CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 34049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14859/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bari n. 690 /20 2 3 , pubblicata in data2 maggio 202 3; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiesto il pagamento dell’importo complessivo di euro 7.550.943,17, eccependo, tra l’altro, l’invalidità dell’obbligazione fideiussoria, prestata mediante sottoscrizione di moduli in bianco e senza indicazione dell’importo massimo e dell’operazione garantita, nonché la decadenza della Bancadall’azione, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. A seguito di interruzione del giudizio per intervenuto fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., interveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito, e il Tribunale di Bari dichiarava estinto il giudizio relativamente alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].) e rigettava le opposizioni degli altri fideiussori. 1.1. La Corte d’appello di Bari, investita di separati gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., previa riunione, dichiarava estinto il giudizio, per intervenuta rinuncia, con riguardo al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la Banca cessionaria, rilevava la tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva quello spiegato daMichele Carofiglio. In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust , perché riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, rilevando che l’eccezione, seppure non formulata in primo grado, non poteva considerarsi tardiva e che, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41944/21, doveva dichiararsi la nullità parziale dell’art. 7 dello stesso contratto, che prevedeva espressamente la deroga al rispetto dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ., e ritenersi la Banca decaduta dall’azione nei confronti del fideiussione per mancato rispetto del termine semestrale previsto da tale ultima disposizione. Ha, tuttavia, precisato che era ‹‹ ormai superato l’orientamento per cui sarebbe onere di chi solleva l’eccezione produrre in giudizio la delibera della Banca d’Italia, trattandosi di fatto notorio, soprattutto dopo il pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite›› e che non potevano esservi dubbi che nel caso di specie si trattasse di fideiussione omnibus, dal momento che la garanzia non era stata prestata in relazione ad uno specifico rapporto di finanziamento, bensì ‹‹per l’adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo››. 1.2. [OSCURATO:SOCIETA]ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della suddetta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso. Non ha svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena. 2. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.345 cod. proc. civ. e del divieto di nova in appello, per avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di nullità sebbene basata su elementi fattuali, quali la conformità della fideiussione allo schema ABI del 2003 ed il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia n. 55 del 2005, mai dedotti nel giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per violazione dell’art. 2 legge n. 287/90, dell’art. 1419 cod. civ., dell’art.115 cod. proc. civ. e dell’art. 1957 cod. civ., nonché dei principi in tema di verifica della fattispecie anticoncorrenziale, la ricorrente contesta ai giudici di appello di non avere tenuto conto del periodo di sottoscrizione del contratto di garanzia, nella specie pacificamente stipulato il 28 settembre 2006, e del fatto che il provvedimento sanzionatorio di Banca d’Italia n. 55/2005 aveva una efficacia circoscritta ai soli contratti conclusi nel medesimo periodo oggetto dell’istruttoria condotta, ossia dall’ottobre 2002 al maggio 2005. 3. Con il terzo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di esaminare il fatto storico del periodo oggetto del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 e della relativa istruttoria. 4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., la ricorrente si duole che la sentenza impugnata risult i carente di motivazione in merito a ll’esistenza della fattispecie dell’illecito anticoncorrenziale. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1957 e 1419 cod. civ. e dell’art. 2 legge n. 287/90, nonché dei principi in tema di fideiussione “a prima o semplice richiesta scritta”, per non avere la Corte d’appello considerato la clausola n. 8 del contratto di garanzia, che prevedeva che i fideiussori erano tenuti a pagare “immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta ciascuno in proporzione alla propria quota anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese”, e per avere trascurato che il rispetto dell’art. 1957 cod. civ. da parte del creditore poteva dirsi soddisfatto con la sola richiesta stragiudiziale rivolta al garante entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; precisa che, nella specie, con raccomandata del 7 novembre 2008, aveva comunicato alla debitrice principale l’immediata revoca della linea di credito accordata e la decadenza dal beneficio del termine, richiedendole il pagamento della somma dovuta e che, in pari data, con separata nota, aveva inviato a tutti i garanti, ed in particolare al Carofiglio, la richiesta di pagamento, già idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., cosicché irrilevante risultava il momento in cui la Banca aveva proposto la domanda giudiziale in via monitoria. 6. Con il sesto motivo,denunciando la violazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., 168 legge fallimentare e 1957 e 1419 cod. civ., nonché del principio di non contestazione, la ricorrente censura la sentenza là dove i giudici di merito hanno reputato, non avendo rinvenuto in atti i relativi avvisi di ricevimento, non possibile accertare l’effettiva ricezione da parte della debitrice principale della messa in mora del 3 aprile 2009. Sostiene che i giudici d’appello avrebbero dovuto porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, tenendo conto che il Carofiglio non aveva mai negato che la debitrice principale avesse ricevuto le suddette comunicazioni, già prodotte nella fase monitoria. 7. Con il settimo motivo si prospetta la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., 1957 e 1419 cod. civ. e dell’art. 2 legge n. 287/90, nonché dei principi in tema di ermeneutica contrattuale. Nello specifico la ricorrente lamenta che, nell’interpretare il contratto, la Corte d’appello si sarebbe limitata “al senso letterale delle parole”, anziché indagare la comune volontà delle parti, avrebbe omesso di prendere in considerazione il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, nonché di valutare le clausole le une per mezzo delle altre, sebbene dal senso complessivo dell’atto potesseevincersi che non si trattava di fideiussione omnibus , bensì di garanzia specifica e per importo specifico pro quota. 8. Con l’ottavo motivo, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la ricorrente attinge la decisione in punto di liquidazione delle spese di lite, addebitando ai giudici di appello che le spese liquidate per i due gradi di giudizio non sono rispettose del valore della causa e dei medi tariffari. 9. Il settimo motivo,che, per ragioni di ordine logico, deve essere pregiudizialmenteesaminato, è inammissibile. 9.1. La ricorrente lamenta che i giudici di appello avrebbero mal interpretato il contenuto del contratto, qualificandolo come fideiussione omnibus , anziché specifica, ma, a ben vedere, la censura, che investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, si limita a prospettare l’incongruità della soluzione ermeneutica fatta propria dalla gravata sentenza, senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la decisione. 9.2. Va premesso che occorre dare continuità all’univoco orientamento di questa Corte in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale, a mente del quale il sindacato di legittimità deve avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in un errore di diritto (Cass., sez. 3, 31/03/2006, n. 7597; Cass.,sez. 3, 01/04/2011, n. 7557; Cass., sez. 3, 14/02/2012, n. 2109; Cass., sez. 3, 29/07/2016, n. 15763). 9.3. La ricorrente, sotto la surrettizia denuncia di errori di diritto, contrappone all’interpretazione resa dai giudici di secondo grado una diversa interpretazione, senza tuttavia precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche, in tal modo sollecitando un non consentito riesame del merito. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto un’interpretazione disattesa dal giudice, di dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., sez. 1, 22/02/2007, n. 4178; Cass., sez. 2, 03/09/2010, n. 19044; Cass., sez. 1, 22/06/2017, n. 15471; Cass., sez. 3, 10/05/2018, n. 11254; Cass., sez. L, 03/07/2024, n. 18214). 9.4. L’interpretazione resa dalla Corte d’appello resiste alle critiche ad essa rivolte, posto che la decisione non poggia solo “sull’intestazione a caratteri cubitali dell’atto”, come sostiene la ricorrente, ma anche e soprattutto sulla circostanza che la garanzia non è stata rilasciata in relazione ad uno specifico rapporto di finanziamento, ma per l’adempimento di tutte le obbligazioni, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già in essere o ancora a divenire, nei confronti della Banca; tanto basta ad escludere che possa sostenersi di essere in pres enza di una fideiussione ‹‹specifica››, a nulla rilevando che la fideiussione sia stata prestata da ogni singolo fideiussore pro quota. Né, d’altro canto, può condividersi la tesi di parte ricorrente che vorrebbe ricondurre la garanzia in esame al contratto autonomo di garanzia, in quanto ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta", che la ricorrente invoca a supporto della doglianza, non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cass., sez. U, 18/02/2010, n. 3947; Cass., sez. 3, 15/10/2019, n. 25914; Cass., sez. 1, 04/12/2024, n. 31105). 10. Il primo motivo è fondato. La questione sulla quale questa Corte è oggi chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se sia o meno corretta la decisione impugnata nella parte in cui, ritenendo che l’eccezione relativa alla presunta nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust non fosse stata posta tardivamente, l’ha dichiarata ammissibile e fondata, puntualizzando che non fosse necessario, per chi solleva l’eccezione, produrre in giudizio la delibera della Banca d’Italia, ‹‹trattandosi di fatto notorio››. È opportuno ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (Cass., sez. U, 12 /12/ 2014, n. 26242) ed è alla luce dei principi affermati in quella sede che deve essere letta la motivazione della Corte d’appello. In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista ─ per così dire ─ quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iuredei fatti già allegati. A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale , che è correttamente pervenuta alla decisione di ritenere ritualmente introdotta in appello l’eccezione di nullità, ma non ha poi correttamente valutato che, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall’ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia, l’odierno contro ricorrent e avrebbe dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d’Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti. In altri termini, la quaestio nullitatis posta da [OSCURATO:PERSONA] , pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio (Cass., sez. 1, 19/03/ 2025, n. 7387; Cass., sez. 1, 10/07/2025, n. 18851; Cass., sez. 1, 17/01/2025, n. 1170). In sostanza, gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell’eccezione di nullità devono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazione paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul contraddittorio e di correttezza processuale (in tal senso sono anche, benché riguardanti fattispecie diverse, Cass., sez. 2, 0 5 /04/ 2022, n. 10930; Cass.,sez. 1, 1 9 /10/ 2022, n. 30885) . La Corte d’appello, erroneamente, ha , invece, sostenuto che il provvedimento sanzionatorio emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] fosse sussumibile nella categoria del fatto notorio (intendendosi come tale una circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta) da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, sì da giustificare la deroga alla regola contenuta nell’art. 115 cod. proc. civ. Al contrario, data la natura di atto amministrativo, il provvedimento in questione deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invochi a fondamento della sua domanda, sicché, sul punto, la Corte d’appello non si è uniformata all’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui quando l’attore deduca l’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza già sanzionata dall’[OSCURATO:PERSONA] della concorrenza è onerato, tra le altre, della produzione dell’accertamento effettuato in sede amministrativa (v., Cass.,sez. 1, 22/05/2013, n. 12551; Cass., sez. 1, 28/05/2014, n. 11904). Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass., sez. 1, 08/01/2025, n. 422), con riferimento ad analoga doglianza, che il dovere del giudice di conoscere la legge non si estenda anche ai provvedimenti amministrativi. La natura di atto meramente amministrativo propria del provvedimento di che trattasi rende inapplicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. civ., in quanto la legalità della decisione che esso intende assicurare si riconnette direttamente al principio costituzionale dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge e, laddove rivendica il primato della legge, da intendersi quale insieme dellenorme giuridiche precostituite e generalmente vigenti, si correla sul piano ermeneutico al disposto dell'art. 1 delle preleggi che non comprende, appunto, tra le fonti del diritto, a cui il giudice deve attenersi nel pronunciare sulla causa secondo diritto, gli atti di natura amministrativa (Cass., sez. U, 29/04/2009, 9941); atti, che, essendo espressione di una potestà unicamente provvedimentale, il cui esercizio è volto a soddisfare il perseguimento dell’interesse pubblico in relazione ad una situazione data, non hanno l’efficacia caratteristica dei provvedimenti normativi. Donde l'ovvio corollario che, in ossequio ai principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nel processo, spetta alla parte interessata, che dei benefici scaturenti dal provvedimento invocato voglia avvalersi, l'onere di provvedere alla sua produzione, insuscettibile di equipollenti (Cass., sez. 1, 19/03/2025, n. 7387; Cass., sez. 1, 10/07/2025, n. 18851; Cass., s ez. 5 , 15/10/2019, 25995; Cass., s ez. L , 2/07/2014, n. 15065; Cass., s ez. 1 , 20/08/2004, n. 16354). Né a questo assunto è opponibile, come sostiene il giudice di appello, l'argomento costituito dalla notorietà del provvedimento sanzionatorio di Banca d’Italia, dovendosi ricordare che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo su cui si sorregge l'architettura dell'intero processo civile, deve essere inteso in senso rigoroso (ex plurimis, Cass., sez. 1, 13/12/2022, n. 36309), sicché esso si rende configurabile solo in relazione a quelle fonti di conoscenza che fanno parte del patrimonio di ogni uomo di media cultura in un certo luogo e in un certo momento storico e che non necessitano del ricorso a specifiche nozioni o giudizi tecnici (Cass., sez. 3, 15/02/2024, n. 4182). In tal senso da ultimo si è espressa questa Corte (Cass., sez. 3, 13/01/2025, n. 863) enunciando il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. Il fatto che, come riporta lo stesso giudicante, il provvedimento sia posto a base della decisione dell e Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione esclude per definizione che esso possa identificare un fatto notorio idoneo a dispensare la parte dall'onere della sua dimostrazione. 11. Fondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso , strettamente connessi e scrutinabili congiuntamente. Secondo l’insegnamento della pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 41994/2021) e come chiarito anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 1, 13/11/2024, n. 30383; Cass., sez. 1, 17/01/2025, n. 1170; Cass., sez. 1, 25/01/2025, n. 1851; Cass., sez. 1, 10/07/2025, n. 18851), trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto ‹‹a valle›› dell’intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; ii) la natura della fideiussione; iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata prestata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 cod. civ., che, come questa Corte ha ribadito numerose volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass.,n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa. Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che la Corte d’appello, discostandosi dai suddetti principi, ha rilevato la nullità dell’art. 7 del contratto di fideiussione, che deroga espressamente al rispetto dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ., trascurando del tutto di considerare che la garanzia in esame è stata stipulata il 28 settembre 2006 e, dunque, in arco temporale non ricompreso in quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005, la cui efficacia deve essere circoscritta al periodo che va dall’ottobre 2002 al maggio 2005, ed ha, di conseguenza, omesso di accertare se la parte che invocava la nullità avesse fornito adeguata prova dell’esistenza, nel periodo di sottoscrizione del contratto di garanzia, di una intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice dell’art. 2, comma 2, lett. a),della legge n. 287/90. 12. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, del 2° e del 3° motivo, assorbiti il 4°, il 5°, il 6° e l’8° motivo, inammissibile il 7° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame , facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte a ccoglie il primo , il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dich