CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 32050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 2997 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore , e da [OSCURATO:PERSONA], che agisce anche in proprio, entrambi rappresentatie difesi in forza di procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.203/07/ 22 depositata in data 14 / 0 2 /20 22 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: estinzionedel giudizioex L. n. 197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - per quanto qui di interesse, la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il socio (per l’80%) [OSCURATO:PERSONA] impugnavano distinti avvisi di accertamento per IRES e IVA la prima e per IRPEF il secondo riguardanti l’anno di imposta 2013, derivanti da attività di controllo documentale operata dall’Ufficio in capo alla società e quindi in capo ai soci con la quale erano rideterminati i tributi dovuti, richiesti gli interessi e irrogate le sanzioni in forza di svariatirecuperi; - la CTP rigettava i ricorsi; - gli appelli dei contribuenti erano parimenti rigettati dalla CTR, che con la pronuncia qui gravata confermava la sentenza di primo grado; - ricorr ono a questa Corte la società e il socio [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi di ricorso; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate; Consideratoche: - è in atti istanza ex L. n. 197 del 2022 con la quale parte ricorrente , producendole ricevute di presentazione e pagamento prescritte, chiededichiararsi cessata la materia del contendere; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese di lite restano a carico di chi le ha antic