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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34833/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 6 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena già concessole con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 26/06/2008, irrevocabile dal 15/04/2009, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che ai fini dell'individuazione della data di commissione del fatto nel quinquennio va considerato il periodo indicato nell'imputazione validato dalla statuizione del dispositivo della sentenza, nella quale, ove si ritenga accertato l'inizio della condotta permanente in epoca successiva a quella della contestazione, deve procedersi esplicitamente all'assoluzione per il periodo precedente; che il ricorso richiama un differente periodo di commissione del reato senza indicare da quali elementi deve considerarsi smentito il dato ricavato dagli atti dalla Corte territoriale; che in ogni caso se la condotta permanente ha avuto inizio nel 2014 l'anno rientra nel quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza e non si deduca che vada collocato in mese successivo a quello di aprile; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 6 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena già concessole con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 26/06/2008, irrevocabile dal 15/04/2009, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che ai fini dell'individuazione della data di commissione del fatto nel quinquennio va considerato il periodo indicato nell'imputazione validato dalla statuizione del dispositivo della sentenza, nella quale, ove si ritenga accertato l'inizio della condotta permanente in epoca successiva a quella della contestazione, deve procedersi esplicitamente all'assoluzione per il periodo precedente; che il ricorso richiama un differente periodo di commissione del reato senza indicare da quali elementi deve considerarsi smentito il dato ricavato dagli atti dalla Corte territoriale; che in ogni caso se la condotta permanente ha avuto inizio nel 2014 l'anno rientra nel quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza e non si deduca che vada collocato in mese successivo a quello di aprile; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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