CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16046/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Enna del 20 settembre 2023 per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Deduce, con unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, con specifico riferimento alla insussistenza dell'elemento soggettivo e all'utilizzo, per la ricostruzione del reddito, di un metodo meramente induttivo. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4 e 5 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere