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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 26041/2022

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5479-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3570 SOC.

COOP., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - società cooperativa; [OSCURATO:PERSONA] 6645 - società cooperativa; ENAC - [OSCURATO:PERSONA] per l'Aviazione Civile; -intimati - avverso la sentenza n. 7991/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che la società RADIOTAXI 3570 soc. coop. ha proposto ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. per la cassazione della sentenza n. 7991/2020 del Consiglio di Stato, depositata il 14/12/2020, che, riformando la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5358/2019, ha rigettato il ricorso della stessa proposto avverso il provvedimento n. 27244 dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato; che il ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, è stato notificato a tutti i contraddittori della ricorrente nel giudizio di merito, ossia: -l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, -la società [OSCURATO:SOCIETA]., -la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l., - la società [OSCURATO:PERSONA] 6645 - società cooperativa, -l’ENAC - [OSCURATO:PERSONA] per l'Aviazione Civile; che l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 12 aprile 2022, per la quale la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria illustrativa; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, sottoscritto dal Presidente della società RADIOTAXI 3570 soc. coop., sig. [OSCURATO:PERSONA], e dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente notificato alle controparti a mezzo PEC; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; che non risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. abbiano aderito alla rinuncia, a mente dell’ultimo comma dell’articolo 391c.p.c.; che pertanto si devono regolare le spese del giudizio di cassazione, le quali, liquidate in dispositivo, si pongono a carico della parte ricorrente ai sensi del secondo comma dell’articolo 391 cpc; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Condanna la società ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato e società [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la prima, in € 4.000 oltre le spese prenotate a debito e, per la seconda, in € 5.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5479-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3570 SOC. COOP., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - società cooperativa; [OSCURATO:PERSONA] 6645 - società cooperativa; ENAC - [OSCURATO:PERSONA] per l'Aviazione Civile; -intimati - avverso la sentenza n. 7991/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che la società RADIOTAXI 3570 soc. coop. ha proposto ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. per la cassazione della sentenza n. 7991/2020 del Consiglio di Stato, depositata il 14/12/2020, che, riformando la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5358/2019, ha rigettato il ricorso della stessa proposto avverso il provvedimento n. 27244 dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato; che il ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, è stato notificato a tutti i contraddittori della ricorrente nel giudizio di merito, ossia: -l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, -la società [OSCURATO:SOCIETA]., -la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l., - la società [OSCURATO:PERSONA] 6645 - società cooperativa, -l’ENAC - [OSCURATO:PERSONA] per l'Aviazione Civile; che l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 12 aprile 2022, per la quale la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria illustrativa; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, sottoscritto dal Presidente della società RADIOTAXI 3570 soc. coop., sig. [OSCURATO:PERSONA], e dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente notificato alle controparti a mezzo PEC; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; che non risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. abbiano aderito alla rinuncia, a mente dell’ultimo comma dell’articolo 391c.p.c.; che pertanto si devono regolare le spese del giudizio di cassazione, le quali, liquidate in dispositivo, si pongono a carico della parte ricorrente ai sensi del secondo comma dell’articolo 391 cpc; P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la società ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato e società [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la prima, in € 4.000 oltre le spese prenotate a debito e, per la seconda, in € 5.000
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