., Sez. 1, Sentenzan. 407 del 12/01/2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006,Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18635 del 28/08/2006, Cass., Sez. 1, Sentenzan. 20702 del 22/09/2006).2.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Numero registro generale 10909/2023Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 16968/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correnti -controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio separato;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 1905/2023 emessa dalla Corte d’appello di Romain data 15/03/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza conla quale il Tribunale di Rieti aveva rigettato l’opposizione da essi propostaavverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2377/2018 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] l’inottemperanza all’ordine di demolizione 1/2017 relativo ad unNumero registro generale 10909/2023Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 16968/2026Data pubblicazione 30/05/2026fabbricato da essi realizzato in assenza di titolo edilizio in zona agricola dip.r.g. e sottoposta a vincolo paesaggistico, con irrogazione della sanzionemassima di euro 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, d.lgs. n. 380/2001.2. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, affermando che, da unlato, lo stesso era inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per non avergli appellanti preso posizione sulle ragioni del rigetto di primo grado (aventiad oggetto l’essere il provvedimento amministrativo presuppostoall’ordinanza – vale a dire, l’ordinanza di demolizione -, sebbene impugnatodavanti al [OSCURATO:PERSONA], dotato di esecutività, essendo stata rigettata l’istanzadi sospensione dell’ordinanza di demolizione, ed il contenere l’attopresupposto tutte le indicazioni richieste circa l’area ed i vincoli ai quali eraassoggettata la realizzazione delle opere edilizie), e, dall’altro lato, che iricorrenti si erano implicitamente assunti la paternità dell’intervento ediliziode quo nella sua interezza, che era irrilevante che la quasi totalità delterreno appartenesse ad un altro soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) e chel’irrogazione della sanzione massima di 20.000 euro era, nel caso di abusirealizzati su aree soggette a rischio idrogeologico elevato, previstanecessariamente dalla legge, a prescindere dall’entità dell’abuso edilizio.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione De SantisMassimiliano e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. Il Comune diVarco Sabino ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dei principi generaliin materia di riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) e dell’art. 31,comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, in relazione all’”Art. 360 n. 1 cpc”, peraver ritenuto la corte territoriale che la censura in ordine all’affermazionedel giudice di prime cure, secondo cui la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione era integrabile con il richiamo per relationem alla prodromicaordinanza di demolizione, fosse stata generica ed eccentrica.1.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 10909/2023Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 16968/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendol'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulterioriconsiderazioni sul merito della controversia costituiscono mereargomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggettodi impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosil'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in ritorelativa all'ammissibilità della domanda (di recente, in tal senso, Cass., Sez.5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024).In particolare, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevatol'inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi, abbiacomunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultimeargomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali, deve ritenersiinammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacatoin ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam, senza censurarela statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendigiuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29529 del 11/10/2022).E così, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, uncapo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi dellapotestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito,le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisionee, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente nonha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censuraresoltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la veraragione della decisione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022).Ebbene, gli odierni ricorrenti non hanno censurato la ratio decidendi sottesaalla assorbente declaratoria di inammissibilità dell’appello, la quale sisostanziava nel rilevare che essi non avevano preso posizione, o comunquelo avevano fatto in modo generico, sulle ragioni del rigetto di primo grado,aventi ad oggetto l’essere il provvedimento amministrativo presuppostoall’ordinanza (vale a dire, l’ordinanza di demolizione), sebbene impugnatodavanti al [OSCURATO:PERSONA], dotato di esecutività, essendo stata rigettata l’istanzaNumero registro generale 10909/2023Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 16968/2026Data pubblicazione 30/05/2026di sospensione dell’ordinanza di demolizione, ed il contenere l’attopresupposto tutte le indicazioni richieste circa l’area ed i vincoli ai quali eraassoggettata la realizzazione delle opere edilizie.Mentre in ordine al primo profilo nessuna doglianza viene formulata (il cheè sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso), sipuò comunque rilevare per completezza di esame, che i ricorrenti, quantoal secondo profilo, si sono limitati a sostenere che non sarebbe possibileintegrare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione operando il riferimentoal provvedimento presupposto e che, in ogni caso, l’ordinanza didemolizione non conteneva gli elementi essenziali per poter affermare chel’area su cui insisteva l’immobile oggetto di sanzione fosse sottoposta avincolo idrogeologico e paesaggistico. Con riferimento a tali rilievi giovarichiamare che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, commasecondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'attoapplicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione delloscopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto latutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligodeve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazioneaddebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudiceesercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibilela motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti delprocedimento amministrativo e, in particolare, del provvedimentopresupposto (nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione), già noto altrasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass.,Sez. L, Sentenza n. 16203 del 28/10/2003; conf. Cass., Sez. 1, Sentenzan. 407 del 12/01/2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006,Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18635 del 28/08/2006, Cass., Sez. 1, Sentenzan. 20702 del 22/09/2006).2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Numero registro generale 10909/2023Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 16968/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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