Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 agosto 1968

Cassazione n. 47771/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte d'appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Maria francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 12 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 3 ottobre 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore di fatto della società cooperativa a r.l. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del 28 marzo 2012.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte di merito svalutato le deduzioni difensive, proposte con l'appello, in relazione all'inattendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie resa da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della fallita, in quanto le circostanze dal medesimo riferite sul punto dell'asserito furto di identità non sono state in alcun modo approfondite, né si è tenuto conto della precedente imputazione per bancarotta sul medesimo pendente, in tal modo risultando ingiustificatamente svalutata la tesi difensiva, finalizzata ad accreditare l'ipotesi che un terzo si sia presentato all'imputato con le stesse generalità; né da alcuna fonte di prova era risultato alcun contributo causale dell'imputato al fallimento o allo stato di decozione della cooperativa, mentre l'Alghisi aveva mostrato collaborazione con la curatela, con conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, fondato sul mero rilievo della gravità dei fatti, senza alcuna indicazione dell'entità del dissesto e dell'epoca di causazione, ingiustificatamente svalutando elementi di segno positivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

1.1. Già l'articolazione della censura, che riporta una personale rielaborazione delle prove dichiarative, senza denunciarne decisivi travisamenti, rende ragione della inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di valutarne direttamente il contenuto e l'impatto sul complessivo compendio dimostrativo.

In tal modo, il motivo propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Ed invero, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulle valutazioni effettuate dal giudice del merito (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Se2.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

1.2. Va, invece, rilevato come la sentenza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente, già amministratore, componente del consiglio di amministrazione e socio unico di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I., del ruolo di amministratore di fatto della fallita e della designazione - meramente fittizia ed inconsapevole - di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della cooperativa, in considerazione delle denunce di abusiva utilizzazione dei documenti d'identità, sporte dal medesimo in epoca antecedente al fallimento; dell'accertamento della falsità della carta d'identità trasmessa alla Camera di commercio; della presenza del Cordisco in località incompatibile con la partecipazione dello stesso all'assemblea sociale del 4 gennaio 2010 in cui fu effettuata la nomina dell'amministratore; dell'accertata fittizietà della precedente investitura (con verbale del 3 febbraio 2007, disconosciuto dal firmatario e non contestato dall'imputato) di tale [OSCURATO:PERSONA] nella carica di componente del consiglio di amministrazione.

Né, del resto, si espone a censure la motivazione che, nel disattendere la prospettazione difensiva - finalizzata ad accreditare l'induzione in errore dell'imputato da parte di un terzo, in possesso della carta d'identità contraffatta del Cordisco - ha sottolineato come la nomina ad amministratore di uno sconosciuto, per stessa ammissione dell'Alghisi appena conosciuto in un bar, confermi, piuttosto che smentire, l'esclusiva gestione della fallita, peraltro già avviata al dissesto, da parte dell'imputato.

Nella delineata prospettiva, del tutto inconducenti s'appalesano i rilievi difensivi, volti a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni del Cordisco attraverso il riferimento ad ulteriori denunce dal medesimo proposte, trattandosi di argomentazione che, da un lato, trascura - senza contestarne le fonti di prova - l'accertata utilizzazione di un falso documento attribuito al medesimo, verosimilmente (rputilizzato ad altri fini illeciti; e che, dall'altro, smentisce la stessa tesi difensiva, che aveva comunque ricostruito la nomina dell'amministratore in un contesto meramente casuale (uno sconosciuto appena conosciuto in un bar, utilizzatore di un falso documento), tale da non accreditare in alcun modo la consapevole assunzione della responsabilità della carica e da asseverare, invece, la regia esclusiva dell'imputato nell'individuazione di un mero prestanome al quale conferire la rilevanza esterna della cooperativa.

Del resto, a fronte della esclusiva e perdurante riferibilità della fallita all'Alghisi (già amministratore, componente del consiglio di amministrazione e socio unico di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I.), rimasta incontestata nel ricorso e delineata nei termini richiesti dal diritto vivente (ex multis Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550), privi di attitudine demolitoria si rivelano le censure volte a contestare il ruolo di amministratore di fatto al medesimo ascritto, mentre manifestamente infondati sono i rilievi finalizzati a rimarcare l'assenza di contributi causali dello stesso Alghisi al fallimento o al dissesto, trattandosi - come noto - di elementi ultronei rispetto alla sussistenza del reato - di pericolo concreto - contestato (ex multis Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

Il motivo elude del tutto, infine, la complessa base cognitiva (ff. 4-6 sentenza impugnata) che, nelle conformi sentenze di merito, ha sostenuto l'affermazione di responsabilità e dimostrato l'insostenibilità razionale - e, comunque, l'irrilevanza - della tesi difensiva, in tal modo connotandosi di aspecificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); il che rende, all'evidenza, destituita di fondamento la denuncia di omesso esame delle deduzioni difensive svolte con l'appello, che trovano analitica risposta nell'iter giustificativo della sentenza impugnata, lambito solo in parte con il ricorso.2.11 secondo motivo è, del pari, generico.

Il diniego della concessione delle attenuanti generiche è stato incensurabilmente ancorato ad una pluralità di indicatori (reiterazione e durata della condotta, finalizzata alla dissimulazione della situazione economico-finanziaria della fallita; modalità fraudolenta delle plurime fittizie investiture dell'amministratore formale, ammessa - quanto alla designazione dello Iannuzzi - dallo stesso imputato; entità del passivo accertato), attraverso un percorso giustificativo che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che risulta avversato attraverso mere deduzioni in fatto, ultronee rispetto al sindacato rimesso alla presente fase di legittimità.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte d'appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Maria francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 12 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 3 ottobre 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore di fatto della società cooperativa a r.l. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del 28 marzo 2012. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte di merito svalutato le deduzioni difensive, proposte con l'appello, in relazione all'inattendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie resa da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della fallita, in quanto le circostanze dal medesimo riferite sul punto dell'asserito furto di identità non sono state in alcun modo approfondite, né si è tenuto conto della precedente imputazione per bancarotta sul medesimo pendente, in tal modo risultando ingiustificatamente svalutata la tesi difensiva, finalizzata ad accreditare l'ipotesi che un terzo si sia presentato all'imputato con le stesse generalità; né da alcuna fonte di prova era risultato alcun contributo causale dell'imputato al fallimento o allo stato di decozione della cooperativa, mentre l'Alghisi aveva mostrato collaborazione con la curatela, con conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, fondato sul mero rilievo della gravità dei fatti, senza alcuna indicazione dell'entità del dissesto e dell'epoca di causazione, ingiustificatamente svalutando elementi di segno positivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Già l'articolazione della censura, che riporta una personale rielaborazione delle prove dichiarative, senza denunciarne decisivi travisamenti, rende ragione della inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di valutarne direttamente il contenuto e l'impatto sul complessivo compendio dimostrativo. In tal modo, il motivo propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ed invero, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulle valutazioni effettuate dal giudice del merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Se2. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 1.2. Va, invece, rilevato come la sentenza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente, già amministratore, componente del consiglio di amministrazione e socio unico di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I., del ruolo di amministratore di fatto della fallita e della designazione - meramente fittizia ed inconsapevole - di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della cooperativa, in considerazione delle denunce di abusiva utilizzazione dei documenti d'identità, sporte dal medesimo in epoca antecedente al fallimento; dell'accertamento della falsità della carta d'identità trasmessa alla Camera di commercio; della presenza del Cordisco in località incompatibile con la partecipazione dello stesso all'assemblea sociale del 4 gennaio 2010 in cui fu effettuata la nomina dell'amministratore; dell'accertata fittizietà della precedente investitura (con verbale del 3 febbraio 2007, disconosciuto dal firmatario e non contestato dall'imputato) di tale [OSCURATO:PERSONA] nella carica di componente del consiglio di amministrazione. Né, del resto, si espone a censure la motivazione che, nel disattendere la prospettazione difensiva - finalizzata ad accreditare l'induzione in errore dell'imputato da parte di un terzo, in possesso della carta d'identità contraffatta del Cordisco - ha sottolineato come la nomina ad amministratore di uno sconosciuto, per stessa ammissione dell'Alghisi appena conosciuto in un bar, confermi, piuttosto che smentire, l'esclusiva gestione della fallita, peraltro già avviata al dissesto, da parte dell'imputato. Nella delineata prospettiva, del tutto inconducenti s'appalesano i rilievi difensivi, volti a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni del Cordisco attraverso il riferimento ad ulteriori denunce dal medesimo proposte, trattandosi di argomentazione che, da un lato, trascura - senza contestarne le fonti di prova - l'accertata utilizzazione di un falso documento attribuito al medesimo, verosimilmente (rputilizzato ad altri fini illeciti; e che, dall'altro, smentisce la stessa tesi difensiva, che aveva comunque ricostruito la nomina dell'amministratore in un contesto meramente casuale (uno sconosciuto appena conosciuto in un bar, utilizzatore di un falso documento), tale da non accreditare in alcun modo la consapevole assunzione della responsabilità della carica e da asseverare, invece, la regia esclusiva dell'imputato nell'individuazione di un mero prestanome al quale conferire la rilevanza esterna della cooperativa. Del resto, a fronte della esclusiva e perdurante riferibilità della fallita all'Alghisi (già amministratore, componente del consiglio di amministrazione e socio unico di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I.), rimasta incontestata nel ricorso e delineata nei termini richiesti dal diritto vivente (ex multis Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550), privi di attitudine demolitoria si rivelano le censure volte a contestare il ruolo di amministratore di fatto al medesimo ascritto, mentre manifestamente infondati sono i rilievi finalizzati a rimarcare l'assenza di contributi causali dello stesso Alghisi al fallimento o al dissesto, trattandosi - come noto - di elementi ultronei rispetto alla sussistenza del reato - di pericolo concreto - contestato (ex multis Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Il motivo elude del tutto, infine, la complessa base cognitiva (ff. 4-6 sentenza impugnata) che, nelle conformi sentenze di merito, ha sostenuto l'affermazione di responsabilità e dimostrato l'insostenibilità razionale - e, comunque, l'irrilevanza - della tesi difensiva, in tal modo connotandosi di aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); il che rende, all'evidenza, destituita di fondamento la denuncia di omesso esame delle deduzioni difensive svolte con l'appello, che trovano analitica risposta nell'iter giustificativo della sentenza impugnata, lambito solo in parte con il ricorso.2.11 secondo motivo è, del pari, generico. Il diniego della concessione delle attenuanti generiche è stato incensurabilmente ancorato ad una pluralità di indicatori (reiterazione e durata della condotta, finalizzata alla dissimulazione della situazione economico-finanziaria della fallita; modalità fraudolenta delle plurime fittizie investiture dell'amministratore formale, ammessa - quanto alla designazione dello Iannuzzi - dallo stesso imputato; entità del passivo accertato), attraverso un percorso giustificativo che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che risulta avversato attraverso mere deduzioni in fatto, ultronee rispetto al sindacato rimesso alla presente fase di legittimità. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Decreto Cassazione n. 47771/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris