CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5384/2016R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale , in persona dei rispettivi legali rappresentantipro tempore, elettivamente domiciliatein Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Brescia , in persona del Direttore pro tempore; -intimata - Oggetto: Tributi-Sanzioni - Art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 -Applicabilità -Questione.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 3439/66/ 1 5 , depositata il 21luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 3439/66/15del 21/07/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (di seguito GB) e da [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (di seguito GF) avverso la sentenza n. 42/06/13 della Commissione tributaria provinciale di Brescia(di seguito CTP), che a sua volta aveva respinto i ricorsi riuniti delle società contribuentiavverso due atti di contestazione sanzioni per omessa regolarizzazione di fatture imponibili IVA relativ e all’anno d’imposta 2008. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con gli atti di contestazione, di analogo tenore, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) riteneva assoggettabili ad IVA le prestazioni di consulenza fornite da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di GB e GF (qualificate come attività di intermediazione dall’emittente le fatture), così sanzionando il comportamento di omessa regolarizzazione di fatture imponibili tenutodalle società contribuenti. 1.2. La CTR rigettava l’appello di GB e GF evidenziando che: a) il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto la violazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non essendosi proceduto alla regolarizzazione di fatture imponibili; b) la qualificazione delle prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come di consulenza e non di intermediazione era fondata sul difetto di imparzialità e indipendenza dei soggetti cui faceva capo quest’ultima Cons. est. G.M. Nonno società e sul tenore inequivoco delle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle società contribuenti. 2. GB e GF impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi . 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso GB e GF lamentano la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la CTR incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo valutato nel merito l’esistenza soggettiva o oggettiva della prestazione resa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La sentenza impugnata non afferma affatto l’inesistenza soggettiva o oggettiva delle operazioni sottese alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma si limita a prestare adesione alla prospettazione di AE, secondo la quale le fatture avrebbero dovuto essere regolarizzate dalle società contribuenti. 1.3. Ne consegue che non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che le società ricorrenti avrebbero dovuto procedere alla regolarizzazione dellefatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per attività di intermediazione e non già di consulenza, senza limitarsi ad un controllo meramente formale delle fatture medesime. 2.1. Il motivo è fondato.Cons. est. G.M. Nonno 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di IVA, l'art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale il cessionario di un bene o il committente di un servizio è tenuto a "regolarizzare" l'operazione imponibile posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, implica il solo obbligo di verificarne la regolarità formale, con riferimento al dato cronologico della ricezione della fattura "nei termini di legge" ed alla sussistenza dei suoi requisiti essenziali, individuati dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e non esige invece il controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione, come si desume dalla circostanza che l'esenzione del cessionario/committente dall'irrogazione della sanzione pecuniaria è subordinata al pagamento della "maggiore imposta eventualmente dovuta" proprio in base ai dati risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile) e non a quello dell'intera imposta dovuta in base alla corretta valutazione della qualificazione fiscale dell'operazione» (Cass. n. 26183 del 12/12/2014; conf., ex multis, Cass. n. 14275 del 08/07/2020; Cass. n. 23256 del 27/09/2018). 2.3. Il principio subisce deroga unicamente nell’ipotesi di inversione contabile, in cui il soggetto cessionario non è esterno al rapporto con l’Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso tenuto direttamente all’emissione della fattura e al versamento dell’imposta (Cass. n. 12138 del 14/04/2022). 2.4. Nel caso di specie, pertanto, in cui non trova applicazione il regime del reverse charge, GB e GF, indipendentemente dalla specifica conoscenza che abbiano avuto della naturadel rapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non avevano l’obbligo di procedere alla regolarizzazione delle fatture emesse da quest’ultima , ri qualificando giuridicamente il rapporto come attività di consulenza al posto di Cons. est. G.M. Nonno attività di intermediazione(qualifica indicata dalla società emittente), sicché le ricorrentinon avrebbero potuto essere sanzionate. 3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, nonessendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento degli originari ricorsi delle società contribuenti. 3.1. La controricorrente va condannata al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 400.000,00. 3.2. S ussistono giusti motivi, in ragione della pregressa controvertibilità della questione esaminata, per la compensazione tra le parti delle spese di lite relative ai gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsoe rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi delle ricorrent i ; condanna la resistente al pagamento, in favore delle ricorrent i , delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.800,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del