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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 luglio 2021

Cassazione n. 37358/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Tivoli il 5 luglio 2021, con cui è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 di beni (quali un'autovettura, un deposito a risparmio e un conto corrente) di proprietà della ricorrente.

Ciò in quanto il Tribunale rilevava che detti beni erano intestati soltanto formalmente a questa, terza estranea ai reati, trovandosi di fatto nella piena disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], padre della stessa e indagato - per quanto di interesse in questa sede - nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto una pluralità di fattispecie di acquisto, trasporto, detenzione a fini di spaccio e/o cessione di sostanze stupefacenti, di illecita detenzione di munizioni, di estorsione e di danneggiamento a seguito di incendio.

2. Avverso l'ordinanza la terza interessata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 240-bis cod. pen., 3 e 27 Cost., nonché e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine, sul rilievo che il provvedimento ablativo sarebbe stato erroneamente confermato dai giudici del riesame sulla base di una falsa interpretazione dei concetti di reato spia e di ragionevolezza temporale intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo e i reati stessi.

A parere della difesa, sarebbe stato pretermesso il dato dell'incensuratezza della ricorrente alla quale andrebbe attribuita, in via esclusiva, la titolarità dei beni sequestrati, a fortiori tenendo in considerazione l'evidente distacco temporale tra la presunta data di consumazione dei reati spia contestati a [OSCURATO:PERSONA] - trattasi di delitti inerenti ad un processo del 2009 - e quella dell'accensione del conto corrente, del deposito a risparmio e dell'acquisto dell'autovettura.

In ultima analisi, il Tribunale avrebbe utilizzato in modo distorsivo lo strumento della confisca allargata, confermando la misura ablativa in maniera del tutto illegittima e immotivata senza considerare la liceità delle provviste sequestrate e la loro diretta riferibilità alla ricorrente e non al padre della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, va ricordato che l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sancisce che, contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, ricorrendo tale ipotesi solo nel caso di omessa motivazione, ma non anche in presenza di un presunto mero vizio della medesima (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), quale quello denunciato dalla ricorrente nel caso di specie.A quanto sopra deve aggiungersi che l'unica censura devoluta in questa sede, riferita essenzialmente all'illegittimità del provvedimento ablativo, è inammissibile per genericità.

Sul punto giova rammentare che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (ex multis Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011).

Nel caso di specie, la difesa si duole in modo del tutto indeterminato e aspecifico della violazione di legge e del vizio di motivazione, tale da attestarne la palese non scrutinabilità in questa sede, nella misura in cui contesta genericamente il travisamento interpretativo dei concetti di reato spia e di ragionevolezza temporale necessaria ai fini dell'apposizione del vincolo, senza precisare né allegare alcunché: si formulano censure non riferite puntualmente ai passaggi dell'ordinanza, prospettando mere valutazioni alternative.

Ad ogni modo, la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, della Corte costituzionale ha indicato il principio di ragionevolezza temporale tra commissione del reato-spia e incremento patrimoniale come principio immanente al sistema della confisca c.d. estesa penale, affermando che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna, così rispondendo all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato.

Dunque, il limite temporale della confiscabilità non può essere individuato in modo rigido, ma va in concreto parametrato alle circostanze del caso concreto e, in particolare, all'indicatore rappresentato dalla gravità e dalle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna (ex multis, Sez. 1, n. 1623 del 29/10/2019).

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha adeguatamente motivato in ordine alla riferibilità dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, alla titolarità esclusivamente formale su di essi in capo alla ricorrente, nonché alla piena conformità al criterio della ragionevolezza temporale, specificando che: l'autovettura in sequestro era stata acquistata da quest'ultima in data 20 novembre 2017 al prezzo di C 18.500,00; il deposito a risparmio era stato aperto il 4 luglio 2017, data in cui [OSCURATO:PERSONA], madre della ricorrente, vi aveva versato la somma di C 70.824,72, che rappresentava il saldo di un deposito a risparmiotei intestato e chiuso nella medesima occasione; il conto corrente era stato aperto il 17 giugno 2008, quando [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva ancora alcuna attività lavorativa, ed era stato alimentato negli anni oltre che dall'accredito del suo stipendio (a partire da gennaio 2010) anche da consistenti versamenti di denaro contante e di assegni bancari emessi da [OSCURATO:PERSONA] per un importo complessivo superiore a C 50.000,00.

La ricorrente ha presentato dichiarazione dei redditi dal 2010 ed ha complessivamente dichiarato tra il 2010 e il 2018 un reddito imponibile di C 124.142,00 derivante da attività lavorativa; tuttavia in sede di riesame si è ampiamente spiegato che tali guadagni non sono in grado di giustificare l'acquisto dell'autovettura e le giacenze presenti al 31 dicembre 2019 sui rapporti finanziari a lei intestati (corrispondenti al valore complessivo di C 91.543,39) se solo si considera che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre vissuto con i genitori e i due fratelli presso la casa di proprietà dei primi e che almeno dal 1997 nessuno degli altri componenti del nucleo familiare ha mai svolto attività lavorativa o presentato dichiarazioni fiscali, con la sola eccezione della madre/che ha lavorato dal 19 settembre 2007 al 16 gennaio 2008 alle dipendenze della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." conseguendo nel complesso il modestissimo importo di C 1.915,08.

Dunque, il provvedimento impugnato non risulta censurabile, emergendo dallo stesso una motivazione lineare e coerente nonché logicamente ineccepibile in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione della misura cautelare reale attesa la diretta riconducibilità dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e il concreto pericolo di dispersione degli stessi; mentre la ricorrente, da parte sua, si è limitata ad operare una contestazione fattuale fornendo una parziale lettura degli elementi a disposizione in fase d'indagine.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché 4 AsL quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Tivoli il 5 luglio 2021, con cui è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 di beni (quali un'autovettura, un deposito a risparmio e un conto corrente) di proprietà della ricorrente. Ciò in quanto il Tribunale rilevava che detti beni erano intestati soltanto formalmente a questa, terza estranea ai reati, trovandosi di fatto nella piena disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], padre della stessa e indagato - per quanto di interesse in questa sede - nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto una pluralità di fattispecie di acquisto, trasporto, detenzione a fini di spaccio e/o cessione di sostanze stupefacenti, di illecita detenzione di munizioni, di estorsione e di danneggiamento a seguito di incendio. 2. Avverso l'ordinanza la terza interessata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 240-bis cod. pen., 3 e 27 Cost., nonché e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine, sul rilievo che il provvedimento ablativo sarebbe stato erroneamente confermato dai giudici del riesame sulla base di una falsa interpretazione dei concetti di reato spia e di ragionevolezza temporale intercorrente tra l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo e i reati stessi. A parere della difesa, sarebbe stato pretermesso il dato dell'incensuratezza della ricorrente alla quale andrebbe attribuita, in via esclusiva, la titolarità dei beni sequestrati, a fortiori tenendo in considerazione l'evidente distacco temporale tra la presunta data di consumazione dei reati spia contestati a [OSCURATO:PERSONA] - trattasi di delitti inerenti ad un processo del 2009 - e quella dell'accensione del conto corrente, del deposito a risparmio e dell'acquisto dell'autovettura. In ultima analisi, il Tribunale avrebbe utilizzato in modo distorsivo lo strumento della confisca allargata, confermando la misura ablativa in maniera del tutto illegittima e immotivata senza considerare la liceità delle provviste sequestrate e la loro diretta riferibilità alla ricorrente e non al padre della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, va ricordato che l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sancisce che, contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, ricorrendo tale ipotesi solo nel caso di omessa motivazione, ma non anche in presenza di un presunto mero vizio della medesima (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), quale quello denunciato dalla ricorrente nel caso di specie.A quanto sopra deve aggiungersi che l'unica censura devoluta in questa sede, riferita essenzialmente all'illegittimità del provvedimento ablativo, è inammissibile per genericità. Sul punto giova rammentare che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (ex multis Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). Nel caso di specie, la difesa si duole in modo del tutto indeterminato e aspecifico della violazione di legge e del vizio di motivazione, tale da attestarne la palese non scrutinabilità in questa sede, nella misura in cui contesta genericamente il travisamento interpretativo dei concetti di reato spia e di ragionevolezza temporale necessaria ai fini dell'apposizione del vincolo, senza precisare né allegare alcunché: si formulano censure non riferite puntualmente ai passaggi dell'ordinanza, prospettando mere valutazioni alternative. Ad ogni modo, la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, della Corte costituzionale ha indicato il principio di ragionevolezza temporale tra commissione del reato-spia e incremento patrimoniale come principio immanente al sistema della confisca c.d. estesa penale, affermando che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna, così rispondendo all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Dunque, il limite temporale della confiscabilità non può essere individuato in modo rigido, ma va in concreto parametrato alle circostanze del caso concreto e, in particolare, all'indicatore rappresentato dalla gravità e dalle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna (ex multis, Sez. 1, n. 1623 del 29/10/2019). Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha adeguatamente motivato in ordine alla riferibilità dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, alla titolarità esclusivamente formale su di essi in capo alla ricorrente, nonché alla piena conformità al criterio della ragionevolezza temporale, specificando che: l'autovettura in sequestro era stata acquistata da quest'ultima in data 20 novembre 2017 al prezzo di C 18.500,00; il deposito a risparmio era stato aperto il 4 luglio 2017, data in cui [OSCURATO:PERSONA], madre della ricorrente, vi aveva versato la somma di C 70.824,72, che rappresentava il saldo di un deposito a risparmiotei intestato e chiuso nella medesima occasione; il conto corrente era stato aperto il 17 giugno 2008, quando [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva ancora alcuna attività lavorativa, ed era stato alimentato negli anni oltre che dall'accredito del suo stipendio (a partire da gennaio 2010) anche da consistenti versamenti di denaro contante e di assegni bancari emessi da [OSCURATO:PERSONA] per un importo complessivo superiore a C 50.000,00. La ricorrente ha presentato dichiarazione dei redditi dal 2010 ed ha complessivamente dichiarato tra il 2010 e il 2018 un reddito imponibile di C 124.142,00 derivante da attività lavorativa; tuttavia in sede di riesame si è ampiamente spiegato che tali guadagni non sono in grado di giustificare l'acquisto dell'autovettura e le giacenze presenti al 31 dicembre 2019 sui rapporti finanziari a lei intestati (corrispondenti al valore complessivo di C 91.543,39) se solo si considera che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre vissuto con i genitori e i due fratelli presso la casa di proprietà dei primi e che almeno dal 1997 nessuno degli altri componenti del nucleo familiare ha mai svolto attività lavorativa o presentato dichiarazioni fiscali, con la sola eccezione della madre/che ha lavorato dal 19 settembre 2007 al 16 gennaio 2008 alle dipendenze della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." conseguendo nel complesso il modestissimo importo di C 1.915,08. Dunque, il provvedimento impugnato non risulta censurabile, emergendo dallo stesso una motivazione lineare e coerente nonché logicamente ineccepibile in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione della misura cautelare reale attesa la diretta riconducibilità dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e il concreto pericolo di dispersione degli stessi; mentre la ricorrente, da parte sua, si è limitata ad operare una contestazione fattuale fornendo una parziale lettura degli elementi a disposizione in fase d'indagine. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché 4 AsL quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
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