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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11943/2025

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to la seguente SENTENZA Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catania udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del sotituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa in data 20 novembre 24 dichiarava estinta per effetto di indulto la pena di anni tre di reclusione e 1500 euro di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Modica il 9 dicembre 2010, confermata dalla Corte di Appello di Catania, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2019.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando violazione dell’art. 1 terzo comma L. 241/2006, stante la sussistenza di una causa ostativa alla intervenuta declaratoria di estinzione della pena.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] risulta avere riportato condanna alla pena di anni cinque di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 primo comma DR 309/90, commesso il 1° settembre 2007, nei cinque anni di entrata in vigore della L. 241/2006.

3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo l’annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Il tribunale di Catania ha dichiarato l’estinzione della pena inflitta dal Tribunale di Modica il 9 dicembre 2010 confermata dalla Corte di Appello di Catania, irrevocabile il 13 febbraio 2019, nonostante il medesimo, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. 241/2006, abbia riportato condanna ad anni cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, come commesso il 1° settembre 2007, con sentenza divenuta irrevocabile il 22 settembre 2010.

Ai fini della revoca dell'indulto, conseguente, a norma dell'art. 1, comma 3 della legge 31 luglio 2006, n. 241, alla commissione, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, di un delitto non colposo per il quale sia stata inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni, è sufficiente che questo sia stato commesso entro tale termine e non anche che, prima della sua scadenza, sia intervenuta la relativa sentenza di condanna. (Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Liuzzo, Rv. 281891 - 01). 1.2 Il provvedimento impugnato è del tutto illegittimo, in quanto al momento della concessione dell’ indulto, sussisteva la condizione ostativa di cui all’art. 1 terzo comma L. 241/2006.

2. La impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, ex art. 620 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catania udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del sotituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa in data 20 novembre 24 dichiarava estinta per effetto di indulto la pena di anni tre di reclusione e 1500 euro di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Modica il 9 dicembre 2010, confermata dalla Corte di Appello di Catania, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2019. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando violazione dell’art. 1 terzo comma L. 241/2006, stante la sussistenza di una causa ostativa alla intervenuta declaratoria di estinzione della pena. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] risulta avere riportato condanna alla pena di anni cinque di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 primo comma DR 309/90, commesso il 1° settembre 2007, nei cinque anni di entrata in vigore della L. 241/2006. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo l’annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Il tribunale di Catania ha dichiarato l’estinzione della pena inflitta dal Tribunale di Modica il 9 dicembre 2010 confermata dalla Corte di Appello di Catania, irrevocabile il 13 febbraio 2019, nonostante il medesimo, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. 241/2006, abbia riportato condanna ad anni cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, come commesso il 1° settembre 2007, con sentenza divenuta irrevocabile il 22 settembre 2010. Ai fini della revoca dell'indulto, conseguente, a norma dell'art. 1, comma 3 della legge 31 luglio 2006, n. 241, alla commissione, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, di un delitto non colposo per il quale sia stata inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni, è sufficiente che questo sia stato commesso entro tale termine e non anche che, prima della sua scadenza, sia intervenuta la relativa sentenza di condanna. (Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Liuzzo, Rv. 281891 - 01). 1.2 Il provvedimento impugnato è del tutto illegittimo, in quanto al momento della concessione dell’ indulto, sussisteva la condizione ostativa di cui all’art. 1 terzo comma L. 241/2006. 2. La impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, ex art. 620 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata
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