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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33585/2026

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appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso con ogniconseguente statuizioneRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina, a seguitodi appello dell’imputato, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizioordinario dal Tribunale di Patti che: aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabiledei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo A) e omessaconsegna delle scritture al Curatore (capo B) quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 9 giugno 2020; aveva riconosciuto ilvincolo della continuazione tra gli stessi, previo riconoscimento delle circostanze1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva dichiaratol'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace diesercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.223 e 216 l fall. nonché assoluta mancanza di motivazione in merito alla ritenutaresponsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo A), in ordineall'elemento materiale del reato, alla ritenuta integrazione delle singole distrazionicontestate e del pregiudizio ai creditori, avuto altresì riguardo alla insussistenzaed indeterminatezza della condotta tipica.

Deduce che: la sentenza impugnata,affermando il carattere distrattivo dei prelievi e delle operazioni contestate sullabase della mancata indicazione della loro destinazione da parte dell’imputato,aveva riversato su questo il compito probatorio, con inversione del relativo onere,quando al più la risultanza poteva essere valutata quale indice indiziario; lasentenza aveva affermato che le operazioni contestate integravano la bancarottacontestata senza verificare la concreta situazione in cui erano compiute, l’incidenzadelle stesse sul dissesto nel quadro in cui la garanzia era assicurata dal patrimoniodel medesimo imputato, così violando la regola che discende dalla natura del reatoche richiede il pericolo concreto;2.2.

Con il secondo motivo prospetta omessa e/o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alle specifiche censure formulate dalla difesa.

Deduceche: la sentenza aveva affermato il carattere distrattivo delle singole operazionicontestate; non aveva però offerto risposte sui singoli temi sollevati al riguardonell’atto di appello in ordine alla carenza di indagine sull’impiego delle sommeprelevate e alla carenza di valutazione che l’impiego di euro 130.000 per l’acquistopersonale non diminuiva le garanzie dei creditori, assicurate dal patrimoniodell’imputato; era mancata ogni analisi della concreta situazione della fallita.2.3.

Con il terzo motivo si duole di violazione e/o falsa applicazione degli artt.220 e 16 del R.D. n. 267 /1942 e assoluta mancanza di motivazione in merito allaritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo B), in ordineall'elemento materiale del reato, con specifico riguardo alla mancataconsiderazione della denuncia di sottrazione documentale nonché alladegradazione della responsabilità dolosa a mera responsabilità oggettiva.

Deduceche: la sentenza impugnata aveva ridotto a mero espediente la giustificazione alriguardo addotta con il riferimento alla denuncia di smarrimento; non avevavalutato criticamente le allegazioni del commercialista che aveva dichiarato diavere restituito la contabilità al [OSCURATO:PERSONA]; non aveva specificato se la condanna fosseintervenuta in relazione alla fattispecie dolosa o colposa dell’art. 220 l. fall.2.4.

Con il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.223 e 216 l. fall. nonché assoluta mancanza e/o insufficienza della motivazione inmerito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e mancatoconfronto con il terzo motivo d’appello sull'assenza di dolo specifico e suldenunciato ed incolpevole smarrimento delle scritture contabili.Deduce che: la sentenza non aveva indagato l’elemento soggettivo delledistrazioni, inferendo il dolo dal carattere fittizio di alcune operazioni, senzavagliare se le risorse fossero state impiegate per un risanamento della società; eramancata la dimostrazione del dolo specifico della bancarotta patrimoniale, cherichiedeva che l’autore avesse agito allo scopo di distogliere i beni dalla garanziapatrimoniale; l’elemento soggettivo della «bancarotta documentale (capo B) […]andava escluso a fronte dell'incolpevole smarrimento delle scritture contabili».3.

Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria scritta, ha conclusochiedendo rigettarsi il ricorso con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando vari profili diinammissibilità.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1.

Il ricorrente si duole del fatto che il carattere distrattivo delle operazionicontestate sia stato affermato senza verificare la natura delle stesse, coninversione dell’onere della prova, e senza vagliarne l’incidenza sulle garanzie deicreditori, comunque assicurate dal patrimonio del ricorrente.2.2.

Il primo ordine di argomenti deve essere disatteso per convergentiragioni.2.2.1.

In primo luogo, merita rimarcarsi che, per una serie di operazioni, qualil’acquisto e la rivendita degli opifici nonché l’impiego di somme della fallita perl’acquisto di immobile a titolo personale dell’amministratore, la natura distrattivadell’operazione è stata accertata in via diretta, proprio verificando i contenutidell’utilizzazione delle risorse.

Il ricorso nemmeno si confronta con i risultati dellavalutazione espressa dalla sentenza impugnata sul tema, se non con genericheprospettazioni.2.2.2.

Quanto all’argomento secondo cui i prelievi erano stati qualificati comedistrattivi in quanto l’imputato non ne aveva, non solo dimostrato, ma neancheallegato la specifica destinazione e, in particolare, un impiego conforme agliinteressi societari, può solo osservarsi che, contrariamente all’assunto difensivo,si tratta di corretta applicazione al caso concreto di consolidato orientamentogiurisprudenziale.In generale, dalla premessa che competono all’amministratore la gestionedelle risorse societarie e il relativo tracciamento mediante la documentazionecontabile discende in via logica la conseguenza che, una volta che l’accusa abbiadimostrato che cespiti già presenti nel patrimonio dell’impresa non siano staticonsegnati al curatore fallimentare senza che ne consti il tipo di impiego, spettaall’amministratore offrire allegazioni dotate di idonea verificabilità in ordine adestinazione effettiva e a correlazione dell’impiego con l’interesse dell’impresa.

Alriguardo consolidato orientamento di legittimità ha chiarito appunto che «(i)nmateria di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dallamancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione,tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegatotali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza diuna chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando leinformazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei benipotenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessiovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5, n. 17228 del17/01/2020, Rv. 279204 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv.259848 - 01).Una volta, allora, che, come nel caso di specie, consti che risorse sono uscitedalla disponibilità della società per disposizione dell’amministratore senza che nerisulti la destinazione all’interesse societario, spetta all’amministratore medesimoallegare compiutamente il tipo di impiego che le stesse hanno ricevuto ad operadella sua gestione.2.2.3.

La sentenza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione deiprincipi in materia laddove ha riconosciuto la distrazione nella fuoriuscita di risorsesocietarie su disposizione dell’amministratore, con impieghi di cui non risulta né èallegato alcun fine societario, in alcuni casi anzi emergendo l’utilizzo nel vantaggiodell’amministratore stesso.La prospettazione difensiva, siccome confliggente con consolidatoorientamento, senza essere portatrice di argomenti di revisione, risultamanifestamente infondata.2.3.

Parimenti privo di ogni fondamento è il secondo ordine di argomentazioni.2.3.1.

Sotto un primo profilo, il ricorso, prospettando uno iato tra i fatti inrilievo e il manifestarsi del dissesto, evoca la tematica della cd.

“zona di rischiopenale” e, in certa misura, quella relativa agli “indici di fraudolenza”, strumenticonfigurati dalla giurisprudenza di legittimità per allineare la fattispecie dellabancarotta patrimoniale alla sua offensività tipica di reato a pericolo concreto,selezionando i casi in cui alle operazioni possa riconoscersi una idoneità alpregiudizio patrimoniale.In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la "zona dirischio penale", ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l'apprezzamentodi uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientarel'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo,può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azioneaddebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre apericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotteche abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv.273073 - 01).In termini convergenti, pure con riferimento alla distrazione, l'accertamentodell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dologenerico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, adesempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale efinanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo acointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nellairriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passivitàrispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da unlato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità delpatrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e,dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà dellacondotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella,Rv. 270763 - 01).Emerge dalla sintesi esposta che gli strumenti di selezione della tipicità dellabancarotta patrimoniale così richiamati sono destinati, secondo la loro stessavocazione e definizione, a trovare applicazione per dissolvere l’ambiguità in ordineal significato pregiudizievole di un atto.

La loro rilevanza è, di per sé esclusa,laddove, come nel caso di specie, si verta al cospetto di atti univocamentedepauperativi e privi di logica aziendale, in termini che manifestano la lorooggettiva funzione nell’impiego delle risorse della fallita a vantaggio esclusivo dialtro soggetto economico senza alcun ritorno per la società stessa.La sentenza impugnata risulta essersi attenuta ai principi così enunciati,sicché le censure articolate dalla difesa sono infondate.

E, invero, le impostazionicosì richiamate, volte a disambiguare operazioni la cui offensività deve esserericonosciuta attraverso la interpretazione del contesto operativo e cronologico, nonconducono a dubitare invece della natura distrattiva di fatti di sottrazione di risorseverso destinazioni non specificate o, a addirittura, verso impieghi di esclusivointeresse dell’amministratore.Quanto all’operazione di acquisto e cessione degli opifici, poi, le sentenze dimerito hanno espressamente e direttamente accertato la natura fraudolentementepredatoria dell’operazione, in termini rispetto ai quali le allegazioni difensive simanifestano prive di ogni correlazione, ancor prima che carenti di consistenza.2.3.2.

