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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16729/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Provincia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tonon-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1655/2024depositata il 15/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio la Provincia diTreviso al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento deiseguenti importi: a) € 5.497,66 di cui alla fattura Edison n. 5700543752del 17/03/2015; b) € 1.283,28 di cui alla fattura Edison n. 5700544515del 17/03/2015; c) € 151,24 di cui alla fattura ENI Gas e Luce n.M070003501 del 09/01/2007; d) € 2.931,01 per interessi di mora eanatocistici sulle fatture suindicate; e) € 16.706,06 per il mancatopagamento di due note di debito emesse relativamente agli interessi dimora per altre diverse fatture; f) € 1.040,00 a titolo di risarcimento danniex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento di n. 26fatture (asseritamente rimaste inadempiute o comunque saldate in ritardorispetto al termine pattuito).

A sostegno delle pretese, parte attriceesponeva di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e da Edison EnergiaS.p.A. taluni crediti maturati nei confronti della Provincia di Treviso perforniture energetiche.2.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Treviso, contestando le allegazioni ele domande attoree ed eccependo: 1) il tempestivo pagamento dellafattura [OSCURATO:PERSONA] n. 5700543752; 2) il tempestivo pagamento dellafattura [OSCURATO:PERSONA] n. 5700544515; 3) la prescrizione ed il difetto dilegittimazione attiva del credito di cui alla fattura [OSCURATO:PERSONA] e Luce n.M070003501; 4) l’insussistenza dei ritardi e comunque l’estinzione deicrediti di cui ai punti precedenti prima dell’acquisto della relativa titolaritàda parte di Farmafactoring; 5) il tempestivo pagamento degli ipoteticicrediti il cui ritardo – secondo l’erroneo assunto avversario – avrebbegenerato gli interessi moratori di cui alla Nota di Interessi n. 90006550; 6)l’assoluta indeterminabilità dell’oggetto delle domande – comunqueinfondate – relative agli asseriti crediti di cui alla Nota di Interessi n.90011137, nonché di quelle relative alla richiesta di pagamento per dannoex art. 6 D.lgs. 231/2002 in relazione alle “n. 26 fatture costituenti laNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026sorte capitale oggetto del giudizio e delle fatture il cui tardivo pagamentoha generato gli interessi di mora oggetto delle [OSCURATO:PERSONA]”.3.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1176/2022, rigettava le domandedell’attrice condannandola alla rifusione delle spese di lite.

Per quantoancora di interesse, il Giudice di prime cure rigettava la domanda dipagamento di € 16.706,06, correlata alle due fatture emesse per interessidi mora (NDI, acronimo di [OSCURATO:PERSONA]), stante la genericità delleallegazioni attoree, evidenziando come tale carenza avesse impedito alGiudice e, prima ancora, alla convenuta di comprendere la domanda1.040,00, richiesta a titolo di risarcimento forfetario ai sensi dell’art. 6,comma 2, D.lgs. 231/2002 per le spese di recupero dei crediti, ritenendoinfondate le pretese attoree.

Disponeva, quindi, la condanna dell’attrice aisensi dell’art. 96 c.p.c., rilevando che la stessa aveva agito in giudizio condolo o quantomeno con colpa grave, avendo da un lato richiesto ilpagamento di crediti già adempiuti da anni o prescritti da lungo tempo e,dall’altro, formulato una domanda del tutto generica, i cui fatti costitutivierano stati allegati tardivamente solo con la seconda memoria istruttoria.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, limitando la domanda alla richiesta dipagamento della somma di € 16.706,66 in relazione alle NDI emesse perpresunti ritardi, nonché alla richiesta di pagamento della somma di €1.040,00 ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 231/2002, con conseguente passaggioin giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso, in parte qua, conriferimento alle ulteriori domande di pagamento non accolte.5.

La Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza impugnata,rilevando, quanto alle fatture in contestazione, la necessità di distingueretra la definizione delle domande e le preclusioni istruttorie, in quanto ilthema decidendum e il thema probandum risultavano soggetti a scansioniprocessuali diverse, con la conseguenza che non era possibile provare fattinon ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.

La CorteNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026evidenziava, inoltre, che l’onere di precisa allegazione assumevaparticolare rilievo nella fattispecie in esame, in cui l’attrice agiva inrelazione a un diritto eterodeterminato, sicché spettava alla parte attrice –oggi ricorrente – specificare “sia le fatture il cui mancato o ritardatopagamento ha generato gli interessi poi oggetto delle due note diaddebito, sia l’entità della mora, salva l’eventuale mera precisazione delladomanda attraverso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.”.

LaCorte riteneva, pertanto, del tutto insufficiente l’affermazione contenutanell’atto di citazione introduttivo, secondo cui “il credito di € 16.706,06 èdeterminato dal mancato pagamento delle NDI, emesse per gli interessi dimora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descrittenell’allegato alle NDI”, risultando la domanda indeterminata e generica eimpedendo, conseguentemente, al Tribunale e, ancor prima, alla Provinciaconvenuta di comprendere “in che modo” ed “a partire da quali importi” gliinteressi oggetto delle NDI fossero stati calcolati e, soprattutto, “a qualiritardi” nei pagamenti fossero riferiti, non essendo state neppure indicatein modo dettagliato le fatture con i relativi ritardi cui la domanda avrebbedovuto essere ancorata.6.

Con ricorso notificato il 21/03/2025, affidato a tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ha impugnato per cassazione lasentenza n. 1655/2024 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il24/09/2024. [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ha depositato controricorso.7.

In data 14/09/2025 veniva depositata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ecomunicata una proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.8.

