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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 1966

Cassazione n. 17412/2022

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso 11410/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ric:orrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/5/1966 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MCCPLG69£27C352R), giusta delega appostai a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o lo [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, 00197; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 7779/13/2019 emessa dalla CTR Campania in data 15/10/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 12/12/2017, con il quale l'Ufficio operava una ripresa Ires, Irap e Iva per l'anno di imposta 2012 che traeva fondamento dal disconoscimento di costi e dall'indebita detrazione dell'Iva in conseguenza dell'oggettiva inesistenza delle prestazioni di sponsorizzazione indicate nelle fatture emesse dalla Napoli MA.MA . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull'impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello, recependo integralmente le argomentazioni della sentenza della CTP di Napoli nr. 6386 del 20/6/2018.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi; il contribuente ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 divo 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per aver reso la CTR una motivazione apparente, in quanto rifacentesi ad altra sentenza senza operare alcuna autonoma valutazione del fatto ed in assenza di alcuna specifica esplicitazione delle ragioni della totale adesione alle conclusioni da essa raggiunte.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 4 e 5, e 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973 e 2 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3), c.p.c., per avere la CTR, riportandosi alla motivazione di un diverso processo, erroneamente ritenuto raggiunta la prova della effettività della prestazione sulla scorta di una documentazione che non poteva essere esaminata.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c:., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo - quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020).

Tale è la motivazione della gravata sentenza che, richiamando la motivazione di una sentenza, resa tra parti diverse non ancora passata in giudicato, anzi completamente riformata dal giudice di secondo grado, si risolve in una mera affermazione di adesione senza procedere ad alcuna operazione di adattamento e senza alcun vaglio critico.

In accoglimento del primo motivo di impugnazione, va, pertanto, cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche in ordine alle spese del presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 11410/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ric:orrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/5/1966 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MCCPLG69£27C352R), giusta delega appostai a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o lo [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, 00197; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 7779/13/2019 emessa dalla CTR Campania in data 15/10/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 12/12/2017, con il quale l'Ufficio operava una ripresa Ires, Irap e Iva per l'anno di imposta 2012 che traeva fondamento dal disconoscimento di costi e dall'indebita detrazione dell'Iva in conseguenza dell'oggettiva inesistenza delle prestazioni di sponsorizzazione indicate nelle fatture emesse dalla Napoli MA.MA . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. La CTP rigettava il ricorso. 3. Sull'impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello, recependo integralmente le argomentazioni della sentenza della CTP di Napoli nr. 6386 del 20/6/2018. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi; il contribuente ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 divo 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per aver reso la CTR una motivazione apparente, in quanto rifacentesi ad altra sentenza senza operare alcuna autonoma valutazione del fatto ed in assenza di alcuna specifica esplicitazione delle ragioni della totale adesione alle conclusioni da essa raggiunte. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 4 e 5, e 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973 e 2 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3), c.p.c., per avere la CTR, riportandosi alla motivazione di un diverso processo, erroneamente ritenuto raggiunta la prova della effettività della prestazione sulla scorta di una documentazione che non poteva essere esaminata. 3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c:., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo - quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020). Tale è la motivazione della gravata sentenza che, richiamando la motivazione di una sentenza, resa tra parti diverse non ancora passata in giudicato, anzi completamente riformata dal giudice di secondo grado, si risolve in una mera affermazione di adesione senza procedere ad alcuna operazione di adattamento e senza alcun vaglio critico. In accoglimento del primo motivo di impugnazione, va, pertanto, cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche in ordine alle spese del presen
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