Sotto l’ulteriore profilo, correlato alla prospettata carenza di dimostrataoffensività delle operazioni, è sufficiente osservare che il pregiudizio della garanziapatrimoniale riposa nel fatto stesso che erano sottratte risorse patrimoniali dellasocietà, oltretutto per importi ingenti in assoluto e, a fortiori, in relazione allasituazione della società, eccedendo tali importi quelli stessi di capitalizzazione epatrimonializzazione della fallita.L’assunto secondo cui la concretezza dell’offesa potesse essere esclusa dallagaranzia del patrimonio del socio è, oltre che generico, intrinsecamenteinconferente, posto che la garanzia cui deve avversi primario riguardo è quellaofferta dal patrimonio della società, con cui i terzi entrano in rapporto e maturanocrediti, sotto l’egida della pubblicità societaria.A nulla, pertanto, rileva, su tale piano, la responsabilità, sussidiaria o meno,di cui può risultare gravato il socio unico, del cui patrimonio, peraltro, nel casoconcreto, nulla è dato conoscere.3.

Il secondo motivo è inammissibile siccome aspecifico, oltre chemanifestamente infondato.3.1.

Il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia offertorisposta ai singoli motivi di appello sui temi già sopra esplorati.3.2.

Di contro, la sentenza di appello ha dato una risposta, ove pure implicita,ai motivi di appello, nella misura in cui rilevava, anche a prescindere dalla lorointrinseca genericità ed inconsistenza.

In particolare, ha dato conto di come sivertesse al cospetto di operazioni fraudolente o prive di dimostrata funzionalitàrispetto agli interessi societari.La sentenza si è anche soffermata sul tema del pregiudizio che le operazioniavevano arrecato nel contesto in cui erano state realizzate, mettendo in rilievo cheerano state attuate in situazione di difficoltà economica della fallita («comerisultante dalla dichiarazione di fallimento della ITAR, la situazione economicadell'impresa antecedente alla cessione, riportata nel bilancio 20l 7, dava atto di uncrescente aumento dei costi di produzione e dell'esposizione debitoria, atteso chel'esercizio relativo all'anno 2017 si era chiuso con perdite per € 236.130,00; ancorasu ITAR gravavano debiti nei confronti del!' Agenzia delle Entrate per € 3.079,49e debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per€ 47.219,52»).La medesima sentenza ha offerto risposte specifiche ai quesiti posti dall’attodi appello, secondo la già articolata argomentazione logico giuridica per cui: ladifesa non aveva fornito alcuna idonea allegazione sulla destinazione delle risorseuscite dal patrimonio societario; gli impieghi avevano avuto destinazioni ignote oa favore della sfera personale dell’amministratore; era irrilevante l’eventualegaranzia offerta dal patrimonio dell’amministratore e socio unico; la tipologia delleoperazioni, «nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio traconfermare la natura distrattiva delle stesse.3.3.

La sentenza, pertanto, come già evidenziato, ha offerto risposta allequestioni salienti in ordine al riconoscimento della natura distrattiva delleoperazioni incriminate.Il motivo, che con tali corrette argomentazioni nemmeno si confronta, risultaaffetto da genericità estrinseca oltre che da manifesta infondatezza.4.

Il terzo motivo è infondato.4.1.

La difesa deduce che non è stato dimostrato quantomeno l’elementosoggettivo del reato di cui all’art. 220 l. fall. contestato al capo B), in particolare afronte della denuncia-querela di smarrimento della contabilità che l’imputatoaveva presentato in data 18 maggio 2019.4.2.

La sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione sul tema,rilevando in primo luogo che: [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato alle ripetuteconvocazioni indirizzategli dal Curatore ai sensi dell’art. 49 l. fall., il 29 giugno, il6 luglio e il 4 agosto 2020; non aveva trasmesso la documentazione contabile néfornito giustificazioni per la mancata consegna; il commercialista dell’imputatoaveva avvisato il curatore di avere restituito tutta la documentazione al [OSCURATO:PERSONA].Rilevi, questi, in base ai quali la Corte territoriale ha concluso che: in assenzadi più concreti riscontri, la denuncia di smarrimento della documentazionecontabile si mostrava quale mero espediente messo a punto dall'imputato per nonconsegnare volontariamente i libri e le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA].;comunque, a tutto concedere, il reato era punibile anche a titolo di colpa.

Inrelazione a tale possibilità, l’aumento di un solo mese di reclusione per lacontinuazione sulla pena base rimaneva legittimo e congruo.4.3.

La motivazione della sentenza impugnata è priva di illogicità, nelle suerichiamate articolazioni.4.3.1.

Anche a prescindere dal rilievo che il ricorso nulla allega sul contenutodella denuncia che dovrebbe accreditare la plausibilità della versione difensiva, simostra logica la conclusione che le due sentenze di merito poggiano sullepremesse di un comportamento dilatorio e di resistenza dell’imputato manifestatodalle mancata consegna della documentazione e dalla mancata presentazione allaconvocazione senza alcuna contestuale giustificazione e senza indicazioni sullevicende di consegna da parte del commercialista.Quello così descritto costituisce appunto un atteggiamento che l’imputato haposto in essere contravvenendo a specifici obblighi di cooperazione informativacon la procedura fallimentare, in termini che avvalorano sul piano logico e fattualela conclusione assunta dalla sentenza impugnata.È dato anzi osservare che la carenza di riscontri in ordine allo smarrimentodenunciato nel quadro di consistenti e sistematiche operazioni distrattive è tale dasupportare significativamente l’assunto di una sottrazione volontaria di cui lacontestazione adottata non ha inteso valorizzare ulteriori implicazioni finalistiche.4.3.2.

Rimane, pertanto, assorbita l’argomentazione secondaria offerta dallasentenza in ordine alla rilevanza del fatto ove pure realizzato per mera colpa.D’altro canto, in assenza di migliori argomenti e spiegazioni difensive, apparepriva di illogicità la considerazione con cui la sentenza ha affermato che losmarrimento della contabilità risulta quantomeno evocativo della condottacolposa, alla stregua del modello comportamentale dell’amministratorenell’adempimento degli obblighi di conservazione a lui rimessi.5.

Il quarto motivo è inammissibile.5.1.

La doglianza in ordine alla carenza di motivazione sul dolo del reato dibancarotta patrimoniale è inconsistente nelle sue varie componenti.5.1.1.

In primo luogo, il motivo è inammissibile in quanto già il motivod’appello era assolutamente aspecifico.

A fronte della sentenza di primo gradoche dava conto di come la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazionerichiedesse soltanto il dolo generico, l’atto di appello si è limitato assertivamentea dedurre la carenza di dimostrazione del dolo specifico.La sequenza è stata poi ripetuta con il motivo di ricorso a fronte di unamotivazione della sentenza di appello che aveva dedicato specificheargomentazioni alla dimostrazione della natura deliberatamente fraudolenta delleoperazioni, nel quadro della ribadita premessa della sufficienza del dolo genericonella fattispecie in esame.5.1.2.

Il motivo è altresì manifestamente infondato laddove rinviene la suapremessa nella affermazione della necessità di un dolo specifico nella fattispeciein rilevo quando è, al riguardo, pacifica la sufficienza del dolo generico, secondoquanto appunto correttamente esplicitato dalle sentenze di merito.Costituisce, appunto, approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità,l’assunto secondo cui «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolentaper distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non ènecessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo direcare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dareal patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delleobbligazioni contratte » (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805- 01).

È stato altresì specificato che «(i)n tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale, oggetto del dolo non è la consapevolezza del dissesto o la suaprevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condottacostituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguentetutela degli interessi creditori» (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367 -01).5.2.

È comunque priva di concreto e pertinente costrutto la deduzione secondocui la sentenza aveva mancato di motivare il dolo delle operazioni o lo aveva trattosoltanto dai contenuti delle stesse.Avendo descritto operazioni con cui l’amministratore aveva sviato risorse dellasocietà verso destinazioni ignote o di suo interesse personale, la sentenza ha datoidoneamente ed espressamente conto anche della natura fraudolenta delle stessee del corrispondente dolo in capo al suo autore.In particolare, dimostrato il carattere simulato e strumentale delle operazionirelative all’acquisto degli opifici con conseguente acquisizione di mutui esuccessiva rivendita con simulato corrispettivo degli stessi, in modo piano lasentenza ne aveva tratto l’inferenza del dolo dell’amministratore.Ciò in coerenza con il generale canone secondo cui il dolo, quale elementosoggettivo che ha natura psicologica, si desume in via indiretta dai fatti oggettiviche, qui, invero, come motivato dalla Corte territoriale, offrivano indici inequivoci.5.3.

In relazione al reato di cui al capo B), contestato ai sensi dell’art. 220 inrelazione all’art. 16 n. 3) l. fall., ma impropriamente evocato nel ricorso quale“bancarotta documentale”, in ordine all’elemento soggettivo vale quanto giàevidenziato al motivo precedente.6.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso con ogniconseguente statuizioneRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina, a seguitodi appello dell’imputato, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizioordinario dal Tribunale di Patti che: aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabiledei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo A) e omessaconsegna delle scritture al Curatore (capo B) quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 9 giugno 2020; aveva riconosciuto ilvincolo della continuazione tra gli stessi, previo riconoscimento delle circostanze1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva dichiaratol'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace diesercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena.2. Ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.223 e 216 l fall. nonché assoluta mancanza di motivazione in merito alla ritenutaresponsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo A), in ordineall'elemento materiale del reato, alla ritenuta integrazione delle singole distrazionicontestate e del pregiudizio ai creditori, avuto altresì riguardo alla insussistenzaed indeterminatezza della condotta tipica. Deduce che: la sentenza impugnata,affermando il carattere distrattivo dei prelievi e delle operazioni contestate sullabase della mancata indicazione della loro destinazione da parte dell’imputato,aveva riversato su questo il compito probatorio, con inversione del relativo onere,quando al più la risultanza poteva essere valutata quale indice indiziario; lasentenza aveva affermato che le operazioni contestate integravano la bancarottacontestata senza verificare la concreta situazione in cui erano compiute, l’incidenzadelle stesse sul dissesto nel quadro in cui la garanzia era assicurata dal patrimoniodel medesimo imputato, così violando la regola che discende dalla natura del reatoche richiede il pericolo concreto;2.2. Con il secondo motivo prospetta omessa e/o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alle specifiche censure formulate dalla difesa. Deduceche: la sentenza aveva affermato il carattere distrattivo delle singole operazionicontestate; non aveva però offerto risposte sui singoli temi sollevati al riguardonell’atto di appello in ordine alla carenza di indagine sull’impiego delle sommeprelevate e alla carenza di valutazione che l’impiego di euro 130.000 per l’acquistopersonale non diminuiva le garanzie dei creditori, assicurate dal patrimoniodell’imputato; era mancata ogni analisi della concreta situazione della fallita.2.3. Con il terzo motivo si duole di violazione e/o falsa applicazione degli artt.220 e 16 del R.D. n. 267 /1942 e assoluta mancanza di motivazione in merito allaritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo B), in ordineall'elemento materiale del reato, con specifico riguardo alla mancataconsiderazione della denuncia di sottrazione documentale nonché alladegradazione della responsabilità dolosa a mera responsabilità oggettiva. Deduceche: la sentenza impugnata aveva ridotto a mero espediente la giustificazione alriguardo addotta con il riferimento alla denuncia di smarrimento; non avevavalutato criticamente le allegazioni del commercialista che aveva dichiarato diavere restituito la contabilità al [OSCURATO:PERSONA]; non aveva specificato se la condanna fosseintervenuta in relazione alla fattispecie dolosa o colposa dell’art. 220 l. fall.2.4. Con il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.223 e 216 l. fall. nonché assoluta mancanza e/o insufficienza della motivazione inmerito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e mancatoconfronto con il terzo motivo d’appello sull'assenza di dolo specifico e suldenunciato ed incolpevole smarrimento delle scritture contabili.Deduce che: la sentenza non aveva indagato l’elemento soggettivo delledistrazioni, inferendo il dolo dal carattere fittizio di alcune operazioni, senzavagliare se le risorse fossero state impiegate per un risanamento della società; eramancata la dimostrazione del dolo specifico della bancarotta patrimoniale, cherichiedeva che l’autore avesse agito allo scopo di distogliere i beni dalla garanziapatrimoniale; l’elemento soggettivo della «bancarotta documentale (capo B) […]andava escluso a fronte dell'incolpevole smarrimento delle scritture contabili».3. Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria scritta, ha conclusochiedendo rigettarsi il ricorso con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando vari profili diinammissibilità.