La proposta ha avuto il seguente tenore: Rilevato che il ricorso èaffidato a tre motivi; osservato che con il primo motivo è dedotta “nullitàdel procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., con riferimento agli artt. 163 e 183, sesto comma, cod. proc.civ., in relazione alla asserita carenza di allegazioni di cui all’atto diNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026citazione di primo grado e alle asserite preclusioni assertive e probatoriein riferimento ai documenti subb. 17 e n. 18 prodotti con la memoriaistruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.”, per avere laCorte d’appello ritenuto che nell’atto introduttivo non fossero stati indicatitutti gli elementi costitutivi del diritto azionato; sostiene, al contrario, laricorrente che la domanda contenuta nell’originario atto di citazione fossespecifica e che i documenti nella stessa richiamati (n. 7 e n. 8)consentivano di individuarla in modo preciso, tanto che con la memoria exart. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. erano stati soltanto integrati idocumenti a supporto della domanda già precisata; considerato che ilmotivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità per inosservanzadel requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.;rilevato, in particolare, che le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza 22/05/2012, n. 8077, hanno affermato che, in tutti i casiaccomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente,l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità(a differenza di quel che accade con riferimento agli errores in iudicandodenunciati a norma dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.) non ècostituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (chesegna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizioprocessuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto,ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; la Cortedi cassazione deve, pertanto, prendere essa stessa cognizione di queifatti, sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente inconformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dalcodice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del poterecognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione; osservato che, nella specie, taleonere processuale non risulta assolto, essendosi la ricorrente limitata arichiamare, a supporto della doglianza in esame, un passaggio dell’atto diNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per il resto affidando allasua mera asserzione l’assunto che la Corte d’appello sarebbe incorsa neldedotto error in procedendo; rilevato che con il secondo motivo laricorrente denuncia “nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 2697 cod. civ. e 115c.p.c. in ordine al mancato riconoscimento delle note debito interessirappresentate dal ritardo di pagamento di prestazioni pacificamenteerogate” e assume che ricadeva sulla Provincia l’onere di dimostrare diavere adempiuto alla propria obbligazione (ossia al pagamento dellefatture), potendosi il creditore limitare a provare la fonte del credito ed ildettaglio delle fatture il cui importo era stato corrisposto in ritardo;osservato che la doglianza è inammissibile perché non si confrontaidoneamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corted’appello non ha rigettato il gravame per difetto di prova, attribuendo ilrelativo onere ad una parte diversa da quella su cui lo stesso gravava(Cass., sez. 3, n. 13395/2018), ma ha piuttosto respinto l’impugnazionesul diverso rilievo che la domanda svolta, non sufficientementedeterminata, non consentiva alla convenuta di comprendere “in che modo”“e a partire da quali importi” erano stati calcolati gli interessi e soprattutto“a quali ritardi” nei pagamenti essi si riferivano, stante la genericità delleallegazioni, aggiungendo che soltanto con la memoria ex art. 183, sestocomma, n. 2, cod. proc. civ. la domanda era stata precisata “in modo darenderla comprensibile (al Giudicante ed alla parte convenuta) dal puntodi vista della causa petendi”; osservato che con il terzo motivo, deducendo“nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c. in ordine almancato riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 6, comma 2,del d.lgs. n 231/2002”, la ricorrente contesta alla Corte d’appello di nonavere riconosciuto tale risarcimento, pur a fronte del ritardo imputabile aldebitore e sebbene non fosse necessario un atto di messa in mora ed ilNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026debitore non avesse sollevato opposizione; rilevato che anche il terzomotivo è inammissibile perché non si correla alla ratio della decisione:invero, l’applicazione dell’invocato art. 6 d.lgs. n. 231/2002 presuppone ilriconoscimento del credito vantato, che la Corte d’appello ha, invece,escluso proprio in ragione della indeterminatezza della domanda .9.

La parte ricorrente ha chiesto la rimessione della causa alla decisione delCollegio.

Fissata la trattazione in adunanza camerale non sono statedepositate memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE10.

In via preliminare si deve rilevare che parte ricorrente, non avendodepositato memoria, non risulta avere in alcun modo evidenziato leeventuali ragioni di non condivisibilità della proposta di definizioneaccelerata del giudizio.

Tanto non esime, tuttavia, il Collegio dal dovere diprocedere all’esame dei motivi.11.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la partericorrente lamenta la “nullità del procedimento e della sentenza, conriferimento all’art. 163 e 183, comma 6, c.p.c. in relazione alla asseritacarenza di allegazioni di cui all’atto di citazione di primo grado e alleasserite preclusioni assertive e probatorie in riferimento ai documentiprodotti subb. 17 e 18 prodotti con la memoria istruttoria ex art. 183,comma 6, n.2 c.p.c.”.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenutoche l’odierna parte ricorrente non avesse indicato, nell’atto introduttivo ein modo specifico, le allegazioni necessarie, i mezzi di prova di cuiintendeva avvalersi nonché i documenti offerti in comunicazione, inviolazione del modello del processo ordinario di cognizione, il qualeprevede che ciascuna parte indichi già negli atti introduttivi (atto dicitazione e comparsa di risposta), con specificità, tali elementi (artt. 163 e167 c.p.c.).Numero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/202611.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 366, comma, n. 6 c.p.c.11.2.

La Corte d’appello ha evidenziato come nell’ atto di citazione e nellamemoria ex art. 183, comma 6 – n. 2, c.p.c. non siano indicati gli elementiidentificativi delle fatture il cui ritardato pagamento avrebbe generato gliinteressi di cui alle NDI depositate sub doc. 7 e 8, essendo gli elementiidentificativi presenti solamente nei doc. nn. 17 e 18 depositati da BFFBANK con la memoria ex art. 183, comma 6 – n. 2, c.p.c., ritenendopertanto insoddisfacente un’allegazione fatta in siffatti termini.

La ratiodecidendi è nel senso che la domanda si fonda su fatti che non risultanoritualmente e tempestivamente allegati nell’atto introduttivo del giudizio,ma vengono prospettati solo in sede successiva, segnatamente mediantela memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ovvero, in sede di gravame,mediante la riformulazione dei motivi).

Tale modalità di deduzione si ponein contrasto con i principi che regolano l’onere di allegazione dei fatticostitutivi della domanda, onere che, nel processo civile ordinario, deveessere assolto necessariamente nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 163,comma 3, n. 4, c.p.c.11.3.

Ed invero, come correttamente argomentato dalla sentenzaimpugnata, i fatti costitutivi del diritto azionato devono essere esposti inmodo chiaro e specifico nell’atto introduttivo, non potendo la successivasenso, è stato chiarito che la concessione dei termini di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c. non introduce una nuova fase di allegazione, ma consenteesclusivamente di precisare o modificare quanto già dedotto (cfr. Cass.,sez.

II, 23 agosto 2019, n. 21661).In particolare, la prima memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente alle parti di procedere allaprecisazione o modificazione delle domande già proposte, ma non legittimal’introduzione di fatti costitutivi nuovi, né può essere utilizzata per colmareun deficit allegatorio originario.

L’introduzione, in tale sede, di nuovi fattiintegranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato si risolve, pertanto,Numero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026in una domanda nuova inammissibile (Cass., sez.

II, 26 novembre 2019, n.30745; Cass., sez.

II, 6 marzo 2023, n. 6627).11.4.

La Corte d’appello, sul punto, dimostra di avere ben inteso ilprincipio secondo cui l’onere di allegazione, per i diritti eterodeterminaticome quello in esame, è logicamente e giuridicamente anteriore all’oneredella prova, con la conseguenza che il fatto non allegato èprocessualmente inesistente, anche se astrattamente dimostrabile oaddirittura provato aliunde (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10435 del22/04/2025; Cass., sez.

III, 27 gennaio 2025, n. 1903; Sez. 3, Sentenzan. 18783 del 28/08/2009).

Ne deriva che il giudice non può porre afondamento della decisione circostanze di fatto che non siano stateritualmente introdotte nel thema decidendum dalla parte onerata.

D'altraparte, in tali casi non può ritenersi nulla la citazione per omessadeterminazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per talevalutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, comeprovvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale,come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, siadel tutto omesso o risulti assolutamente incerto.

Tale ipotesi non ricorre,pertanto, nella fattispecie in cui sia possibile individuare, attraverso unesame complessivo dell'atto, quale sia il petitum tenendo presente, nella,relativa indagine, che per esprimerlo, non occorre l'uso di formulesacramentali o solenni, ma è sufficiente che esso risulti, ancheimplicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore inuna qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, nella parte espositivae non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.(Cass., 27 febbraio 1979, n. 1300).11.5.

Più precisamente, nell’attuale sistema processuale, l’onere diallegazione, inteso quale situazione giuridica soggettiva processuale,consiste nel dovere gravante sull’attore e sul convenuto di allegareritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) eNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive,generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelleistruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fattiimpeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell’interessead ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delleeccezioni in senso proprio eventualmente sollevate.

Il fondamento di dettoonere (e della successiva decadenza dall’allegazione ove non assolto, conconseguente inammissibilità della domanda per violazione del divieto dinova) viene correttamente individuato in alcuni principi cardini delprocesso di cognizione, ovverosia: nel principio del contraddittorio (aventerilevanza costituzionale), nel principio dell’impulso di parte (art. 99 cod.proc. civ.) e nel principio dispositivo, inteso sia in senso materiale (art. 112cod. proc. civ.) che in senso formale (art. 115 cod. proc. civ.) (cfr. Cass.Sez 3, 27/01/2025 n. 1903, in motivazione).11.6.

Peraltro, la rilevanza dell’assolvimento di detto onere è stata vieppiùaccentuata dal legislatore, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore deld.lgs. n. 149/2022, la barriera preclusiva assertiva è stata anticipatarispetto alla udienza di prima comparizione delle parti e trattazione dellacausa di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (e precisamente a livello della primamemoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ.) Neppure puòsoccorrere, va aggiunto, il principio di non contestazione di cui all’art. 115c.p.c., atteso che tale principio presuppone comunque la rituale allegazionedel fatto, non potendo operare in relazione a circostanze mai introdotte nelprocesso.

La violazione dell’onere di allegazione, incidendo sulcontraddittorio e sui poteri difensivi della controparte, è peraltro rilevabiled’ufficio (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025; Cass., sez.

I,4 novembre 2021, n. 31837; Sez. 3 - , Sentenza n. 22055 del 22/09/2017;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016).11.7.

Tutto quanto sopra premesso, deve ritenersi che le doglianze dellaricorrente, per contrastare efficacemente i plurimi e condivisibili argomentiNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026spesi nell’impugnata sentenza, avrebbero dovuto essere più precise epuntuali in ottemperanza al principio di specificità di cui all’art. 366.n. 6c.p.c.

Esse invece si dimostrano inammissibili perché non fondate su unaricostruzione del fatto processuale idonea a consentire uno scrutinio dilegittimità della decisione rispetto alle allegazioni svolte nell’attointroduttivo, ritenute dalla Corte di merito insufficienti e comunque tardivein base ai principi sopra esposti.11.8.

Come correttamente illustrato nella proposta di definizioneaccelerata, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei casi incui sia denunciato un error in procedendo, il giudice di legittimità è anchegiudice del fatto processuale e può accedere direttamente agli atti delprocesso; tuttavia tale potere è subordinato al rispetto, da parte delricorrente, degli oneri di specificazione e di autosufficienza del ricorso, conparticolare riguardo all’indicazione e alla riproduzione del contenuto degli30/07/2024; Cass. Sez.

U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022; Sez.

U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2012, n.8077).

