CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22629/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvtg( tau atti, u provvedimento impugnato e il ricorso; udita ta teaiiúrlt;1 Ri,"(Qitú MAUU4 ""5"51 udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Per la parte civile SERVIZI E [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni e nota spese di cui chiede l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VITERBO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del difensore [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 giugno 2020 la Corte di Appello Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in sede di giudizio abbreviato, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.416 cod. pen., e riducendo per i medesimi e per [OSCURATO:PERSONA] la pena loro inflitta dal giudice di primo grado, in quanto responsabili di una pluralità di reati di furto aggravato in concorso e tentato furto aggravato in concorso, ai danni di una pluralità di esercizi commerciali. 2. Avverso la sentenza propongono ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi di ricorso. 4. Con il primo fa valere il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, desunta da indizi privi di gravità precisione e concordanza, in violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen.. Assume che la presenza del ricorrente nei pressi delle aziende ove sono stati commessi furti, ricavata dal sistema di positioning è inidonea a sostenere l'affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo caratterizzata da margini di approssimazione in relazione agli orari in cui le condotte sono state poste in essere, essendo le utenze interessate quasi sempre spente. Né le auto e gli oggetti sequestrati mostrano un legame di [OSCURATO:PERSONA] ai furti. Richiamati i principi che governano la valutazione della prova indiziaria, sostiene l'assenza di un vero apparato argomentativo sotteso alla decisione. 5. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell'art. 625, comma 1, nn. 2) e 7) cod. pen.. Non può, infatti, ritenersi sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento a fronte della contestazione del mero nascondinnento sulla propria persona di quanto sottratto, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che siffatta condotta costituisce un mero accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate per la tutela del bene. Del pari non può ritenersi integrata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, posto che, nel caso di specie la merce rubata non è rimasta, neppure per un breve periodo di tempo, incustodita, essendo state esercitata da titolare del diritto costante sorveglianza sui beni. Dovendosi ritenere insussistenti entrambe le aggravanti, l'assenza di querela impone il proscioglimento dell'imputato per difetto della condizione di procedibilità. 6. Con il terzo motivo si duole dell'assenza di motivazione in relazione alle modalità di rideterminazione della pena, di cui non sono esplicitati i passaggi. Nonostante l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, infatti, la riduzione della sanzione penale è pari a soli mesi sei di reclusione, laddove il primo giudice aveva inflitto complessivi anni sei e mesi sei di reclusione. Il giudice di seconda cura avrebbe dovuto farsi carico di chiarire le ragioni di una simile decisione, anche tenuto conto del fatto che la pena applicata è notevolmente superiore al minimo edittale. Infine, diversamente da quanto ritenuto, la gravità del reato non è di ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non esistendo ipotesi criminose incompatibili a priori con la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Risulta, invece, elusa dalla sentenza impugnata la considerazione della giovane età dell'imputato, al momento della commissione del reato e la sua condizione di vita individuale, familiare e sociale. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 7. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi di impugnazione. 8. Con il primo fa valere il vizio di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza, fondata su indizi privi dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. Osserva che la sentenza non indica le massime di esperienza cui fa ricorso per valutare la prova, non tenendo, peraltro, conto della versione -più che plausibile- dei fatti fornita dall'imputato. Rileva che, ad esempio, ciò che con il gravame si metteva in dubbio, in relazione ai furti perpetrati ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non era che quattro soggetti travisati con indumenti intimi, tipo boxer, avessero commesso i delitti, ma che mancasse la prova che uno di quelli fosse proprio [OSCURATO:PERSONA]. La mancanza di apparato argomentativo in ordine alla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei delitti commessi consente l'intervento del giudice di legittimità. 9. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, in relazione all'aumento della pena per la continuazione tra il reato di cui al capo 1) e quello di cui al capo 2). Il giudice di seconda cura, infatti, pur accogliendo il motivo di appello non ha dato alcuna spiegazione sull'asserita congruità dell'aumento di pena. 10. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 597, comma 3 cod. proc. pen., della violazione del divieto di reformatio in peius e del vizio di motivazione. Rileva che la sentenza di secondo grado ha condannato l'imputato alle spese di costituzione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in grado di appello, benché, non solo il giudice di prima cura non avesse statuito nulla in tal senso, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, e nessuna impugnazione fosse stata proposta dalla società, ma i fatti di cui ai capi 1) e 2) dell'editto, per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile, nulla avessero a che fare con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Peraltro, il dispositivo pronunciato in udienza risulta difforme dal contenuto della motivazione, nel corpo della quale fra i soggetti tenuti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non figura [OSCURATO:PERSONA]. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità.3. La sentenza, infatti, esamina il quadro probatorio relativo a ciascuno dei furti contestati, dando atto che la polizia giudiziaria ha provveduto all'apposizione di un apparecchio GPS sull'auto [OSCURATO:PERSONA], appartenente a [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per commettere i reati, nonché all'intercettazione degli apparecchi telefonici in uso ai correi. Il GPS installato veniva rimosso in almeno due occasioni, sinché gli inquirenti non riuscivano a nasconderlo in un punto della carrozzeria di difficile rinvenimento. La traccia del sistema di posizionannento consentiva di collocare l'autovettura in prossimità di tutte le località dei furti, in provincia di Cuneo, di Torino, di Ravenna, di Chieti, di Bari, cui corrispondevano le intercettazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e gli agganci delle celle telefoniche. Inoltre, prima di ogni colpo i complici acquistavano arnesi da scasso, mentre nel corso del controllo effettuato dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], in data 16 ottobre 2014, sulla [OSCURATO:PERSONA], con a bordo cinque occupanti, fra cui [OSCURATO:PERSONA] ed Ile, venivano ritrovati utensili pesanti (mazze, scure spaccalegna, cunei) nonché guanti e pinze e quattro Boxer da uomo compatibili con quelli utilizzati per commettere i furti di cui ai capi 1) e 2). I giudici del merito descrivono dettagliatamente non solo le fonti di prova acquisite per ciascuno dei delitti addebitati, ma l'esistenza di un vero e proprio modus operandi della banda, che, per giungere sul posto, utilizzava la Lybra di [OSCURATO:PERSONA], guidata da [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva a fare da vedetta. I furti venivano sempre commessi con l'ausilio di due mezzi, preventivamente rubati, dei quali il più pesante veniva usato come ariete per sfondare i bancomat o le colonnine di pagamento del carburante. Terminate le operazioni di sottrazione giungeva [OSCURATO:PERSONA] con la Lybra per recuperare i complici. 4. Rispetto alla dettagliata ricostruzione operata dalle sentenze di merito di primo e secondo grado, il ricorrente manca il confronto, limitandosi ad opporre generiche contestazioni sulla valutazione del quadro probatorio, che, al contrario, appare sorretta da un robusto ragionamento, che pone in collegamento tutti gli elementi raccolti, dimostrandone l'intrinseca connessione, nonché l'inconsistenza di una lettura alternativa. 5. Il secondo motivo è sasilesta~a-i4gaadate 6. La censura volta ad escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1^, , n. 2) cod. pen. e di:t:tutta di fondef~. La Corte territoriale, invero, precisa che la contestazione, per come formulata per ciascuno dei reati, non è affatto riferita all'utilizzo del mezzo fraudolento, ma all'uso della violenza, consistita, di volta in volta, nell'effrazione o nello sradicamento dei bancomat o delle colonnine self- service delle stazioni di carburante. Anche su questo l'imputato omette di confrontarsi. 7. La doglianza con cui si critica, l'applicazione dell'art. 625 n. 7) cod. pen., per essere le cose sottratte sempre rimaste sotto la sorveglianza dei proprietarii, è inammissibile per genericità. L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, invero, è stata contestata ed applicata per ciascuno dei capi per i quali è stata ritenuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, nel dolersene, fa considerazioni meramente astratte sui presupposti applicativi della disposizione, non facendo riferimento ai singoli episodi per confutare che gli oggetti dell'azione delittuosa non fossero, come ritenuto dal giudice di secondo grado, soggetti a continuativa sorveglianza. Contestazione, invece, indispensabile data la pluralità di situazioni e di beni su cui l'azione delittuosa è ricaduta. 8. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte territoriale, infatti, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] -e [OSCURATO:PERSONA]- dal reato associativo, ricalcola la pena, eliminando il relativo aumento operato dal giudice di primo grado, ex art. 81 cpv. cod. pen., pari a mesi nove di reclusione ed euro trecento di multa, giudicando, invece, congrua, tanto la pena base relativa al reato di cui al capo 2), ritenuto il più grave, quanto gli altri aumenti per gli altri furti posti in continuazione, avuto riguardo alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte in un brevissimo lasso temporale, alla spiccata capacità delinquenziale dimostrata. 9. Ora, al di là della considerazione che né la pena base, individuata per il reato più grave di cui al capo 2), nella misura di anni quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa, né gli aumenti per la continuazione, superano il medio edittale -essendo la cornice prevista dall'art. 625, comma 2 cod. pen., per l'ipotesi di furto pluriaggravato quella della pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 ad euro 1549- così esonerando il giudice da particolari approfondimenti (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356) vi è che, in questo caso, la Corte dispiega specifici argomenti a sostegno della decisione, desumendoli dai fatti del giudizio e dai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., il che sottrae l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito al controllo del giudice di legittimità. Le stesse considerazioni possono estendersi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ampiamente giustificato dal giudice di merito, con considerazioni che mettono, in ogni caso in luce, l'assenza di elementi positivi valutabili, al fine di vincere la presunzione di non meritevolezza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza a seguito della riforma disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (cfr. ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, fatto salvo il terzo motivo, da riqualificarsi come infra. 11. Il primo motivo è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte in sede di esame del primo motivo introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. Anche la doglianza formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'affermazione di responsabilità è connotata da estrema genericità. L'unico riferimento diretto all'accertamento contenuto nella sentenza impugnata riguarda l'asserita mancanza di prove che consentano di collegare la figura di [OSCURATO:PERSONA] ai furti, non potendosi questa desumere dal ritrovamento nell'auto del medesimo di boxer da uomo, del tipo di quelli utilizzati dalle quattro persone che commisero il furto avvenuto nella notte fra il 14 ed il 15 ottobre 2014, ai danni della Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la Corte territoriale, dato atto che le immagini della videosorveglianza della banca ritraggono quattro individui travisati con indumenti intimi da uomo, usati a mo' di passamontagna che, dopo avere forzato la porta antisfondamento della banca, sradicano il bancomat, ricorda che il giorno 15 la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato dall'annotazione di polizia giudiziaria, veniva sottoposta ad un controllo, dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nella provincia in cui era avvenuto il furto. Dalla verifica dei militari risultava che sull'auto viaggiavano oltre al proprietario, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Muntreanu (questi ultimi separatamente giudicati) e che nel vano portabagagli erano contenuti oltre ad una serie di utensili pesanti, compatibili con quelli utilizzati nell'assalto, anche dei boxer maschili, analoghi a quelli ritratti dalle telecamere della banca. Il giudice di seconda cura, nondimeno, riprende larga parte degli esiti delle indagini, non solo sottolineando che l'auto di [OSCURATO:PERSONA] veniva sempre utilizzata per commettere i reati, ma che il medesimo, come emerge dalle captazioni dei messaggi telefonici intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], in data 18 novembre 2014, chiede all'interlocutore di intercedere con [OSCURATO:PERSONA] per farlo ritornare nel gruppo, essendo egli dispiaciuto per quanto accaduto. Il giudice, dunque, ricostruisce la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati di cui ai capi 1) e 2) attraverso un percorso logico che parte dal fatto materiale del ritrovamento, il giorno stesso del furto, nell'auto di [OSCURATO:PERSONA] di indumenti intimi compatibili con quelli utilizzati per il travisamento, in un momento in cui egli viaggiava con alcuni di coloro che si riveleranno autori anche di altri furti, nonché dalla valutazione dei Carabinieri intervenuti sulla compatibilità degli attrezzi, ritrovati nella medesima auto, con quelli utilizzati presso la banca, nel corso della notte, ma che si estende alla constatazione dell'esistenza di una rete di contatti fra Ile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rivelante un pregresso rapporto, interrottosi per qualche ragione, che Ile, ad appena un mese dal momento in cui fu ritrovato sull'auto insieme agli altri, vuole riprendere. Non può, dunque, certamente affermarsi che la motivazione sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sia manifestamente illogica o contraddittoria, mentre il vaglio richiesto finisce per coincidere con la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede. Ed invero, "In tema di giudizio di cessazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Riv. 244623; Sez. 2, n. 18163 dei 22 aprile 2008, Riv. 239789;). 12. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, in accoglimento della censura relativa all'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione in relazione al capo 1) della rubrica -essendo stato ritenuto il capo 2) il reato più grave- ha determinato l'aumento nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, in luogo di anni uno di reclusioni ed euro 150,00 di multa, ritenendo la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non più grave di quella dei complici per i quali, per lo stesso reato di cui al capo 1), erano stati determinati aumenti non superiori a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. La sensibile diminuzione dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., quindi, è stata giustificata dalla ritenuta opportunità di riequilibrare la sanzione inflitta ai concorrenti nel medesimo reato, mantenendo una proporzione rispetto al reato considerato più grave. Il percorso seguito dalla Corte territoriale appare, pertanto, in linea con il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. 13. Il terzo motivo deve essere riqualificato come istanza di correzione dell'errore materiale. E' la stessa sentenza impugnata, infatti, che nella parte espositiva, nel riportare il contenuto della decisione di primo grado, precisa che solo gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ed alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima. Il dispositivo della sentenza, tuttavia, contiene la condanna degli 'imputati' -senza distinzioni- al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., liquidandole nella somma complessiva di euro 600,00, oltre ad accessori di legge. Mentre, nel corpo della motivazione il giudice di secondo grado chiarisce che solo gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 'vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come liquidate in dispositivo'. 14. Ora, secondo l'orientamento divenuto maggioritario, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 28/01/2019, B, Rv. 275690; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016 - dep. 06/06/2016, Ariano e altri, Rv. 26708201; Sez. 7 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402). 15. E' del tutto evidente che, nel caso di specie, il dispositivo è frutto di un errore meramente materiale, o meglio, esso è redatto in modo tale da poter essere frainteso, perché la disposizione "Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita Servizi gestionali Italia s.r.1, che liquida nella complessiva somma di euro 600,00 ecc." segue quella con cui si "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416 cod. pen., perché il fatto non sussiste e, per lo effetto, ridetermina la pena nei confronti di detti imputati in anni sei di reclusione ed euro 3.200,00 di multa", mentre la statuizione di riforma della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], precede le altre. Appare, pertanto, che la locuzione "gli imputati" nel capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, sono solo quelli richiamati nel capo precedente, ovverosia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come peraltro è reso palese dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata. 16. Qualificatosi il terzo motivo come istanza di correzione dell'errore materiale, deve disporsi la correzione del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona n. 813/2020 del 18 giugno 2020, nel senso che dove si legge 'Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali' deve leggersi 'Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali'. 17. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. 18. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Qualificato il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] come istanza di correzione dell'errore materiale, dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona n. 813/2020 del 18.6.2020, nel senso che dove si legge 'Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali' deve leggersi 'Condann