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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 43268/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 10/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],, ritenuto gravemente indiziato per i reati di cui ai capi 2 (tentata induzione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]), induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (capi 3 - 6) corruzione propria (capo 4), turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (capo 5)

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.

3. E' pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal procuratore speciale dell'indagato per essere stata la misura cautelare revocata il 25/03/2023.4.

Alla rinuncia consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma il 11 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 10/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],, ritenuto gravemente indiziato per i reati di cui ai capi 2 (tentata induzione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]), induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (capi 3 - 6) corruzione propria (capo 4), turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (capo 5) 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. 3. E' pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal procuratore speciale dell'indagato per essere stata la misura cautelare revocata il 25/03/2023.4. Alla rinuncia consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma il 11 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 43268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris