Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 1995

Cassazione n. 39213/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1995 avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la ricorrente si pone in una prospettiva di contestazione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito ed al trattamento sanzionatorio ed articola rilievi tipici di una impugnazione di merito, del tutto inidonei ad enucleare vizi rilevabili in sede di legittimità; che il ricorso si palesa, vieppiù, generico perché non autosufficiente, in quanto non corredato dall'allegazione degli elementi istruttori che si assume essere stati malamente apprezzati; che la censura vertente sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, pure, inammissibile perché, come risulta dal verbale di udienza, non richiesta dall'imputata all'atto di rassegnare, nel giudizio di primo grado, le conclusioni; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1995 avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la ricorrente si pone in una prospettiva di contestazione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito ed al trattamento sanzionatorio ed articola rilievi tipici di una impugnazione di merito, del tutto inidonei ad enucleare vizi rilevabili in sede di legittimità; che il ricorso si palesa, vieppiù, generico perché non autosufficiente, in quanto non corredato dall'allegazione degli elementi istruttori che si assume essere stati malamente apprezzati; che la censura vertente sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, pure, inammissibile perché, come risulta dal verbale di udienza, non richiesta dall'imputata all'atto di rassegnare, nel giudizio di primo grado, le conclusioni; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 39213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris