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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44489/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAttatcravVin—Mtn:Yarte,- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Bologna applicava al ricorrente la pena richiesta ex art. 444, cod. proc. pen., relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge, mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione relativamente all' errata qualificazione giuridica dei fatti per l'omesso riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità).

3. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601; vedi per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27650901).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] (//breag/42_1fP OPefr Uc-4 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAttatcravVin—Mtn:Yarte,- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Bologna applicava al ricorrente la pena richiesta ex art. 444, cod. proc. pen., relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge, mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione relativamente all' errata qualificazione giuridica dei fatti per l'omesso riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità). 3. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601; vedi per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27650901). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] (//breag/42_1fP OPefr Uc-4 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44489/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris