CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11879/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 e ha confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento al manganello telescopico e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello, la cui motivazione si fonda e integra quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle modalità di rinvenimento del manganello e alla vaga e generica spiegazione fornita nell'immediatezza, ha fornito adeguata e coerente risposte all'analoga censura formulatala nell'atto di appello per cui la conclugione risulta logica e coerente e il percorso giustificativo reso sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi a tal fine valorizzabili, ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M