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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 27913/2024

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10083/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore; -intimato- avverso il decreto n. 5577/2024 pronunciato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10083/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore; -intimato- avverso il decreto n. 5577/2024 pronunciato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in