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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11974/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata il giorno 17 gennaio 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa avendolo riconosciuto responsabile (assieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente) del concorso nella detenzione di una pistola marca [OSCURATO:PERSONA] cal. 9x21 con matricola abrasa da considerarsi arma clandestina (capo A), nella ricettazione della stessa arma (capo B) e nel reato di cui all'art. 53 T.U.L.P.S. (capo C); fatti commessi in Nicotera 1'8 gennaio 2020.

1.1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il gravame presentato dall'imputato il quale aveva contestato la configurabilità del concorso ed aveva chiesto, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.2. In sostanza, la Corte territoriale evidenziava che l'appello era privo del requisito della specificità non confrontandosi con le argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione del Tribunale.

2. Avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581 e 591 del codice di rito ed il vizio di motivazione; al riguardo, osserva che la Corte di appello di Catanzaro — pur a fronte delle specifiche ed articolate censure difensive sviluppate a sostegno del gravame con particolare riferimento alla sussistenza del concorso — ha dichiarato l'impugnazione inammissibile senza una motivazione valida utilizzando, invece, delle mere formule di stile omettendo, in tal modo, di spiegare le ragioni per le quali era giunta alla conclusione sopra indicata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come noto, la giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce successive all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha innovato il codice di rito, prevedendo la possibilità di una declaratoria di inammissibilità dell'appello composto da motivi generici ed aspecifici, ha chiarito i confini di tale pronuncia, con cui si accerta l'incapacità dell'atto di parte ad instaurare il giudizio di impugnazione.

Precisamente, si è affermato che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/2/2020, Caruso, Rv. 278859; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978).

Il legislatore, come noto, ha sostanzialmente recepito l'indirizzo giurisprudenziale dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, con cui il massimo collegio nomofilattico aveva evidenziato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Inoltre, questa Corte ha ripetutamente affermato l'inammissibilità (per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione) del ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento 3dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

2.1. Pertanto, sia seguendo le Sezioni Unite che le indicazioni del legislatore del 2017, il giudizio d'appello, allo stesso modo del giudizio di legittimità, non può ritenersi validamente instaurato quando l'atto di impugnazione si riveli inidoneo ad esprimere una reale, specifica critica alle ragioni poste alla base della decisione impugnata.

Resta fuori dall'area dell'inammissibilità, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità già evocata e che si intende ribadire, la verifica sulla manifesta infondatezza dei motivi, che non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello, il quale può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati (genericità intrinseca) o quando non affrontino il nucleo effettivo della motivazione su ciascuno dei punti eventualmente impugnati oppure lo contestino solo apparentemente (genericità estrinseca) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei, ancorché manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale.

Ne consegue che rientra nel ventaglio di possibilità consentite al giudice anche quella di ritenere l'inammissibilità dell'appello che esprime una critica in qualsiasi modo aspecifica.

2.2. L' aspecificità, declinata nelle sue due manifestazioni di vizio di genericità intrinseca o di genericità estrinseca, ricomprende, quindi, e precisamente nella seconda categoria patologica, anche la genericità per difetto di correlazione tra le ragioni spese nella sentenza impugnata e quelle fondanti l'atto di impugnazione.

Vale a dire, quelle situazioni nelle quali si verifica una sorta di corto circuito logico che disallinea i motivi d'appello dagli argomenti della motivazione del provvedimento impugnato e rende quest'ultimo solo 4apparentemente il bersaglio dell'impugnazione, la quale invece non "comunica" con la decisione cui vuole opporsi, ma se ne disinteressa e si muove secondo logiche proprie e avulse da essa.

3. Ciò posto, la sentenza impugnata appare rispettosa dei principi sopra richiamati avendo sottolineato - a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello - la genericità del motivo di gravame riguardante la configurabilità del concorso ex art. 110 cod. pen., atteso che l'imputato non si era confrontato in alcun modo con le ragioni evidenziate nella decisione di primo grado sul punto e, in particolare, al risalto dato ai comportamenti tenuti da entrambi gli imputati allorquando si erano accorti della presenza di militari dell'Arma dei Carabinieri nei pressi della loro abitazione e che dette condotte configuravano il concorso sia sotto il profilo psicologico che quello materiale.

3.1. Inoltre, con riferimento alle attenuanti generiche la Corte territoriale ha osservato che la relativa censura era priva di qualsiasi argomentazione a sostegno e che, comunque, il significativo precedente penale a carico dell'imputato impediva il loro riconoscimento.

3.2. Orbene, le censure del ricorrente - peraltro, in gran parte rivalutative - non disarticolano le logiche argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per dichiarare inammissibile il gravame.

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il giorno 17 gennaio 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa avendolo riconosciuto responsabile (assieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente) del concorso nella detenzione di una pistola marca [OSCURATO:PERSONA] cal. 9x21 con matricola abrasa da considerarsi arma clandestina (capo A), nella ricettazione della stessa arma (capo B) e nel reato di cui all'art. 53 T.U.L.P.S. (capo C); fatti commessi in Nicotera 1'8 gennaio 2020. 1.1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il gravame presentato dall'imputato il quale aveva contestato la configurabilità del concorso ed aveva chiesto, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. In sostanza, la Corte territoriale evidenziava che l'appello era privo del requisito della specificità non confrontandosi con le argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione del Tribunale. 2. Avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581 e 591 del codice di rito ed il vizio di motivazione; al riguardo, osserva che la Corte di appello di Catanzaro — pur a fronte delle specifiche ed articolate censure difensive sviluppate a sostegno del gravame con particolare riferimento alla sussistenza del concorso — ha dichiarato l'impugnazione inammissibile senza una motivazione valida utilizzando, invece, delle mere formule di stile omettendo, in tal modo, di spiegare le ragioni per le quali era giunta alla conclusione sopra indicata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, la giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce successive all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha innovato il codice di rito, prevedendo la possibilità di una declaratoria di inammissibilità dell'appello composto da motivi generici ed aspecifici, ha chiarito i confini di tale pronuncia, con cui si accerta l'incapacità dell'atto di parte ad instaurare il giudizio di impugnazione. Precisamente, si è affermato che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/2/2020, Caruso, Rv. 278859; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978). Il legislatore, come noto, ha sostanzialmente recepito l'indirizzo giurisprudenziale dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, con cui il massimo collegio nomofilattico aveva evidenziato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Inoltre, questa Corte ha ripetutamente affermato l'inammissibilità (per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione) del ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento 3dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.1. Pertanto, sia seguendo le Sezioni Unite che le indicazioni del legislatore del 2017, il giudizio d'appello, allo stesso modo del giudizio di legittimità, non può ritenersi validamente instaurato quando l'atto di impugnazione si riveli inidoneo ad esprimere una reale, specifica critica alle ragioni poste alla base della decisione impugnata. Resta fuori dall'area dell'inammissibilità, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità già evocata e che si intende ribadire, la verifica sulla manifesta infondatezza dei motivi, che non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello, il quale può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati (genericità intrinseca) o quando non affrontino il nucleo effettivo della motivazione su ciascuno dei punti eventualmente impugnati oppure lo contestino solo apparentemente (genericità estrinseca) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei, ancorché manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale. Ne consegue che rientra nel ventaglio di possibilità consentite al giudice anche quella di ritenere l'inammissibilità dell'appello che esprime una critica in qualsiasi modo aspecifica. 2.2. L' aspecificità, declinata nelle sue due manifestazioni di vizio di genericità intrinseca o di genericità estrinseca, ricomprende, quindi, e precisamente nella seconda categoria patologica, anche la genericità per difetto di correlazione tra le ragioni spese nella sentenza impugnata e quelle fondanti l'atto di impugnazione. Vale a dire, quelle situazioni nelle quali si verifica una sorta di corto circuito logico che disallinea i motivi d'appello dagli argomenti della motivazione del provvedimento impugnato e rende quest'ultimo solo 4apparentemente il bersaglio dell'impugnazione, la quale invece non "comunica" con la decisione cui vuole opporsi, ma se ne disinteressa e si muove secondo logiche proprie e avulse da essa. 3. Ciò posto, la sentenza impugnata appare rispettosa dei principi sopra richiamati avendo sottolineato - a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello - la genericità del motivo di gravame riguardante la configurabilità del concorso ex art. 110 cod. pen., atteso che l'imputato non si era confrontato in alcun modo con le ragioni evidenziate nella decisione di primo grado sul punto e, in particolare, al risalto dato ai comportamenti tenuti da entrambi gli imputati allorquando si erano accorti della presenza di militari dell'Arma dei Carabinieri nei pressi della loro abitazione e che dette condotte configuravano il concorso sia sotto il profilo psicologico che quello materiale. 3.1. Inoltre, con riferimento alle attenuanti generiche la Corte territoriale ha osservato che la relativa censura era priva di qualsiasi argomentazione a sostegno e che, comunque, il significativo precedente penale a carico dell'imputato impediva il loro riconoscimento. 3.2. Orbene, le censure del ricorrente - peraltro, in gran parte rivalutative - non disarticolano le logiche argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per dichiarare inammissibile il gravame. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M
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