Nella specie tale onere non risulta assolto, essendosi la ricorrentelimitata a richiamare un passaggio dell’atto di citazione introduttivo delgiudizio di primo grado, senza riprodurne compiutamente il contenuto néindicarne specificamente la collocazione negli atti di causa, affidando per ilresto la censura ad affermazioni assertive circa la sufficientedeterminazione della domanda.11.9.

Alla suddetta argomentazione, il Collegio ritiene di aggiungere soloche, fermo il condivisibile rilievo di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.(dimostrandosi del tutto insufficiente il breve passo in corsivo della pag., 7del ricorso ai fini dell’onere di riproduzione di quanto allegato nell’atto dicitazione), in ogni caso il motivo risulta inammissibile anche perché deltutto inidoneo a criticare la motivazione della sentenza impugnata, là doveessa ha rigettato il primo motivo di appello distinguendo l’onere delleNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026allegazioni individuatrici dei fatti costitutivi del diritto azionato da quellodella deduzione delle prove di esse: nessuna critica a tale peraltro correttadistinzione è svolta, dimostrando il motivo di confondere l’attività diesposizione dei fatti costitutivi, nella specie rilevante, vertendosi in tema didiritti c.d. eterodeterminati, con le allegazioni probatorie di cui all’art. 183,sesto comma, c.p.c. (versione vigente con riferimento al giudizio di primogrado).12.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la partericorrente denunzia la “nullità del procedimento e della sentenza conriferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c. in ordine al mancatoriconoscimento delle note di debito interessi rappresentate dal ritardo dipagamento di prestazioni pacificamente erogate”.

Si assume che la Corteterritoriale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio, sancitodalle Sezioni Unite (a partire da Cass., Sez.

Un., n. 13533 del 2001), intema di ripartizione dell’onere della prova tra le parti, secondo cui ilcreditore che agisce in giudizio deve provare la fonte negoziale o legale delproprio diritto (nonché, se del caso, il termine di scadenza) ed allegarel’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore, mentre suquest’ultimo grava l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimentodell’obbligazione ovvero l’esistenza di un fatto estintivo o modificativo dellastessa.

La Corte territoriale non avrebbe, inoltre, tenuto conto del principiodi cui all’art. 115 c.p.c. in tema di mancata contestazione dei fattiallegati, non avendo riconosciuto le note di debito relative agli interessimaturati a seguito del pagamento tardivo, nonostante tale circostanza nonfosse stata oggetto di specifica contestazione.12.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., dalmomento che non si confronta idoneamente con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, né adduce argomenti idonei ad impingerla. [OSCURATO:PERSONA], come sopra evidenziato, non ha respinto la domanda sulpresupposto di un difetto di prova in ordine al pagamento delle prestazioni,Numero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026né ha operato una ripartizione dell’onere probatorio difforme da quellalegale; essa ha solo preliminarmente rilevato che la domanda propostadall’attrice risulta indeterminata, non consentendo di comprendere né ilcriterio di calcolo degli interessi né i ritardi di pagamento cui essi siriferivano, attesa la genericità delle allegazioni contenute nell’attointroduttivo, precisate soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma,n. 2, c.p.c.

La censura, dunque, non coglie la reale portata della decisioneimpugnata e si risolve nella prospettazione di una questione diversa daquella posta a fondamento della decisione, risultando pertantoinammissibile per difetto di specificità.

In particolare, non apparendo imotivi correlati ad essa impingono nella ragione di inammissibilità espressadal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass.

SU n. 7074 del2017, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi,fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di unadecisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltantoqualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica delladecisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da essenon possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispettitale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento delloscopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosinella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass, SU 23745del 28/10/2020).13.

Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la partericorrente denunzia la “nullità del procedimento e della sentenza conriferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c. in ordine al mancatoriconoscimento del risarcimento del danno ex art. 6, comma 2 del D.lgs.231/02”.

In tesi, il giudice di seconde cure non avrebbe fatto correttaNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, avendorigettato la domanda di risarcimento del danno nei termini ivi previsti, incontrasto con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea (sentenza 20 ottobre 2022, BFF [OSCURATO:PERSONA], C-585/20,EU:C:2022:806, punto 37; nonché sentenza 1° dicembre 2022, causa C-370/21).

Né avrebbe tenuto conto del principio secondo cui le sentenzeinterpretative della Corte di Giustizia, anche con riferimento alle direttive,sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno, come affermatodalla Corte costituzionale (enstenze n. 64 del 1990 e n. 168 del 1992).13.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto anch’esso non si correlaalla ratio della decisione impugnata, incorrendo nel vizio di cui all’art. 366n. 4 c.p.c.

L’applicazione della disciplina invocata dalla ricorrentepresuppone, infatti, il riconoscimento del credito e l’accertamento delritardo nel pagamento delle somme dovute: presupposti che la Corteterritoriale non ha potuto scrutinare, sul corretto assunto che la domandaproposta fosse indeterminata e non consentisse di individuare conprecisione il credito azionato sulla base del quale calcolare gli interessi dimora.

Ne consegue che la doglianza presuppone un accertamento – quellorelativo all’esistenza e alla determinazione del credito – che la sentenzaimpugnata ha escluso, risultando pertanto non pertinente rispetto allamotivazione della decisione impugnata.

