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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14867/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confernato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Siena a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, commesso in Chiusi il 20/8/2016.

Propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue.

I) Violazione del diritto di difesa: il Tribunale non ha ammesso i testimoni indicati dalla difesa nella lista ritualmente e tempestivamente depositata, ritenendoli superflui e revocandoli alla prima udienza; la Corte d'appello ha disatteso la doglianza espressa sul punto, rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'esame dei testimoni esclusi dal primo giudice con motivazione del tutto incongrua.

II) Violazione o erronea applicazione degli artt. 186 cod. strada, 356 cod. proc. pen e 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria d'inutilizzabilità dell'esito degli esami ematici in assenza di previo consenso_dell'interessato e, in ogni caso, in assenza L-t ci , dell'avviso circa la facoltà di assistere da difensore nell'espletamento del prelievo per finalità investigativa.

III) Mancanza assoluta di motivazione in merito alla dedotta insufficienza dimostrativa del solo esito degli accertamenti ematici aifini della condanna, atteso il considerevole lasso di tennpointercorso tra la condotta di guida e l'effettuazione del prelievo ospedaliero.

Con memoria difensiva tempestivamente depositata la difesa insta per l'assegnazione alla sezione ordinaria del ricorso, in subordine chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Con motivi nuovi, richiamandosi alle ragioni del ricorso, insiste per l'annullamento senza rinvo della sentenza impugnata.

Deve essere accolta la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ed invero, il reato ascritto al ricorrente è estinto per intervenuta prescrizione alla data del 20/8/2021, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione e non risultando dalla lettura degli atti periodi di sospensione della prescrizione.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Si revocano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.

Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Siena, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Dispone l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate e la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Siena per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cod. strada.

Così deciso in Roma il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aria [OSCURATO:PERSONA] ;Sa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confernato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Siena a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, commesso in Chiusi il 20/8/2016. Propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione del diritto di difesa: il Tribunale non ha ammesso i testimoni indicati dalla difesa nella lista ritualmente e tempestivamente depositata, ritenendoli superflui e revocandoli alla prima udienza; la Corte d'appello ha disatteso la doglianza espressa sul punto, rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'esame dei testimoni esclusi dal primo giudice con motivazione del tutto incongrua. II) Violazione o erronea applicazione degli artt. 186 cod. strada, 356 cod. proc. pen e 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria d'inutilizzabilità dell'esito degli esami ematici in assenza di previo consenso_dell'interessato e, in ogni caso, in assenza L-t ci , dell'avviso circa la facoltà di assistere da difensore nell'espletamento del prelievo per finalità investigativa. III) Mancanza assoluta di motivazione in merito alla dedotta insufficienza dimostrativa del solo esito degli accertamenti ematici aifini della condanna, atteso il considerevole lasso di tennpointercorso tra la condotta di guida e l'effettuazione del prelievo ospedaliero. Con memoria difensiva tempestivamente depositata la difesa insta per l'assegnazione alla sezione ordinaria del ricorso, in subordine chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Con motivi nuovi, richiamandosi alle ragioni del ricorso, insiste per l'annullamento senza rinvo della sentenza impugnata. Deve essere accolta la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ed invero, il reato ascritto al ricorrente è estinto per intervenuta prescrizione alla data del 20/8/2021, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione e non risultando dalla lettura degli atti periodi di sospensione della prescrizione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revocano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Siena, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate e la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Siena per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cod. strada. Così deciso in Roma il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aria [OSCURATO:PERSONA] ;Sa
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