CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 07904/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 015GL6X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in termini generici e all'evidenza aspecifici sul piano estrinseco, per un verso rivendica l'applicabilità alla specie dell'art. 393 bis cp - aspetto già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pagina 5, capoversi terzo e quarto)-, e, per altro verso, adduce la non procedibilità delle lesioni di cui al capo b) in assenza di querela, di contro immediatamente smentita dalla conferma dqlla riscontrata sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico con la resistenza di cui al capo a); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.