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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27258/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 17/11/2020, confermava la sentenza emessa dal tribunale di Pesaro del 06/05/2019 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 641 cod.pen.

Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:

1. manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1°, lett.

E) cod.proc.pen., in quanto si era ritenuta erroneamente la sussistenza dello stato di insolvenza di Boccalini, nonché la dissimulazione dello stato medesimo;

2. manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1°, lett.

E) cod.proc.pen relativamente alla entità della pena, sulla cui richiesta la Corte di appello aveva motivato laconicamente.

Il difensore depositava poi documentazione dalla quale risultava l'estinzione del debito di C 400,00 nei confronti di GRA s.r.I., chiedendo quindi che il reato venisse dichiarato estinto ai sensi dell'art. 641 comma 2 cod.pen.

Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Ciò a fronte di precipua motivazione della Corte di appello di Ancona, la quale ha certamente motivato sullo stato di insolvenza del BOCCALINI ("presentatosi come imprenditore, con biglietti da visita fasulli volti a creare un apparente stato di agiatezza economica", finalizzato a fruire di servizi di ristorazione con l'evidente intento di non adempiere, pur essendo ben conscio del proprio stato di insolvenza). 1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Pertanto, deve ritenersi infondato pure il motivo di ricorso con cui il ricorrente deplora l'eccessiva dosimetria della pena, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ad essa.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Per vero, la Corte di appello ha pertinentemente ed ampiamente motivato in ordine alle circostanze dell'azione, connotate da "sfrontata pervicacia, nonché — quanto al BOCCALINI — per la personalità dello stesso, desumibile dai precedenti penali specifici e da una certa abitualità", ostativa alla concessione dei benefici legati alla particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 6 della sentenza).

Quanto alla richiesta di estinzione del reato ai sensi dell'art. 641 comma 2 cod.pen., si deve rilevare che tale causa di estinzione opera soltanto quando l'obbligazione viene adempiuta totalmente e non soltanto parzialmente, e nel caso in esame la somma di C 400,00 non è sufficiente, visto che la somma non pagata ammontava ad C 434,50.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 17/11/2020, confermava la sentenza emessa dal tribunale di Pesaro del 06/05/2019 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 641 cod.pen. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 1. manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1°, lett. E) cod.proc.pen., in quanto si era ritenuta erroneamente la sussistenza dello stato di insolvenza di Boccalini, nonché la dissimulazione dello stato medesimo; 2. manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1°, lett. E) cod.proc.pen relativamente alla entità della pena, sulla cui richiesta la Corte di appello aveva motivato laconicamente. Il difensore depositava poi documentazione dalla quale risultava l'estinzione del debito di C 400,00 nei confronti di GRA s.r.I., chiedendo quindi che il reato venisse dichiarato estinto ai sensi dell'art. 641 comma 2 cod.pen. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Ciò a fronte di precipua motivazione della Corte di appello di Ancona, la quale ha certamente motivato sullo stato di insolvenza del BOCCALINI ("presentatosi come imprenditore, con biglietti da visita fasulli volti a creare un apparente stato di agiatezza economica", finalizzato a fruire di servizi di ristorazione con l'evidente intento di non adempiere, pur essendo ben conscio del proprio stato di insolvenza). 1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Pertanto, deve ritenersi infondato pure il motivo di ricorso con cui il ricorrente deplora l'eccessiva dosimetria della pena, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ad essa. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Per vero, la Corte di appello ha pertinentemente ed ampiamente motivato in ordine alle circostanze dell'azione, connotate da "sfrontata pervicacia, nonché — quanto al BOCCALINI — per la personalità dello stesso, desumibile dai precedenti penali specifici e da una certa abitualità", ostativa alla concessione dei benefici legati alla particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 6 della sentenza). Quanto alla richiesta di estinzione del reato ai sensi dell'art. 641 comma 2 cod.pen., si deve rilevare che tale causa di estinzione opera soltanto quando l'obbligazione viene adempiuta totalmente e non soltanto parzialmente, e nel caso in esame la somma di C 400,00 non è sufficiente, visto che la somma non pagata ammontava ad C 434,50. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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