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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 marzo 2018

Cassazione n. 04864/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31136/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.

LAZIO sez.dist. di Latina n.2045/2018 depositata il 29/03/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31136/2018 Numero sezionale 553/2026 Numero di raccolta generale 4864/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 23/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 31136/2018 Numero sezionale 553/2026 Numero di raccolta generale 4864/2026 Data pubblicazione 04/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31136/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. LAZIO sez.dist. di Latina n.2045/2018 depositata il 29/03/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31136/2018 Numero sezionale 553/2026 Numero di raccolta generale 4864/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 23/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 31136/2018 Numero sezionale 553/2026 Numero di raccolta generale 4864/2026 Data pubblicazione 04/03/2026
Decreto Cassazione n. 04864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris