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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20789/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26967/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la sentenza n . 1 203 /202 1 della CORTE D’APPELLO D I SALERNO,depositata il giorno 26 agosto 2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEr.g. n.26967/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Albanella ricorre per cassazione, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in epigrafe indicata la quale, in parziale riforma della sentenza in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ha accolto, previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima alla causazione del sinistro nella misura del 50%, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Adelina, Anna, Antonella, Donato, Luigia, Rosa e [OSCURATO:PERSONA] di condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditario, patiti in conseguenza del decesso di [OSCURATO:PERSONA], prossimo congiunto degli attori, all’esito di incidente stradale occorso l’undici maggio 2005; resistono, con unitario controricorso, Adelina, Anna, Antonella, Donato, Luigia, Rosa e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto lite pendente); il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dal procuratore speciale dell’ente; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta dal loro procuratore speciale; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del r.g. n.26967/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26967/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la sentenza n . 1 203 /202 1 della CORTE D’APPELLO D I SALERNO,depositata il giorno 26 agosto 2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEr.g. n.26967/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Albanella ricorre per cassazione, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in epigrafe indicata la quale, in parziale riforma della sentenza in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ha accolto, previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima alla causazione del sinistro nella misura del 50%, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Adelina, Anna, Antonella, Donato, Luigia, Rosa e [OSCURATO:PERSONA] di condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditario, patiti in conseguenza del decesso di [OSCURATO:PERSONA], prossimo congiunto degli attori, all’esito di incidente stradale occorso l’undici maggio 2005; resistono, con unitario controricorso, Adelina, Anna, Antonella, Donato, Luigia, Rosa e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto lite pendente); il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dal procuratore speciale dell’ente; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta dal loro procuratore speciale; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del r.g. n.26967/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella C
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