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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 agosto 2022

Cassazione n. 22815/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rel.

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5965/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; [OSCURATO:PERSONA] SiRACUSA, in persona del Prefettop.t.; -intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Siracusa , depositata il 31.08.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 2022 il Giudice di pace di Siracusa rigettava l’opposizione a decreto d’espulsione proposta da [OSCURATO:PERSONA], osservando che: dall’atto impugnato emergeva che lo straniero era stato espulso poiché a suo carico risultavano vari precedenti penali, ed era stato già espulso il 29.7.21 dal Prefetto di Siracusa; da tali precedenti si desumeva la pericolosità sociale dell’istante, rientrando nell’ambito di una delle categorie di cui all’art. 1, d.lgs. 159/2011, riguardo alle persone che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; le eccezioni sollevate dal ricorrente erano infondate, in ordine alle condotte meritorie che avrebbe tenuto; non era comunque contestabile l’accertamento della pericolosità effettuata dal Prefetto, al più disapplicabile nel caso in cui quest’ultimo non avesse considerato –come nella specie - fatti rilevanti.

Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura non svolgono difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.2, lett. c), d.lgs. n. 286/98, 1, d.lgs. 159/2011, 19, c.1.1, d.lgs. 286/98, per aver il Giudice di pace erroneamente affermato che: la valutazione della pericolosità sociale era demandata al Prefetto, e sarebbe insindacabile da parte dello stesso giudice, considerando che il predetto art. 13 prevede che sia quest’ultimo ad accertare se ricorrono i presupposti prescritti dalla norma; per avere affermato che la pericolosità sociale è deducibile automaticamente dai precedenti penali e di polizia, omettendo di valutare gli altri elementi acquisiti agli atti e, segnatamente, la produzione comprovante la presenza in Italia del ricorrente dal 2011, con lo svolgimento di regolare attività lavorativa dal 2019 sino al 2021, nonché la disponibilità di un alloggio.

Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per aver il Giudice di pace omesso l’esame delle circostanze allegate e della documentazione prodotta, comprovante il suo inserimento socio - lavorativo, con riguardoai contratti di lavoro e al contratto di locazione di una abitazione, fatti incompatibili con la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c., per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass.,n. 24432/2020).

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, inmodo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

L'inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto- forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., S.U., n. 37552/2021; Cass.,n.4300/2023).Nel caso di specie,manca del tutto l’indicazione dei fatti di causa, al di là di un laconico riferimento ad un provvedimento prefettizio di espulsione ed uno del Questore di allontanamento, per cui nulla si sa sulla vicenda sostanziale, sulle ragioni dell’espulsione, sulle tesi difensive delle parti.

Né può supplire a tali omissioni il fatto che le vicende di causa sia no richiamate indirettamente –ma in modo del tutto parziale e generico -attraverso la formulazione dei motivi di ricorso.

Invero, come detto, deve escludersi che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass.cit., n. 24432/2020).

Nulla per le spese, considerata la mancata difesa delle parti intimate.

La causa risulta esenta dal contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5965/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; [OSCURATO:PERSONA] SiRACUSA, in persona del Prefettop.t.; -intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Siracusa , depositata il 31.08.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 2022 il Giudice di pace di Siracusa rigettava l’opposizione a decreto d’espulsione proposta da [OSCURATO:PERSONA], osservando che: dall’atto impugnato emergeva che lo straniero era stato espulso poiché a suo carico risultavano vari precedenti penali, ed era stato già espulso il 29.7.21 dal Prefetto di Siracusa; da tali precedenti si desumeva la pericolosità sociale dell’istante, rientrando nell’ambito di una delle categorie di cui all’art. 1, d.lgs. 159/2011, riguardo alle persone che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; le eccezioni sollevate dal ricorrente erano infondate, in ordine alle condotte meritorie che avrebbe tenuto; non era comunque contestabile l’accertamento della pericolosità effettuata dal Prefetto, al più disapplicabile nel caso in cui quest’ultimo non avesse considerato –come nella specie - fatti rilevanti. Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura non svolgono difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.2, lett. c), d.lgs. n. 286/98, 1, d.lgs. 159/2011, 19, c.1.1, d.lgs. 286/98, per aver il Giudice di pace erroneamente affermato che: la valutazione della pericolosità sociale era demandata al Prefetto, e sarebbe insindacabile da parte dello stesso giudice, considerando che il predetto art. 13 prevede che sia quest’ultimo ad accertare se ricorrono i presupposti prescritti dalla norma; per avere affermato che la pericolosità sociale è deducibile automaticamente dai precedenti penali e di polizia, omettendo di valutare gli altri elementi acquisiti agli atti e, segnatamente, la produzione comprovante la presenza in Italia del ricorrente dal 2011, con lo svolgimento di regolare attività lavorativa dal 2019 sino al 2021, nonché la disponibilità di un alloggio. Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per aver il Giudice di pace omesso l’esame delle circostanze allegate e della documentazione prodotta, comprovante il suo inserimento socio - lavorativo, con riguardoai contratti di lavoro e al contratto di locazione di una abitazione, fatti incompatibili con la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c., per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass.,n. 24432/2020). Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, inmodo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. L'inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto- forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., S.U., n. 37552/2021; Cass.,n.4300/2023).Nel caso di specie,manca del tutto l’indicazione dei fatti di causa, al di là di un laconico riferimento ad un provvedimento prefettizio di espulsione ed uno del Questore di allontanamento, per cui nulla si sa sulla vicenda sostanziale, sulle ragioni dell’espulsione, sulle tesi difensive delle parti. Né può supplire a tali omissioni il fatto che le vicende di causa sia no richiamate indirettamente –ma in modo del tutto parziale e generico -attraverso la formulazione dei motivi di ricorso. Invero, come detto, deve escludersi che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass.cit., n. 24432/2020). Nulla per le spese, considerata la mancata difesa delle parti intimate. La causa risulta esenta dal contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]