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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24439/2026

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ato a MADDALONI il 12/04/1995 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, denunciando il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici di merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti, nonché della rilevanza e attendibilità delle risultanze probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, chiarendo come, nel caso di specie, l'assenza di impronte dell'imputato sul veicolo provento di furto non risultasse sufficiente a scalfire il valore probatorio del riconoscimento effettuato dagli operanti, che riconoscevano con certezza il prevenuto quale conducente del suddetto veicolo (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, che ha correttamente valorizzato, quali indici inequivocabili della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita del bene, il non avere ottemperato all'intimazione di fermarsi azionata dalle forze dell'ordine e l'aver abbandonato il veicolo immediatamente dopo l'inseguimento (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. ed alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, avendo evidenziato come la gravità del fatto, determinata dal valore del bene oggetto di ricettazione, dall'entità del danno inflitto con il reato presupposto ed alla particolare capacità a delinquere manifestata dall'imputato con il comportamento assunto in occasione del controllo di polizia, denoti una offensività della condotta posta in essere dall'imputato certamente non trascurabile ed espressiva di particolare disvalore (si veda pagina 4 della sentenza impugnata). ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] /,l' "-t'_ At-P ì r [OSCURATO:PERSONA] iA 6 [OSCURATO:PERSONA] iudiziario lietarzia De ris

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MADDALONI il 12/04/1995 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, denunciando il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici di merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti, nonché della rilevanza e attendibilità delle risultanze probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, chiarendo come, nel caso di specie, l'assenza di impronte dell'imputato sul veicolo provento di furto non risultasse sufficiente a scalfire il valore probatorio del riconoscimento effettuato dagli operanti, che riconoscevano con certezza il prevenuto quale conducente del suddetto veicolo (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, che ha correttamente valorizzato, quali indici inequivocabili della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita del bene, il non avere ottemperato all'intimazione di fermarsi azionata dalle forze dell'ordine e l'aver abbandonato il veicolo immediatamente dopo l'inseguimento (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. ed alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, avendo evidenziato come la gravità del fatto, determinata dal valore del bene oggetto di ricettazione, dall'entità del danno inflitto con il reato presupposto ed alla particolare capacità a delinquere manifestata dall'imputato con il comportamento assunto in occasione del controllo di polizia, denoti una offensività della condotta posta in essere dall'imputato certamente non trascurabile ed espressiva di particolare disvalore (si veda pagina 4 della sentenza impugnata). ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] /,l' "-t'_ At-P ì r [OSCURATO:PERSONA] iA 6 [OSCURATO:PERSONA] iudiziario lietarzia De ris
Sentenza Cassazione n. 24439/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris