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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 32257/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 febbraio 2021 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, comma 7 C.d.S., per avere alla guida del proprio autoveicolo -con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nell'inosservanza delle norme del Codice della Strada- immettendosi nel flusso della circolazione stradale, provenendo da un'area di servizio, effettuato una manovra in retromarcia omettendo di assicurarsi di avere la via libera, andando a collidere con l'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito dell'urto, riportava lesioni giudicate guaribili in sette giorni, e per avere omesso di prestare alla medesima soccorso.

2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione.

3. Con la censura si duole della violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 6 d.

Igs. 274/2000. e 23, comma 2 cod. proc. pen., della falsa applicazione della legge penale in relazione al disposto delrart. 81 cod. pen..

Osserva che la Corte territoriale, rispondendo al motivo di gravame sull'incompetenza del Tribunale a giudicare su entrambi i reati, nonostante le lesioni colpose fossero di competenza del giudice di pace, ha ritenuto che il reato di cui all'art 590 cod. pen. e quello di cui all'art. 189 C.d.S. fossero riconducibili "ad un'unica condotta complessa, articolatasi in due atti posi in essere in un unico contesto fenomenico ed in serrata sequenza temporale", confermando la decisione del giudice di primo grado sul punto, nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che fra le lesioni colpose e l'omissione di soccorso non possa configurarsi il reato continuato, né il concorso formale di reati.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Matera per l'esercizio dell'azione penale dinanzi al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale" ( da ultimo, cfr. Sez. 5 , n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911).

3. Nel caso di specie, al di là dell'inconfigurabililtà di un disegno criminoso comune -che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non sembra essere prospettato dal giudice di appello- trattandosi di reati sorretti l'uno dall'elemento soggettivo della colpa, l'altro dal dolo, vi è che l'azione, diversamente da quanto affermato con la sentenza, non è la medesima, essendo l'omissione di soccorso necessariamente successiva alla condotta lesiva, che ne forma il presupposto, e frutto di specifica ideazione, sicché va escluso anche il concorso formale fra reati.

4. Ne consegue, in applicazione del principio testè enunciato, che la competenza a giudicare del reato di lesioni colpose, spettava al Giudice di pace.

5. Deve, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella del giudice di primo grado, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 590 cod. pen., disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera.

6. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 590 cod. pen., e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera.

Cosi deciso il 28/06/2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2021 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, comma 7 C.d.S., per avere alla guida del proprio autoveicolo -con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nell'inosservanza delle norme del Codice della Strada- immettendosi nel flusso della circolazione stradale, provenendo da un'area di servizio, effettuato una manovra in retromarcia omettendo di assicurarsi di avere la via libera, andando a collidere con l'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito dell'urto, riportava lesioni giudicate guaribili in sette giorni, e per avere omesso di prestare alla medesima soccorso. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione. 3. Con la censura si duole della violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 6 d. Igs. 274/2000. e 23, comma 2 cod. proc. pen., della falsa applicazione della legge penale in relazione al disposto delrart. 81 cod. pen.. Osserva che la Corte territoriale, rispondendo al motivo di gravame sull'incompetenza del Tribunale a giudicare su entrambi i reati, nonostante le lesioni colpose fossero di competenza del giudice di pace, ha ritenuto che il reato di cui all'art 590 cod. pen. e quello di cui all'art. 189 C.d.S. fossero riconducibili "ad un'unica condotta complessa, articolatasi in due atti posi in essere in un unico contesto fenomenico ed in serrata sequenza temporale", confermando la decisione del giudice di primo grado sul punto, nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che fra le lesioni colpose e l'omissione di soccorso non possa configurarsi il reato continuato, né il concorso formale di reati. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Matera per l'esercizio dell'azione penale dinanzi al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale" ( da ultimo, cfr. Sez. 5 , n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911). 3. Nel caso di specie, al di là dell'inconfigurabililtà di un disegno criminoso comune -che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non sembra essere prospettato dal giudice di appello- trattandosi di reati sorretti l'uno dall'elemento soggettivo della colpa, l'altro dal dolo, vi è che l'azione, diversamente da quanto affermato con la sentenza, non è la medesima, essendo l'omissione di soccorso necessariamente successiva alla condotta lesiva, che ne forma il presupposto, e frutto di specifica ideazione, sicché va escluso anche il concorso formale fra reati. 4. Ne consegue, in applicazione del principio testè enunciato, che la competenza a giudicare del reato di lesioni colpose, spettava al Giudice di pace. 5. Deve, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella del giudice di primo grado, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 590 cod. pen., disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera. 6. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 590 cod. pen., e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Cosi deciso il 28/06/2022 I
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