Essa, pertanto, incorre nello stessomotivo di inammissibilità ravvisato con riguardo alla seconda censura.14.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi delD.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

Sussistono lecondizioni per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., attesala sostanziale condivisione in questa sede della definizione del giudizio neitermini indicati dalla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e giusta il terzocomma di tale norma.Numero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusionealla parte resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi € 3.300,00, di cui € 3.100,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 e oneri di legge.Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, a favore dellaresistente, della somma pari ad € 1.500,00 ai sensi dell’art. 96 terzocomma, c.p.c., nonché al versamento della somma di € 1.500,00 infavore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti e in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il25/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Provincia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tonon-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1655/2024depositata il 15/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio la Provincia diTreviso al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento deiseguenti importi: a) € 5.497,66 di cui alla fattura Edison n. 5700543752del 17/03/2015; b) € 1.283,28 di cui alla fattura Edison n. 5700544515del 17/03/2015; c) € 151,24 di cui alla fattura ENI Gas e Luce n.M070003501 del 09/01/2007; d) € 2.931,01 per interessi di mora eanatocistici sulle fatture suindicate; e) € 16.706,06 per il mancatopagamento di due note di debito emesse relativamente agli interessi dimora per altre diverse fatture; f) € 1.040,00 a titolo di risarcimento danniex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento di n. 26fatture (asseritamente rimaste inadempiute o comunque saldate in ritardorispetto al termine pattuito). A sostegno delle pretese, parte attriceesponeva di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e da Edison EnergiaS.p.A. taluni crediti maturati nei confronti della Provincia di Treviso perforniture energetiche.2. Si costituiva in giudizio la Provincia di Treviso, contestando le allegazioni ele domande attoree ed eccependo: 1) il tempestivo pagamento dellafattura [OSCURATO:PERSONA] n. 5700543752; 2) il tempestivo pagamento dellafattura [OSCURATO:PERSONA] n. 5700544515; 3) la prescrizione ed il difetto dilegittimazione attiva del credito di cui alla fattura [OSCURATO:PERSONA] e Luce n.M070003501; 4) l’insussistenza dei ritardi e comunque l’estinzione deicrediti di cui ai punti precedenti prima dell’acquisto della relativa titolaritàda parte di Farmafactoring; 5) il tempestivo pagamento degli ipoteticicrediti il cui ritardo – secondo l’erroneo assunto avversario – avrebbegenerato gli interessi moratori di cui alla Nota di Interessi n. 90006550; 6)l’assoluta indeterminabilità dell’oggetto delle domande – comunqueinfondate – relative agli asseriti crediti di cui alla Nota di Interessi n.90011137, nonché di quelle relative alla richiesta di pagamento per dannoex art. 6 D.lgs. 231/2002 in relazione alle “n. 26 fatture costituenti laNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026sorte capitale oggetto del giudizio e delle fatture il cui tardivo pagamentoha generato gli interessi di mora oggetto delle [OSCURATO:PERSONA]”.3. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1176/2022, rigettava le domandedell’attrice condannandola alla rifusione delle spese di lite. Per quantoancora di interesse, il Giudice di prime cure rigettava la domanda dipagamento di € 16.706,06, correlata alle due fatture emesse per interessidi mora (NDI, acronimo di [OSCURATO:PERSONA]), stante la genericità delleallegazioni attoree, evidenziando come tale carenza avesse impedito alGiudice e, prima ancora, alla convenuta di comprendere la domanda1.040,00, richiesta a titolo di risarcimento forfetario ai sensi dell’art. 6,comma 2, D.lgs. 231/2002 per le spese di recupero dei crediti, ritenendoinfondate le pretese attoree. Disponeva, quindi, la condanna dell’attrice aisensi dell’art. 96 c.p.c., rilevando che la stessa aveva agito in giudizio condolo o quantomeno con colpa grave, avendo da un lato richiesto ilpagamento di crediti già adempiuti da anni o prescritti da lungo tempo e,dall’altro, formulato una domanda del tutto generica, i cui fatti costitutivierano stati allegati tardivamente solo con la seconda memoria istruttoria.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, limitando la domanda alla richiesta dipagamento della somma di € 16.706,66 in relazione alle NDI emesse perpresunti ritardi, nonché alla richiesta di pagamento della somma di €1.040,00 ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 231/2002, con conseguente passaggioin giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso, in parte qua, conriferimento alle ulteriori domande di pagamento non accolte.5. La Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza impugnata,rilevando, quanto alle fatture in contestazione, la necessità di distingueretra la definizione delle domande e le preclusioni istruttorie, in quanto ilthema decidendum e il thema probandum risultavano soggetti a scansioniprocessuali diverse, con la conseguenza che non era possibile provare fattinon ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. La CorteNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026evidenziava, inoltre, che l’onere di precisa allegazione assumevaparticolare rilievo nella fattispecie in esame, in cui l’attrice agiva inrelazione a un diritto eterodeterminato, sicché spettava alla parte attrice –oggi ricorrente – specificare “sia le fatture il cui mancato o ritardatopagamento ha generato gli interessi poi oggetto delle due note diaddebito, sia l’entità della mora, salva l’eventuale mera precisazione delladomanda attraverso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.”. LaCorte riteneva, pertanto, del tutto insufficiente l’affermazione contenutanell’atto di citazione introduttivo, secondo cui “il credito di € 16.706,06 èdeterminato dal mancato pagamento delle NDI, emesse per gli interessi dimora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descrittenell’allegato alle NDI”, risultando la domanda indeterminata e generica eimpedendo, conseguentemente, al Tribunale e, ancor prima, alla Provinciaconvenuta di comprendere “in che modo” ed “a partire da quali importi” gliinteressi oggetto delle NDI fossero stati calcolati e, soprattutto, “a qualiritardi” nei pagamenti fossero riferiti, non essendo state neppure indicatein modo dettagliato le fatture con i relativi ritardi cui la domanda avrebbedovuto essere ancorata.6. Con ricorso notificato il 21/03/2025, affidato a tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ha impugnato per cassazione lasentenza n. 1655/2024 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il24/09/2024. [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ha depositato controricorso.7. In data 14/09/2025 veniva depositata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ecomunicata una proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.8. La proposta ha avuto il seguente tenore: Rilevato che il ricorso èaffidato a tre motivi; osservato che con il primo motivo è dedotta “nullitàdel procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., con riferimento agli artt. 163 e 183, sesto comma, cod. proc.civ., in relazione alla asserita carenza di allegazioni di cui all’atto diNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026citazione di primo grado e alle asserite preclusioni assertive e probatoriein riferimento ai documenti subb. 17 e n. 18 prodotti con la memoriaistruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.”, per avere laCorte d’appello ritenuto che nell’atto introduttivo non fossero stati indicatitutti gli elementi costitutivi del diritto azionato; sostiene, al contrario, laricorrente che la domanda contenuta nell’originario atto di citazione fossespecifica e che i documenti nella stessa richiamati (n. 7 e n. 8)consentivano di individuarla in modo preciso, tanto che con la memoria exart. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. erano stati soltanto integrati idocumenti a supporto della domanda già precisata; considerato che ilmotivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità per inosservanzadel requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.;rilevato, in particolare, che le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza 22/05/2012, n. 8077, hanno affermato che, in tutti i casiaccomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente,l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità(a differenza di quel che accade con riferimento agli errores in iudicandodenunciati a norma dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.) non ècostituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (chesegna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizioprocessuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto,ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; la Cortedi cassazione deve, pertanto, prendere essa stessa cognizione di queifatti, sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente inconformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dalcodice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del poterecognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione; osservato che, nella specie, taleonere processuale non risulta assolto, essendosi la ricorrente limitata arichiamare, a supporto della doglianza in esame, un passaggio dell’atto diNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per il resto affidando allasua mera asserzione l’assunto che la Corte d’appello sarebbe incorsa neldedotto error in procedendo; rilevato che con il secondo motivo laricorrente denuncia “nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 2697 cod. civ. e 115c.p.c. in ordine al mancato riconoscimento delle note debito interessirappresentate dal ritardo di pagamento di prestazioni pacificamenteerogate” e assume che ricadeva sulla Provincia l’onere di dimostrare diavere adempiuto alla propria obbligazione (ossia al pagamento dellefatture), potendosi il creditore limitare a provare la fonte del credito ed ildettaglio delle fatture il cui importo era stato corrisposto in ritardo;osservato che la doglianza è inammissibile perché non si confrontaidoneamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corted’appello non ha rigettato il gravame per difetto di prova, attribuendo ilrelativo onere ad una parte diversa da quella su cui lo stesso gravava(Cass., sez. 3, n. 13395/2018), ma ha piuttosto respinto l’impugnazionesul diverso rilievo che la domanda svolta, non sufficientementedeterminata, non consentiva alla convenuta di comprendere “in che modo”“e a partire da quali importi” erano stati calcolati gli interessi e soprattutto“a quali ritardi” nei pagamenti essi si riferivano, stante la genericità delleallegazioni, aggiungendo che soltanto con la memoria ex art. 183, sestocomma, n. 2, cod. proc. civ. la domanda era stata precisata “in modo darenderla comprensibile (al Giudicante ed alla parte convenuta) dal puntodi vista della causa petendi”; osservato che con il terzo motivo, deducendo“nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c. in ordine almancato riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 6, comma 2,del d.lgs. n 231/2002”, la ricorrente contesta alla Corte d’appello di nonavere riconosciuto tale risarcimento, pur a fronte del ritardo imputabile aldebitore e sebbene non fosse necessario un atto di messa in mora ed ilNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026debitore non avesse sollevato opposizione; rilevato che anche il terzomotivo è inammissibile perché non si correla alla ratio della decisione:invero, l’applicazione dell’invocato art. 6 d.lgs. n. 231/2002 presuppone ilriconoscimento del credito vantato, che la Corte d’appello ha, invece,escluso proprio in ragione della indeterminatezza della domanda .9. La parte ricorrente ha chiesto la rimessione della causa alla decisione delCollegio. Fissata la trattazione in adunanza camerale non sono statedepositate memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE10. In via preliminare si deve rilevare che parte ricorrente, non avendodepositato memoria, non risulta avere in alcun modo evidenziato leeventuali ragioni di non condivisibilità della proposta di definizioneaccelerata del giudizio. Tanto non esime, tuttavia, il Collegio dal dovere diprocedere all’esame dei motivi.11. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la partericorrente lamenta la “nullità del procedimento e della sentenza, conriferimento all’art. 163 e 183, comma 6, c.p.c. in relazione alla asseritacarenza di allegazioni di cui all’atto di citazione di primo grado e alleasserite preclusioni assertive e probatorie in riferimento ai documentiprodotti subb. 17 e 18 prodotti con la memoria istruttoria ex art. 183,comma 6, n.2 c.p.c.”. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenutoche l’odierna parte ricorrente non avesse indicato, nell’atto introduttivo ein modo specifico, le allegazioni necessarie, i mezzi di prova di cuiintendeva avvalersi nonché i documenti offerti in comunicazione, inviolazione del modello del processo ordinario di cognizione, il qualeprevede che ciascuna parte indichi già negli atti introduttivi (atto dicitazione e comparsa di risposta), con specificità, tali elementi (artt. 163 e167 c.p.c.).Numero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/202611.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366, comma, n. 6 c.p.c.11.2. La Corte d’appello ha evidenziato come nell’ atto di citazione e nellamemoria ex art. 183, comma 6 – n. 2, c.p.c. non siano indicati gli elementiidentificativi delle fatture il cui ritardato pagamento avrebbe generato gliinteressi di cui alle NDI depositate sub doc. 7 e 8, essendo gli elementiidentificativi presenti solamente nei doc. nn. 17 e 18 depositati da BFFBANK con la memoria ex art. 183, comma 6 – n. 2, c.p.c., ritenendopertanto insoddisfacente un’allegazione fatta in siffatti termini. La ratiodecidendi è nel senso che la domanda si fonda su fatti che non risultanoritualmente e tempestivamente allegati nell’atto introduttivo del giudizio,ma vengono prospettati solo in sede successiva, segnatamente mediantela memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ovvero, in sede di gravame,mediante la riformulazione dei motivi). Tale modalità di deduzione si ponein contrasto con i principi che regolano l’onere di allegazione dei fatticostitutivi della domanda, onere che, nel processo civile ordinario, deveessere assolto necessariamente nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 163,comma 3, n. 4, c.p.c.11.3. Ed invero, come correttamente argomentato dalla sentenzaimpugnata, i fatti costitutivi del diritto azionato devono essere esposti inmodo chiaro e specifico nell’atto introduttivo, non potendo la successivasenso, è stato chiarito che la concessione dei termini di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c. non introduce una nuova fase di allegazione, ma consenteesclusivamente di precisare o modificare quanto già dedotto (cfr. Cass.,sez. II, 23 agosto 2019, n. 21661).In particolare, la prima memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente alle parti di procedere allaprecisazione o modificazione delle domande già proposte, ma non legittimal’introduzione di fatti costitutivi nuovi, né può essere utilizzata per colmareun deficit allegatorio originario. L’introduzione, in tale sede, di nuovi fattiintegranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato si risolve, pertanto,Numero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026in una domanda nuova inammissibile (Cass., sez. II, 26 novembre 2019, n.30745; Cass., sez. II, 6 marzo 2023, n. 6627).11.4. La Corte d’appello, sul punto, dimostra di avere ben inteso ilprincipio secondo cui l’onere di allegazione, per i diritti eterodeterminaticome quello in esame, è logicamente e giuridicamente anteriore all’oneredella prova, con la conseguenza che il fatto non allegato èprocessualmente inesistente, anche se astrattamente dimostrabile oaddirittura provato aliunde (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10435 del22/04/2025; Cass., sez. III, 27 gennaio 2025, n. 1903; Sez. 3, Sentenzan. 18783 del 28/08/2009). Ne deriva che il giudice non può porre afondamento della decisione circostanze di fatto che non siano stateritualmente introdotte nel thema decidendum dalla parte onerata. D'altraparte, in tali casi non può ritenersi nulla la citazione per omessadeterminazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per talevalutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, comeprovvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale,come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, siadel tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Tale ipotesi non ricorre,pertanto, nella fattispecie in cui sia possibile individuare, attraverso unesame complessivo dell'atto, quale sia il petitum tenendo presente, nella,relativa indagine, che per esprimerlo, non occorre l'uso di formulesacramentali o solenni, ma è sufficiente che esso risulti, ancheimplicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore inuna qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, nella parte espositivae non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.(Cass., 27 febbraio 1979, n. 1300).11.5. Più precisamente, nell’attuale sistema processuale, l’onere diallegazione, inteso quale situazione giuridica soggettiva processuale,consiste nel dovere gravante sull’attore e sul convenuto di allegareritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) eNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive,generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelleistruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fattiimpeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell’interessead ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delleeccezioni in senso proprio eventualmente sollevate. Il fondamento di dettoonere (e della successiva decadenza dall’allegazione ove non assolto, conconseguente inammissibilità della domanda per violazione del divieto dinova) viene correttamente individuato in alcuni principi cardini delprocesso di cognizione, ovverosia: nel principio del contraddittorio (aventerilevanza costituzionale), nel principio dell’impulso di parte (art. 99 cod.proc. civ.) e nel principio dispositivo, inteso sia in senso materiale (art. 112cod. proc. civ.) che in senso formale (art. 115 cod. proc. civ.) (cfr. Cass.Sez 3, 27/01/2025 n. 1903, in motivazione).11.6. Peraltro, la rilevanza dell’assolvimento di detto onere è stata vieppiùaccentuata dal legislatore, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore deld.lgs. n. 149/2022, la barriera preclusiva assertiva è stata anticipatarispetto alla udienza di prima comparizione delle parti e trattazione dellacausa di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (e precisamente a livello della primamemoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ.) Neppure puòsoccorrere, va aggiunto, il principio di non contestazione di cui all’art. 115c.p.c., atteso che tale principio presuppone comunque la rituale allegazionedel fatto, non potendo operare in relazione a circostanze mai introdotte nelprocesso. La violazione dell’onere di allegazione, incidendo sulcontraddittorio e sui poteri difensivi della controparte, è peraltro rilevabiled’ufficio (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025; Cass., sez. I,4 novembre 2021, n. 31837; Sez. 3 - , Sentenza n. 22055 del 22/09/2017;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016).11.7. Tutto quanto sopra premesso, deve ritenersi che le doglianze dellaricorrente, per contrastare efficacemente i plurimi e condivisibili argomentiNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026spesi nell’impugnata sentenza, avrebbero dovuto essere più precise epuntuali in ottemperanza al principio di specificità di cui all’art. 366.n. 6c.p.c. Esse invece si dimostrano inammissibili perché non fondate su unaricostruzione del fatto processuale idonea a consentire uno scrutinio dilegittimità della decisione rispetto alle allegazioni svolte nell’attointroduttivo, ritenute dalla Corte di merito insufficienti e comunque tardivein base ai principi sopra esposti.11.8. Come correttamente illustrato nella proposta di definizioneaccelerata, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei casi incui sia denunciato un error in procedendo, il giudice di legittimità è anchegiudice del fatto processuale e può accedere direttamente agli atti delprocesso; tuttavia tale potere è subordinato al rispetto, da parte delricorrente, degli oneri di specificazione e di autosufficienza del ricorso, conparticolare riguardo all’indicazione e alla riproduzione del contenuto degli30/07/2024; Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022; Sez. U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n.8077). Nella specie tale onere non risulta assolto, essendosi la ricorrentelimitata a richiamare un passaggio dell’atto di citazione introduttivo delgiudizio di primo grado, senza riprodurne compiutamente il contenuto néindicarne specificamente la collocazione negli atti di causa, affidando per ilresto la censura ad affermazioni assertive circa la sufficientedeterminazione della domanda.11.9. Alla suddetta argomentazione, il Collegio ritiene di aggiungere soloche, fermo il condivisibile rilievo di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.