CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33922/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA SL l :- ..)-:7o da: " • 3to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvic del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato .‘,.,.:::... H n,: ::.!-::: ddi:c-,,! ,•:i r il. 2_ :,- ,.../olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - / y letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto nel contrastare il giudizio di responsabilità avuto riguardo alla resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, anche sotto il versante dell'elemento soggettivo, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite lette senza incorrente in manifeste incongruenze logiche mentre, in relazione al denegato riconoscimento dell'art 131-'p, non merita censura la 14 valutazione resa in relazione alla abitualità ostativa alla luce dei precedenti dell'imputato ( che annovera quali reati della stessa indole un precedente specifico e due oltraggi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.