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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24488/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5700/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di- feso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PZZFNC 63A29D569H ) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domi- ciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 26 - controricorrente – Oggetto: tributi– IVA –aliquota agevolata – residenza – termine - perentorietà N.5700/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, n. 8045/92/21, depositatain data 17 set- tembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di li- quidazione di maggiore IVA relativamente all’immobile sito in Comune di Piraino, contrada Calanovella, acquistato dal contribuente in data 2 novembre 2009, in relazione al quale l’Ufficio disconosceva l’applica- zione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di immobili «prima casa» non di lusso, per non avere il contribuente trasferito la propria resi- denza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto.

2. La CTP di Messina ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Messina, con sentenza in data 17 settembre 2021 , ha accolto l’appello del contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che il termine di 18 mesi ha carattere me- ramente sollecitatorio e che l’impossibilità di realizzare il proposito abi- tativo entro i termini va valutato secondo parametri di buona fede.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico mo- tivo;resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, nota 2-bis della [OSCURATO:PERSONA] al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 .

Osserva parte ricorrente come il giudice di appello abbia richiamato un precedente di questa Corte (Cass., Sez.

V, 11 febbraio 2011, n. 3507) che concerneva la precedente formulazione della norma, la quale non prevedeva alcun termine, sotto pena di decadenza dall’agevolazione, per il trasferimento della residenza principale nell’immobile acquistato.

N.5700/22 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA], diversamente, il ricorrente, che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ha natura perentoria e il suo rispetto ha natura costitutiva del diritto alla conservazione dell’agevolazione, an- che se il mancato trasferimento della residenza è dovuto a circostanze non dipendenti dalla volontà dell’acquirente.

2. Il ricorso è fondatonei termini che seguono.

Dispone la Nota 2- bis della [OSCURATO:PERSONA] 1, Articolo 1, allegata al d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione pro tempore, che a i fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non dilusso è necessario – oltre alla dichiarazione nel con- tratto di acquisto che l’immobile sia acquistato come prima casa e che l’acquirente non sia titolare di altri diritti di proprietà -che «l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirenteha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza».

3. Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, «per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevola- zione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferi- mento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, do- vendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbli- gata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.

Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non com- porta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia do- vuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. n. 1588 del 2018)» N.5700/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino (Cass., Sez.

VI, 22 ottobre 2021, n. 29599; conf.

Cass., Sez.

VI, 23 gennaio 2018, n. 1588; Cass., Sez.

V, 17 novembre 2021, n. 34865).

4. Nel qual caso, il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2 , d.P.R. n. 131/1986 decorre non dalla registrazione dell'atto ma dal mo- mento in cui il trasferimento della residenzasia successivamente rima- sto ineseguito o ineseguibile e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto(Cass., Sez.

VI , 1 ° dic em- bre 2017, n. 28860; Cass., Sez.

V, 3 febbraio 2017, n. 2896; Cass., Sez.

V, 28 giugno 2016, n. 13338; Cass., Sez.

VI, 19 gennaio 2016, n. 840; Cass., Sez.

VI, 5 febbraio 2014, n. 2527).

5. Deve, quindi, ritenersi superato l’orientamento secondo cui il termine per il trasferimento della residenza, ai fini dei benefici prima casa, abbia natura sollecitatoria, avendo invero natura perentoria.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata , doven- dosi valutare l’esistenza di circostanze caratterizzatedalla non imputa- bilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'e- vento, nonché le questioni rimaste assorbite; il rinvio opera anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia , se zione staccata di Messina, in diversa composizione, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5700/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di- feso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PZZFNC 63A29D569H ) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domi- ciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 26 - controricorrente – Oggetto: tributi– IVA –aliquota agevolata – residenza – termine - perentorietà N.5700/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, n. 8045/92/21, depositatain data 17 set- tembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di li- quidazione di maggiore IVA relativamente all’immobile sito in Comune di Piraino, contrada Calanovella, acquistato dal contribuente in data 2 novembre 2009, in relazione al quale l’Ufficio disconosceva l’applica- zione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di immobili «prima casa» non di lusso, per non avere il contribuente trasferito la propria resi- denza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto. 2. La CTP di Messina ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Messina, con sentenza in data 17 settembre 2021 , ha accolto l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che il termine di 18 mesi ha carattere me- ramente sollecitatorio e che l’impossibilità di realizzare il proposito abi- tativo entro i termini va valutato secondo parametri di buona fede. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico mo- tivo;resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, nota 2-bis della [OSCURATO:PERSONA] al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 . Osserva parte ricorrente come il giudice di appello abbia richiamato un precedente di questa Corte (Cass., Sez. V, 11 febbraio 2011, n. 3507) che concerneva la precedente formulazione della norma, la quale non prevedeva alcun termine, sotto pena di decadenza dall’agevolazione, per il trasferimento della residenza principale nell’immobile acquistato. N.5700/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA], diversamente, il ricorrente, che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ha natura perentoria e il suo rispetto ha natura costitutiva del diritto alla conservazione dell’agevolazione, an- che se il mancato trasferimento della residenza è dovuto a circostanze non dipendenti dalla volontà dell’acquirente. 2. Il ricorso è fondatonei termini che seguono. Dispone la Nota 2- bis della [OSCURATO:PERSONA] 1, Articolo 1, allegata al d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione pro tempore, che a i fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non dilusso è necessario – oltre alla dichiarazione nel con- tratto di acquisto che l’immobile sia acquistato come prima casa e che l’acquirente non sia titolare di altri diritti di proprietà -che «l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirenteha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza». 3. Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, «per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevola- zione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferi- mento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, do- vendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbli- gata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non com- porta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia do- vuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. n. 1588 del 2018)» N.5700/22 R.G. Est. F. D’Aquino (Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 29599; conf. Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 1588; Cass., Sez. V, 17 novembre 2021, n. 34865). 4. Nel qual caso, il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2 , d.P.R. n. 131/1986 decorre non dalla registrazione dell'atto ma dal mo- mento in cui il trasferimento della residenzasia successivamente rima- sto ineseguito o ineseguibile e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto(Cass., Sez. VI , 1 ° dic em- bre 2017, n. 28860; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2017, n. 2896; Cass., Sez. V, 28 giugno 2016, n. 13338; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 840; Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2014, n. 2527). 5. Deve, quindi, ritenersi superato l’orientamento secondo cui il termine per il trasferimento della residenza, ai fini dei benefici prima casa, abbia natura sollecitatoria, avendo invero natura perentoria. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata , doven- dosi valutare l’esistenza di circostanze caratterizzatedalla non imputa- bilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'e- vento, nonché le questioni rimaste assorbite; il rinvio opera anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia , se zione staccata di Messina, in diversa composizione, an
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