(dimostrandosi del tutto insufficiente il breve passo in corsivo della pag., 7del ricorso ai fini dell’onere di riproduzione di quanto allegato nell’atto dicitazione), in ogni caso il motivo risulta inammissibile anche perché deltutto inidoneo a criticare la motivazione della sentenza impugnata, là doveessa ha rigettato il primo motivo di appello distinguendo l’onere delleNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026allegazioni individuatrici dei fatti costitutivi del diritto azionato da quellodella deduzione delle prove di esse: nessuna critica a tale peraltro correttadistinzione è svolta, dimostrando il motivo di confondere l’attività diesposizione dei fatti costitutivi, nella specie rilevante, vertendosi in tema didiritti c.d. eterodeterminati, con le allegazioni probatorie di cui all’art. 183,sesto comma, c.p.c. (versione vigente con riferimento al giudizio di primogrado).12. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la partericorrente denunzia la “nullità del procedimento e della sentenza conriferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c. in ordine al mancatoriconoscimento delle note di debito interessi rappresentate dal ritardo dipagamento di prestazioni pacificamente erogate”. Si assume che la Corteterritoriale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio, sancitodalle Sezioni Unite (a partire da Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001), intema di ripartizione dell’onere della prova tra le parti, secondo cui ilcreditore che agisce in giudizio deve provare la fonte negoziale o legale delproprio diritto (nonché, se del caso, il termine di scadenza) ed allegarel’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore, mentre suquest’ultimo grava l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimentodell’obbligazione ovvero l’esistenza di un fatto estintivo o modificativo dellastessa. La Corte territoriale non avrebbe, inoltre, tenuto conto del principiodi cui all’art. 115 c.p.c. in tema di mancata contestazione dei fattiallegati, non avendo riconosciuto le note di debito relative agli interessimaturati a seguito del pagamento tardivo, nonostante tale circostanza nonfosse stata oggetto di specifica contestazione.12.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., dalmomento che non si confronta idoneamente con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, né adduce argomenti idonei ad impingerla. [OSCURATO:PERSONA], come sopra evidenziato, non ha respinto la domanda sulpresupposto di un difetto di prova in ordine al pagamento delle prestazioni,Numero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026né ha operato una ripartizione dell’onere probatorio difforme da quellalegale; essa ha solo preliminarmente rilevato che la domanda propostadall’attrice risulta indeterminata, non consentendo di comprendere né ilcriterio di calcolo degli interessi né i ritardi di pagamento cui essi siriferivano, attesa la genericità delle allegazioni contenute nell’attointroduttivo, precisate soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma,n. 2, c.p.c. La censura, dunque, non coglie la reale portata della decisioneimpugnata e si risolve nella prospettazione di una questione diversa daquella posta a fondamento della decisione, risultando pertantoinammissibile per difetto di specificità. In particolare, non apparendo imotivi correlati ad essa impingono nella ragione di inammissibilità espressadal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. SU n. 7074 del2017, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi,fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di unadecisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltantoqualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica delladecisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da essenon possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispettitale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento delloscopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosinella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass, SU 23745del 28/10/2020).13. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la partericorrente denunzia la “nullità del procedimento e della sentenza conriferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c. in ordine al mancatoriconoscimento del risarcimento del danno ex art. 6, comma 2 del D.lgs.231/02”. In tesi, il giudice di seconde cure non avrebbe fatto correttaNumero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, avendorigettato la domanda di risarcimento del danno nei termini ivi previsti, incontrasto con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea (sentenza 20 ottobre 2022, BFF [OSCURATO:PERSONA], C-585/20,EU:C:2022:806, punto 37; nonché sentenza 1° dicembre 2022, causa C-370/21). Né avrebbe tenuto conto del principio secondo cui le sentenzeinterpretative della Corte di Giustizia, anche con riferimento alle direttive,sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno, come affermatodalla Corte costituzionale (enstenze n. 64 del 1990 e n. 168 del 1992).13.1. Il motivo è inammissibile, in quanto anch’esso non si correlaalla ratio della decisione impugnata, incorrendo nel vizio di cui all’art. 366n. 4 c.p.c. L’applicazione della disciplina invocata dalla ricorrentepresuppone, infatti, il riconoscimento del credito e l’accertamento delritardo nel pagamento delle somme dovute: presupposti che la Corteterritoriale non ha potuto scrutinare, sul corretto assunto che la domandaproposta fosse indeterminata e non consentisse di individuare conprecisione il credito azionato sulla base del quale calcolare gli interessi dimora. Ne consegue che la doglianza presuppone un accertamento – quellorelativo all’esistenza e alla determinazione del credito – che la sentenzaimpugnata ha escluso, risultando pertanto non pertinente rispetto allamotivazione della decisione impugnata. Essa, pertanto, incorre nello stessomotivo di inammissibilità ravvisato con riguardo alla seconda censura.14. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi delD.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. Sussistono lecondizioni per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., attesala sostanziale condivisione in questa sede della definizione del giudizio neitermini indicati dalla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e giusta il terzocomma di tale norma.Numero registro generale 7432/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 16729/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusionealla parte resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi € 3.300,00, di cui € 3.100,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 e oneri di legge.Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, a favore dellaresistente, della somma pari ad € 1.500,00 ai sensi dell’art. 96 terzocomma, c.p.c., nonché al versamento della somma di € 1.500,00 infavore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti e in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il25/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris