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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 1993

Cassazione n. 26466/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del Tribunale per il riesame di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 14 dicembre 2021, il Tribunale del riesame di Lecce ha - per quanto di rilievo in questa sede - sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata con provvedimento del G.I.P. del 25 novembre 2021 a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati di sequestro di persona e lesioni personali gravissime in concorso, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; ha rigettato la richiesta di revoca della stessa misura applicata a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza indicata hanno proposto ricorso gli indagati, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, oltre all'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen..

Si prospetta, al riguardo, che il Tribunale non avrebbe reso alcuna motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità degli esiti di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui all'elenco RIT in atti per mancanza di motivazione, limitandosi ad esaminare la diversa questione dell'omessa trasmissione al tribunale dei decreti di intercettazione e dei tabulati.

Sotto altro profilo, si deduce la caducazione della misura cautelare per non essere stati trasmessi al Tribunale del riesame i decreti di intercettazione telefonica e dei tabulati, in violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., avendo sul punto il giudice dell'impugnazione cautelare reso una "motivazione che integra una palese erronea applicazione delle norme processuali penalistiche", affermando come la sussistenza dei reati oggetto di provvisoria incolpazione si fondi su elementi diversi dagli atti di indagine di cui è stata prospettata l'inutilizzabilità e finendo, invece, per richiamare gli esiti delle disposte captazioni e dei tabulati.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alle censure difensive introdotte con il riesame, avendo il Tribunale fondato la decisione solo sugli esiti dell'intervento degli operanti del 5 ottobre 2020, apoditticamente ritenuti dimostrativi di una coercizione della persona offesa nell'auto nella quale la medesima viaggiava con gli indagati, senza riscontro alcuno, in mancanza della videoregistrazione richiamata, e senza valutazione dell'alternativa plausibile ricostruzione prospettata, secondo la quale le lesioni potrebbero essere state inferte fuori dall'auto nel corso di una lite, in linea con le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

3. Con istanza tempestivamente trasmessa, il difensore degli indagati ha richiesto la trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

1.1. E' principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari prima e del tribunale del riesame dopo, determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi, con la conseguenza che la relazione di servizio, quando contenga la esposizione delle indagini svolte - anche se riassuntivamente menzionate - correttamente può essere posta a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura (V.

Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Brahja, Rv. 271682).

Ed è stato, altresì, ulteriormente precisato che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare. (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]),

1.2. Nel caso in esame, su siffatti principi è stata fondata la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha rilevato, da un lato, come le intercettazioni ed i tabulati oggetto di censura non fossero stati trasmessi al G.I.P. e, dall'altro, ha dato atto della presenza di diversi ed autonomi elementi confluiti nella piattaforma indiziaria, sui quali è stato fondato il giudizio di complessiva gravità, precisione e concordanza.

Ora, nell'articolate, in via gradata, la deduzione di nullità di intercettazioni invece non trasmesse, e nel predicare la sopravvenuta perdita di efficacia della misura in conseguenza della parziale trasmissione degli esiti investigativi, i ricorrenti non svolgono la necessaria prova di resistenza che, all'esito di un giudizio di tipo controfattuale, deve evidenziare la decisività degli elementi omessi rispetto alla residua tenuta logica della valutazione indiziaria.

Il ricorso si limita, invero, solo a segnalare il riferimento lessicale ad "attività di captazione" ed ai "tabulati telefonici", ma non esplica in quale punto del costrutto motivazionale i medesimi esiti siano stati utilizzati e quale efficacia disarticolante sarebbe determinata dalla relativa eliminazione.

Il primo motivo è, pertanto, aspecifico.2.

Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

I ricorrenti formulano la censura sub specie di preterizione di specifiche deduzioni difensive ma, in realtà, finiscono per contestare il dissenso rispetto all'alternativa ricostruzione in fatto proposta dagli indagati e, in sostanza, un vizio della motivazione non deducibile in subjecta materia.

Del resto, il ricorso prospetta, in via meramente ipotetica, un diverso fattore causale delle lesioni subite dal Tundo, né contesta - in punto di diritto - la qualificazione del fatto oggetto di provvisoria incolpazione sub a), riproducendo una personale rielaborazione del costrutto dimostrativo, senza evidenziare violazioni di legge qui apprezzabili.

In altri termini, i ricorrenti censurano l'attendibilità degli indizi rapportandoli ad una diversa ed alternativa conclusione, solo astrattamente compatibile con i fatti noti, in tal guisa delineando una prospettiva eccentrica rispetto ai limiti di cognizione di questa Corte, poiché il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del Tribunale per il riesame di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 14 dicembre 2021, il Tribunale del riesame di Lecce ha - per quanto di rilievo in questa sede - sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata con provvedimento del G.I.P. del 25 novembre 2021 a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati di sequestro di persona e lesioni personali gravissime in concorso, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; ha rigettato la richiesta di revoca della stessa misura applicata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza indicata hanno proposto ricorso gli indagati, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, oltre all'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen.. Si prospetta, al riguardo, che il Tribunale non avrebbe reso alcuna motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità degli esiti di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui all'elenco RIT in atti per mancanza di motivazione, limitandosi ad esaminare la diversa questione dell'omessa trasmissione al tribunale dei decreti di intercettazione e dei tabulati. Sotto altro profilo, si deduce la caducazione della misura cautelare per non essere stati trasmessi al Tribunale del riesame i decreti di intercettazione telefonica e dei tabulati, in violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., avendo sul punto il giudice dell'impugnazione cautelare reso una "motivazione che integra una palese erronea applicazione delle norme processuali penalistiche", affermando come la sussistenza dei reati oggetto di provvisoria incolpazione si fondi su elementi diversi dagli atti di indagine di cui è stata prospettata l'inutilizzabilità e finendo, invece, per richiamare gli esiti delle disposte captazioni e dei tabulati. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alle censure difensive introdotte con il riesame, avendo il Tribunale fondato la decisione solo sugli esiti dell'intervento degli operanti del 5 ottobre 2020, apoditticamente ritenuti dimostrativi di una coercizione della persona offesa nell'auto nella quale la medesima viaggiava con gli indagati, senza riscontro alcuno, in mancanza della videoregistrazione richiamata, e senza valutazione dell'alternativa plausibile ricostruzione prospettata, secondo la quale le lesioni potrebbero essere state inferte fuori dall'auto nel corso di una lite, in linea con le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con istanza tempestivamente trasmessa, il difensore degli indagati ha richiesto la trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 1.1. E' principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari prima e del tribunale del riesame dopo, determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi, con la conseguenza che la relazione di servizio, quando contenga la esposizione delle indagini svolte - anche se riassuntivamente menzionate - correttamente può essere posta a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura (V. Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Brahja, Rv. 271682). Ed è stato, altresì, ulteriormente precisato che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare. (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]), 1.2. Nel caso in esame, su siffatti principi è stata fondata la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha rilevato, da un lato, come le intercettazioni ed i tabulati oggetto di censura non fossero stati trasmessi al G.I.P. e, dall'altro, ha dato atto della presenza di diversi ed autonomi elementi confluiti nella piattaforma indiziaria, sui quali è stato fondato il giudizio di complessiva gravità, precisione e concordanza. Ora, nell'articolate, in via gradata, la deduzione di nullità di intercettazioni invece non trasmesse, e nel predicare la sopravvenuta perdita di efficacia della misura in conseguenza della parziale trasmissione degli esiti investigativi, i ricorrenti non svolgono la necessaria prova di resistenza che, all'esito di un giudizio di tipo controfattuale, deve evidenziare la decisività degli elementi omessi rispetto alla residua tenuta logica della valutazione indiziaria. Il ricorso si limita, invero, solo a segnalare il riferimento lessicale ad "attività di captazione" ed ai "tabulati telefonici", ma non esplica in quale punto del costrutto motivazionale i medesimi esiti siano stati utilizzati e quale efficacia disarticolante sarebbe determinata dalla relativa eliminazione. Il primo motivo è, pertanto, aspecifico.2. Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. I ricorrenti formulano la censura sub specie di preterizione di specifiche deduzioni difensive ma, in realtà, finiscono per contestare il dissenso rispetto all'alternativa ricostruzione in fatto proposta dagli indagati e, in sostanza, un vizio della motivazione non deducibile in subjecta materia. Del resto, il ricorso prospetta, in via meramente ipotetica, un diverso fattore causale delle lesioni subite dal Tundo, né contesta - in punto di diritto - la qualificazione del fatto oggetto di provvisoria incolpazione sub a), riproducendo una personale rielaborazione del costrutto dimostrativo, senza evidenziare violazioni di legge qui apprezzabili. In altri termini, i ricorrenti censurano l'attendibilità degli indizi rapportandoli ad una diversa ed alternativa conclusione, solo astrattamente compatibile con i fatti noti, in tal guisa delineando una prospettiva eccentrica rispetto ai limiti di cognizione di questa Corte, poiché il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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