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Il ricorrente si duole del fatto che il carattere distrattivo delle operazionicontestate sia stato affermato senza verificare la natura delle stesse, coninversione dell’onere della prova, e senza vagliarne l’incidenza sulle garanzie deicreditori, comunque assicurate dal patrimonio del ricorrente.2.2. Il primo ordine di argomenti deve essere disatteso per convergentiragioni.2.2.1. In primo luogo, merita rimarcarsi che, per una serie di operazioni, qualil’acquisto e la rivendita degli opifici nonché l’impiego di somme della fallita perl’acquisto di immobile a titolo personale dell’amministratore, la natura distrattivadell’operazione è stata accertata in via diretta, proprio verificando i contenutidell’utilizzazione delle risorse. Il ricorso nemmeno si confronta con i risultati dellavalutazione espressa dalla sentenza impugnata sul tema, se non con genericheprospettazioni.2.2.2. Quanto all’argomento secondo cui i prelievi erano stati qualificati comedistrattivi in quanto l’imputato non ne aveva, non solo dimostrato, ma neancheallegato la specifica destinazione e, in particolare, un impiego conforme agliinteressi societari, può solo osservarsi che, contrariamente all’assunto difensivo,si tratta di corretta applicazione al caso concreto di consolidato orientamentogiurisprudenziale.In generale, dalla premessa che competono all’amministratore la gestionedelle risorse societarie e il relativo tracciamento mediante la documentazionecontabile discende in via logica la conseguenza che, una volta che l’accusa abbiadimostrato che cespiti già presenti nel patrimonio dell’impresa non siano staticonsegnati al curatore fallimentare senza che ne consti il tipo di impiego, spettaall’amministratore offrire allegazioni dotate di idonea verificabilità in ordine adestinazione effettiva e a correlazione dell’impiego con l’interesse dell’impresa. Alriguardo consolidato orientamento di legittimità ha chiarito appunto che «(i)nmateria di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dallamancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione,tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegatotali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza diuna chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando leinformazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei benipotenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessiovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5, n. 17228 del17/01/2020, Rv. 279204 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv.259848 - 01).Una volta, allora, che, come nel caso di specie, consti che risorse sono uscitedalla disponibilità della società per disposizione dell’amministratore senza che nerisulti la destinazione all’interesse societario, spetta all’amministratore medesimoallegare compiutamente il tipo di impiego che le stesse hanno ricevuto ad operadella sua gestione.2.2.3. La sentenza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione deiprincipi in materia laddove ha riconosciuto la distrazione nella fuoriuscita di risorsesocietarie su disposizione dell’amministratore, con impieghi di cui non risulta né èallegato alcun fine societario, in alcuni casi anzi emergendo l’utilizzo nel vantaggiodell’amministratore stesso.La prospettazione difensiva, siccome confliggente con consolidatoorientamento, senza essere portatrice di argomenti di revisione, risultamanifestamente infondata.2.3. Parimenti privo di ogni fondamento è il secondo ordine di argomentazioni.2.3.1. Sotto un primo profilo, il ricorso, prospettando uno iato tra i fatti inrilievo e il manifestarsi del dissesto, evoca la tematica della cd. “zona di rischiopenale” e, in certa misura, quella relativa agli “indici di fraudolenza”, strumenticonfigurati dalla giurisprudenza di legittimità per allineare la fattispecie dellabancarotta patrimoniale alla sua offensività tipica di reato a pericolo concreto,selezionando i casi in cui alle operazioni possa riconoscersi una idoneità alpregiudizio patrimoniale.In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la "zona dirischio penale", ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l'apprezzamentodi uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientarel'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo,può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azioneaddebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre apericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotteche abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv.273073 - 01).In termini convergenti, pure con riferimento alla distrazione, l'accertamentodell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dologenerico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, adesempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale efinanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo acointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nellairriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passivitàrispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da unlato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità delpatrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e,dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà dellacondotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella,Rv. 270763 - 01).Emerge dalla sintesi esposta che gli strumenti di selezione della tipicità dellabancarotta patrimoniale così richiamati sono destinati, secondo la loro stessavocazione e definizione, a trovare applicazione per dissolvere l’ambiguità in ordineal significato pregiudizievole di un atto. La loro rilevanza è, di per sé esclusa,laddove, come nel caso di specie, si verta al cospetto di atti univocamentedepauperativi e privi di logica aziendale, in termini che manifestano la lorooggettiva funzione nell’impiego delle risorse della fallita a vantaggio esclusivo dialtro soggetto economico senza alcun ritorno per la società stessa.La sentenza impugnata risulta essersi attenuta ai principi così enunciati,sicché le censure articolate dalla difesa sono infondate. E, invero, le impostazionicosì richiamate, volte a disambiguare operazioni la cui offensività deve esserericonosciuta attraverso la interpretazione del contesto operativo e cronologico, nonconducono a dubitare invece della natura distrattiva di fatti di sottrazione di risorseverso destinazioni non specificate o, a addirittura, verso impieghi di esclusivointeresse dell’amministratore.Quanto all’operazione di acquisto e cessione degli opifici, poi, le sentenze dimerito hanno espressamente e direttamente accertato la natura fraudolentementepredatoria dell’operazione, in termini rispetto ai quali le allegazioni difensive simanifestano prive di ogni correlazione, ancor prima che carenti di consistenza.2.3.2. Sotto l’ulteriore profilo, correlato alla prospettata carenza di dimostrataoffensività delle operazioni, è sufficiente osservare che il pregiudizio della garanziapatrimoniale riposa nel fatto stesso che erano sottratte risorse patrimoniali dellasocietà, oltretutto per importi ingenti in assoluto e, a fortiori, in relazione allasituazione della società, eccedendo tali importi quelli stessi di capitalizzazione epatrimonializzazione della fallita.L’assunto secondo cui la concretezza dell’offesa potesse essere esclusa dallagaranzia del patrimonio del socio è, oltre che generico, intrinsecamenteinconferente, posto che la garanzia cui deve avversi primario riguardo è quellaofferta dal patrimonio della società, con cui i terzi entrano in rapporto e maturanocrediti, sotto l’egida della pubblicità societaria.A nulla, pertanto, rileva, su tale piano, la responsabilità, sussidiaria o meno,di cui può risultare gravato il socio unico, del cui patrimonio, peraltro, nel casoconcreto, nulla è dato conoscere.3. Il secondo motivo è inammissibile siccome aspecifico, oltre chemanifestamente infondato.3.1. Il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia offertorisposta ai singoli motivi di appello sui temi già sopra esplorati.3.2. Di contro, la sentenza di appello ha dato una risposta, ove pure implicita,ai motivi di appello, nella misura in cui rilevava, anche a prescindere dalla lorointrinseca genericità ed inconsistenza. In particolare, ha dato conto di come sivertesse al cospetto di operazioni fraudolente o prive di dimostrata funzionalitàrispetto agli interessi societari.La sentenza si è anche soffermata sul tema del pregiudizio che le operazioniavevano arrecato nel contesto in cui erano state realizzate, mettendo in rilievo cheerano state attuate in situazione di difficoltà economica della fallita («comerisultante dalla dichiarazione di fallimento della ITAR, la situazione economicadell'impresa antecedente alla cessione, riportata nel bilancio 20l 7, dava atto di uncrescente aumento dei costi di produzione e dell'esposizione debitoria, atteso chel'esercizio relativo all'anno 2017 si era chiuso con perdite per € 236.130,00; ancorasu ITAR gravavano debiti nei confronti del!' Agenzia delle Entrate per € 3.079,49e debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per€ 47.219,52»).La medesima sentenza ha offerto risposte specifiche ai quesiti posti dall’attodi appello, secondo la già articolata argomentazione logico giuridica per cui: ladifesa non aveva fornito alcuna idonea allegazione sulla destinazione delle risorseuscite dal patrimonio societario; gli impieghi avevano avuto destinazioni ignote oa favore della sfera personale dell’amministratore; era irrilevante l’eventualegaranzia offerta dal patrimonio dell’amministratore e socio unico; la tipologia delleoperazioni, «nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio traconfermare la natura distrattiva delle stesse.3.3. La sentenza, pertanto, come già evidenziato, ha offerto risposta allequestioni salienti in ordine al riconoscimento della natura distrattiva delleoperazioni incriminate.Il motivo, che con tali corrette argomentazioni nemmeno si confronta, risultaaffetto da genericità estrinseca oltre che da manifesta infondatezza.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. La difesa deduce che non è stato dimostrato quantomeno l’elementosoggettivo del reato di cui all’art. 220 l. fall. contestato al capo B), in particolare afronte della denuncia-querela di smarrimento della contabilità che l’imputatoaveva presentato in data 18 maggio 2019.4.2. La sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione sul tema,rilevando in primo luogo che: [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato alle ripetuteconvocazioni indirizzategli dal Curatore ai sensi dell’art. 49 l. fall., il 29 giugno, il6 luglio e il 4 agosto 2020; non aveva trasmesso la documentazione contabile néfornito giustificazioni per la mancata consegna; il commercialista dell’imputatoaveva avvisato il curatore di avere restituito tutta la documentazione al [OSCURATO:PERSONA].Rilevi, questi, in base ai quali la Corte territoriale ha concluso che: in assenzadi più concreti riscontri, la denuncia di smarrimento della documentazionecontabile si mostrava quale mero espediente messo a punto dall'imputato per nonconsegnare volontariamente i libri e le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA].;comunque, a tutto concedere, il reato era punibile anche a titolo di colpa. Inrelazione a tale possibilità, l’aumento di un solo mese di reclusione per lacontinuazione sulla pena base rimaneva legittimo e congruo.4.3. La motivazione della sentenza impugnata è priva di illogicità, nelle suerichiamate articolazioni.4.3.1. Anche a prescindere dal rilievo che il ricorso nulla allega sul contenutodella denuncia che dovrebbe accreditare la plausibilità della versione difensiva, simostra logica la conclusione che le due sentenze di merito poggiano sullepremesse di un comportamento dilatorio e di resistenza dell’imputato manifestatodalle mancata consegna della documentazione e dalla mancata presentazione allaconvocazione senza alcuna contestuale giustificazione e senza indicazioni sullevicende di consegna da parte del commercialista.Quello così descritto costituisce appunto un atteggiamento che l’imputato haposto in essere contravvenendo a specifici obblighi di cooperazione informativacon la procedura fallimentare, in termini che avvalorano sul piano logico e fattualela conclusione assunta dalla sentenza impugnata.È dato anzi osservare che la carenza di riscontri in ordine allo smarrimentodenunciato nel quadro di consistenti e sistematiche operazioni distrattive è tale dasupportare significativamente l’assunto di una sottrazione volontaria di cui lacontestazione adottata non ha inteso valorizzare ulteriori implicazioni finalistiche.4.3.2. Rimane, pertanto, assorbita l’argomentazione secondaria offerta dallasentenza in ordine alla rilevanza del fatto ove pure realizzato per mera colpa.D’altro canto, in assenza di migliori argomenti e spiegazioni difensive, apparepriva di illogicità la considerazione con cui la sentenza ha affermato che losmarrimento della contabilità risulta quantomeno evocativo della condottacolposa, alla stregua del modello comportamentale dell’amministratorenell’adempimento degli obblighi di conservazione a lui rimessi.5. Il quarto motivo è inammissibile.5.1. La doglianza in ordine alla carenza di motivazione sul dolo del reato dibancarotta patrimoniale è inconsistente nelle sue varie componenti.5.1.1. In primo luogo, il motivo è inammissibile in quanto già il motivod’appello era assolutamente aspecifico. A fronte della sentenza di primo gradoche dava conto di come la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazionerichiedesse soltanto il dolo generico, l’atto di appello si è limitato assertivamentea dedurre la carenza di dimostrazione del dolo specifico.La sequenza è stata poi ripetuta con il motivo di ricorso a fronte di unamotivazione della sentenza di appello che aveva dedicato specificheargomentazioni alla dimostrazione della natura deliberatamente fraudolenta delleoperazioni, nel quadro della ribadita premessa della sufficienza del dolo genericonella fattispecie in esame.5.1.2. Il motivo è altresì manifestamente infondato laddove rinviene la suapremessa nella affermazione della necessità di un dolo specifico nella fattispeciein rilevo quando è, al riguardo, pacifica la sufficienza del dolo generico, secondoquanto appunto correttamente esplicitato dalle sentenze di merito.Costituisce, appunto, approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità,l’assunto secondo cui «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolentaper distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non ènecessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo direcare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dareal patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delleobbligazioni contratte » (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805- 01). È stato altresì specificato che «(i)n tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale, oggetto del dolo non è la consapevolezza del dissesto o la suaprevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condottacostituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguentetutela degli interessi creditori» (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367 -01).5.2. È comunque priva di concreto e pertinente costrutto la deduzione secondocui la sentenza aveva mancato di motivare il dolo delle operazioni o lo aveva trattosoltanto dai contenuti delle stesse.Avendo descritto operazioni con cui l’amministratore aveva sviato risorse dellasocietà verso destinazioni ignote o di suo interesse personale, la sentenza ha datoidoneamente ed espressamente conto anche della natura fraudolenta delle stessee del corrispondente dolo in capo al suo autore.In particolare, dimostrato il carattere simulato e strumentale delle operazionirelative all’acquisto degli opifici con conseguente acquisizione di mutui esuccessiva rivendita con simulato corrispettivo degli stessi, in modo piano lasentenza ne aveva tratto l’inferenza del dolo dell’amministratore.Ciò in coerenza con il generale canone secondo cui il dolo, quale elementosoggettivo che ha natura psicologica, si desume in via indiretta dai fatti oggettiviche, qui, invero, come motivato dalla Corte territoriale, offrivano indici inequivoci.5.3. In relazione al reato di cui al capo B), contestato ai sensi dell’art. 220 inrelazione all’art. 16 n. 3) l. fall., ma impropriamente evocato nel ricorso quale“bancarotta documentale”, in ordine all’elemento soggettivo vale quanto giàevidenziato al motivo precedente.6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris