CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26022/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe la quale, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, ha applicato la pena di mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, già ridotta per il rito; che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione per riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di detenzione per uso personale non perseguibile penalmente; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'erronea qualificazione giuridica del fatto non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato; che alla relativa declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente