CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17572/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13322/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante per fusione la A.L.M.A. s.r.I.), in persona del. legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via Mantegazza n. 24, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L.D.M. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecco, con procura speciale in calce ed allegato al controricorso ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 394 pubblicata il 15 aprile 017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione del 16.02.2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), in qualità di committente, evocava dinanzi al Tribunale di Lecce la [OSCURATO:PERSONA] L.D.M. s.r.I., in qualità di fornitrice, al fine di ottenere la risoluzione per grave inadempimento di quest'ultima del contratto di fornitura, installazione ed avviamento dell'alimentatore per pressa industriale stipulato inter partes, con condanna della convenuta alla restituzione della somma versata in suo favore dall'attrice a titolo di acconto pari 150.000.00 lire (77.458,63 euro), oltre al risarcimento del danno subito; - in seguito alla presentazione di istanze di prova ed al deposito del ricorso per sequestro conservativo da parte della società attrice, la L.D.M., inizialmente contumace, si costituiva in giudizio, chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto previo accertamento del grave inadempimento della società attrice; - il Tribunale adito, con sentenza depositata il 19.01.2009, rigettava l'originaria domanda attorea per carenza di prove, con particolare riguardo al dedotto accordo per la riduzione dell'importo dovuto a titolo di acconto, e in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava la risoluzione del contratto concluso inter partes per grave inadempimento dell'attrice e, per l'effetto, condannava la convenuta alla restituzione del parziale acconto ricevuto dalla ALMA, pari ad euro 77.458,63; - sul gravarne interposto da LASIM, la Corte di appello di Lecce, nella resistenza dell'appellata, con sentenza n. 395 del 2016, in parziale accoglimento dell'appello, riformava il provvedimento impugnato in riferimento alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della società attrice e alla conseguente condanna alla restituzione in favore di quest'ultima della somma versata a titolo di acconto alla fornitrice convenuta; confermava per il resto il provvedimento impugnato. Nel dettaglio, la Corte distrettuale affermava che le difese ed eccezioni formulate da parte convenuta in primo grado, costituitasi oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., potevano essere esaminate solo ai fini della valutazione di fondatezza della domanda della domanda di parte attrice, pertanto, in assenza di una rituale domanda riconvenzionale perché proposta tardivamente, la pronuncia definitiva di primo grado poteva essere - al più - di rigetto della domanda attorea e non anche di risoluzione del contratto per le ragioni indicate dalla convenuta. Per tale ragione, la Corte distrettuale eliminava dalla sentenza impugnata la pronuncia di risoluzione per inadempimento dell'attrice e altresì la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto, trattandosi quest'ultima di una pronuncia dipendente dalla dichiarazione di risoluzione. Il giudice del gravame rigettava, poi, la domanda originaria formulata dalla ALMA/LASIM, tenendo conto - in primis - della deduzione della L.D.M. - considerata mera difesa e non eccezione in senso stretto e come tale proponibile nonostante la tardiva costituzione - secondo cui non poteva essere addebitato alla stessa alcun inadempimento per non aver la committente versato l'intero acconto, il quale secondo gli accordi doveva essere pagato all'ordine. Inoltre, quanto all'accordo dedotto dall'attrice sulla riduzione dell'importo da versare a titolo di acconto, la Corte di Lecce - in linea con il Tribunale - rilevava la carenza di prove in tal senso, avendo la LDM - all'esito della conferma dell'ordine - emesso una fattura di acconto per l'importo (mai contestato dall'ALMA) di lire 300 milioni e non essendoci alcuna comunicazione intercorsa tra le parti cui poteva desumersi la modifica delle condizioni contrattuali.In aggiunta, la Corte del merito affermava che, alla luce della contraddittorietà e genericità dei risultati della prova orale e della inverosimiglianza della modifica verbale di un aspetto così rilevante delle condizioni contrattuali, doveva ritenersi condivisibile la valutazione del primo giudice. Ne derivava, quindi, l'inadempimento di ALMA rispetto all'obbligazione di versare l'acconto contrattualmente stabilito, a fronte del quale controparte era legittimata ex art. 1460 c.c. a non adempiere la propria obbligazione in attesa della integrazione dell'acconto dovuto, specie in considerazione del rilevante importo della quota di acconto non ancora versato. In secondo luogo, il giudice di appello affermava l'insussistenza del grave inadempimento della fornitrice in ragione della non essenzialità del termine del dicembre 2001, tenendo conto della corrispondenza intercorsa tra le parti nel luglio 2002 in cui la stessa ALMA riepilogava per iscritto "onde evitare equivoci che comprometterebbero la nostra organizzazione", delle intese telefoniche secondo cui la consegna e il montaggio dell'alimentatore sarebbero dovuti avvenire tra il 10 e 14 luglio 2002 con avvio produttivo il 15 luglio, dalla missiva dell'8 luglio 2002 dove ALMA inviava a Mediocredito dell'Umbria la documentazione relativa alla fornitura di causa al fine di "procedere alla predisposizione del contratto di compravendita ai senso della legge Sabatini", nonché della comunicazione dell'Il luglio con cui l'ALMA inviava alla controparte le bozze della predetta documentazione, che dimostravano che la committente valutava ancora di poter ricevere utilmente la fornitura (conclusione confermata anche dal mancato invio di una formale diffida ad adempiere); - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso fondato su tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso;- in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione del principio dispositivo, del divieto di reformatio in pejus, di ultrapetizione ed extrapetizione, in relazione agli artt. 112, 329, 342, 345 c.p.c.; nonché la violazione del combinato disposto dagli artt. 99, 100, 112 e 336 c.p.c. Con la stessa censura la ricorrente lamenta altresì, ex art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5, l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento afli art. 360 bis e 366 c.p.c. In particolare, la ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado si sarebbe spinto oltre i limiti del giudicato interno pronunciandosi, in senso negativo, sulla domanda di restituzione dell'importo corrisposto dall'ALMA a titolo di acconto, il quale non sarebbe stato oggetto di gravame e comunque non sarebbe dipendente dal capo della sentenza riformato. Del resto, aggiunge la ricorrente, che la somma trattenuta da controparte, per effetto della pronuncia di secondo grado, costituirebbe un evidente indebito e comunque un danno per l'odierna ricorrente. Il motivo è infondato. Va in primo luogo osservato che il principio di cui all'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione anche rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro che sia stato impugnato (in tal senso, Cass. n. 22776 del 2018; Cass. n. 3129 del 2011). Ciò posto, la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto in adempimento dell'obbligazione contrattuale è accessoria e consequenziale alla domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.; sicchè il rigetto di quest'ultima travolge anche la domanda restitutoria dipendente. Del resto, in tema di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, ma derivano dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (in tal senso, Cass. n. 14289 del 2018). L'obbligo di restituzione rappresenta, quindi, un effetto naturale della risoluzione contrattuale: difatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta (cfr. Cass. n. 4442 del 2014). Nella specie, essendo stata riformata la pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, la correlata pronuncia di condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto non aveva ragion d'essere, pertanto ben ha fatto il giudice di secondo grado, nell'accogliere il primo motivo di appello, ad eliminare insieme al capo della sentenza relativo alla dichiarazione di risoluzione ex art. 1453 c.c. anche quello concernente la condanna restitutoria; - con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1453, 1454, 1455 e 1460 c.c. in combinato con l'art. 2697 c.c., la violazione dell'art. 1457 c.c. per non aver il giudice di appello ritenuto non essenziale il termine apposto al contratto di causa, la violazione dell'art. 1351 c.c. in relazione alla L. n. 1329/1965 per aver la Corte del merito considerato il contratto di causa preliminare e non definitivo; nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre all'erronea insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. Nel dettaglio, la ricorrente censura la sentenza di secondo grado laddove la Corte distrettuale ha escluso il grave inadempimento della società fornitrice tale da giustificare la risoluzione originariamente richiesta, sia per il mancato pagamento da parte della promissaria acquirente dell'intero acconto contrattualmente dovuto al momento dell'ordine del prodotto, sia per il carattere non essenziale del termine di consegna del macchinario, sia infine per la mancanza di una formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Di converso, la ricorrente sostiene che la Corte avrebbe erroneamente negato l'esistenza di un accordo per la riduzione dell'acconto, non avendo controparte mai contestato (prima della costituzione in giudizio) il pagamento di un acconto di importo inferiore rispetto a quello inizialmente pattuito. Aggiunge la ricorrente che il pagamento dell'acconto del prezzo del macchinario confermerebbe l'esistenza di un ordine definitivo, non già di un contratto preliminare, non essendo nemmeno prevista nel predetto contratto nessuna clausola normalmente apposta ai contratti aventi detta natura ed essendo incompatibile con l'obbligo di concludere il contratto definitivo il breve termine di consegna rispetto al momento del compimento dell'ordine. Peraltro, ad avviso della ricorrente il meccanismo del pagamento rateale e/o differito, di cui alla legge n. 1329/1965 - disciplinante proprio i casi di vendita con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito di macchine utensili o di produzione industriale - sarebbe ontologicamente incompatibile con la figura del contratto preliminare. Infine, la ricorrente insiste sulla sussistenza del grave inadempimento di controparte, non avendo la stessa mai inviato né avviato l'alimentatore per pressa industriale ordinato. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1453 e 1223 c.c. per non aver la Corte distrettuale dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della LDM, chiedendo al Collegio di risolvere il contratto, previo accertamento del grave inadempimento della resistente, con conseguente risarcimento del danno. Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa in quanto insistono entrambi sull'asserita fondatezza della domanda originaria, non meritano accoglimento. La Corte distrettuale ha rigettato la domanda originaria formulata dalla ALMA/LASIM di risoluzione contrattuale per inadempimento della LDM, escludendo che la mancata consegna da parte della società fornitrice potesse essere valutata come grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, in ragione del mancato pagamento da parte della società attrice dell'intero acconto dovuto al momento dell'ordine, nonché del carattere non essenziale del termine indicato al dicembre 2001 nella conferma dell'ordine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tenuto conto del tenore della corrispondenza del luglio 2012, carente di formali diffide ad adempiere ex art. 1454 c.c. (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). A tal proposito, va premesso che in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità (o meno) dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n. 6401 del 2015). Orbene, sotto un primo profilo, il giudice del gravame, accertato l'inadempimento della committente rispetto all'obbligazione di versare l'acconto pattuito al momento del compimento dell'ordine, prova fornita dalla medesima originaria convenuta, ha affermato che controparte era legittimata ex art. 1460 c.c. a non adempiere la propria obbligazione in attesa dell'integrazione dell'acconto dovuto, ritenendo - al contempo - non provata la sussistenza di un accordo di riduzione dell'acconto da 300 milioni a 150 milioni di lire, alla luce alla luce della contraddittorietà e genericità dei risultati della prova orale (tra i testi escussi, soltanto [OSCURATO:PERSONA], dipendente della LASIM, aveva genericamente riferito l'esistenza di detto accordo senza nemmeno precisare da chi avesse appreso tale circostanza, quando e con chi il titolare della ditta fornitrice avesse raggiunto il presunto accordo; mentre un'altra testimone, [OSCURATO:PERSONA] dipendente della L.D.M., aveva espressamente escluso la predetta circostanza) nonché della inverosimiglianza della modifica verbale di un aspetto così rilevante delle condizioni contrattuali. Pertanto, con le doglianze prospettate la società ricorrente fa valere una nuova interpretazione delle risultanze istruttorie e una ricostruzione diversa dei fatti inammissibile in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011). D'altro canto, giova ribadire che in tema di eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., la valutazione relativa alla sussistenza degli elementi indispensabili per l'applicabilità di suddetta eccezione, si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (in tal senso, Cass. n. 24899 del 2005).Ancora, quanto al termine pattuito, la Corte di appello ne ha escluso l'essenzialità, in ragione della corrispondenza intercorsa tra le parti nel luglio 2002 in cui la stessa ALMA riepilogava per iscritto "onde evitare equivoci che comprometterebbero la nostra organizzazione", delle intese telefoniche secondo cui la consegna e il montaggio dell'alimentatore sarebbero dovuti avvenire tra il 10 e 14 luglio 2002 con avvio produttivo il 15 luglio, dalla missiva dell'8 luglio 2002 dove ALMA inviava a Mediocredito dell'Umbria la documentazione relativa alla fornitura di causa al fine di "procedere alla predisposizione del contratto di compravendita ai senso della legge Sabatini" e, infine, della comunicazione dell'il luglio con cui l'ALMA inviava alla controparte le bozze della predetta documentazione, le quali - secondo l'apprezzamento della Corte del merito - dimostravano che la committente valutava ancora di poter ricevere utilmente la fornitura. Il giudice del gravame ha, poi, aggiunto che siffatta conclusione era altresì confermata dal mancato invio di una diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 c.c. Ciò posto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 10353 del 2020). Conclusivamente, dalle considerazioni sopra svolte discende il rigetto del ricorso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev