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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 48887/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni scritte presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, come da nota; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 novembre 2021 (dep. il 27 maggio 2021) la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 16 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Roma ne aveva affermato la responsabilità per il reato continuato di atti persecutori in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili in favore degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'evento del reato, ritenuto in maniera assertiva e dunque con motivazione carente.

2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, poiché difetterebbe il vaglio della credibilità delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo si è denunciato che: l'ansia e l'agitazione patite dal Cianchetta erano verosimilmente da attribuire al farmaco che quest'ultimo assumeva; l'imputazione non ha indicato come grave lo stato di ansia e di paura degli offesi; la Corte di appello non avrebbe motivato sul cambiamento della abitudini di vita di costoro, dovendosi nella specie ravvisare al più un fastidio a loro cagionato; non vi sarebbe una sequenza causale che ha condotto all'evento perché gli incontri con l'imputata erano sporadici (come confermato dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]).

1.2. Con il secondo motivo si è assunto che la Corte di merito avrebbe fondato la decisione sulla prospettazione degli offesi, senza considerare i punti critici evidenziati con l'atto di appello e, segnatamente, le loro contraddizioni sul tempo della vicenda in esame e sulla sua compiuta ricostruzione, l'episodio in data 7 aprile 2014 (in relazione al quale la narrazione del Cianchetta sarebbe stato smentito dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]), i rapporti tra le persone offese e l'imputata e la descrizione di quest'ultima (che pure hanno trovato smentita nelle deposizioni testimoniali), non apparendo neppure credibile la deposizione della Fofulit nella parte in cui ha ritenuto di non aver mai gridato o chiesto aiuto allorché è stata aggredita.

1.3. La Corte di appello: - ha espressamente evidenziato come l'agire ascritto all'imputata si sia dispiegato tra il 2010 e il 2014 in maniera reiterata e continua; ha rilevato che l'atto di appello, quanto al Cianchetta, non avesse sollevato censure in ordine al fondato timore per la propria incolumità e al mutamento delle abitudini di vita ritenuto dal Tribunale (come, in effetti, si trae dall'atto di appello che al riguardo nulla ha dedotto: cfr. il primo motivo); ed ha pure affermato, quanto al grave stato di ansia e di paura del Cianchetta, che le sue condizioni di salute non erano tali da interrompere il nesso causale tra gli atti persecutori e la produzione del detto evento; - ha ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese alla luce della coerenza, della costanza e della puntualità di esse, esponendo gli elementi per cui non ha ravvisato ragioni di risentimento da parte loro verso l'imputata ed indicando gli elementi di riscontro delle medesime dichiarazioni (tratti dalle dichiarazioni di Loredana e [OSCURATO:PERSONA]) ed indicando le ragioni per cui non ha ritenuto che tale attendibilità fosse intaccata alla luce del momento in cui gli offesi si sono rivolti all'Autorità né dall'episodio avvenuto in data 7 aprile 2014 (rappresentando che nell'occorso, tenuto conto pure delle dichiarazioni della teste Caputo, il Cianchetta si era difeso da un'aggressione dell'imputata).

Rispetto a tale iter congruo, alla luce delle censure sollevate con il gravame, logico e conforme a diritto, il ricorso: difetta di specificità in quanto ha reiterato allegazioni già prospettate con l'atto di appello e compiutamente disattese dalla Corte territoriale (con la già compendiata motivazione; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01); è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che non è stato compiuto il vaglio di attendibilità delle persone offese; ha mosso censure inedite in ordine alla sussistenza del timore, da parte degli offesi, per la propria incolumità e al mutamento delle loro abitudini di vita (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto); e, nel resto, ha prospettato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto, richiamando in maniera parcellizzata taluni passi delle deposizioni in atti, senza neppure addurre un travisamento della prova ed argomentando peraltro in maniera del tutto ipotetica a propristo della causa dello stato d'ansia del Cianchetta (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente deve essere la condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Infine, l'imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni scritte presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, come da nota; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2021 (dep. il 27 maggio 2021) la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 16 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Roma ne aveva affermato la responsabilità per il reato continuato di atti persecutori in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili in favore degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'evento del reato, ritenuto in maniera assertiva e dunque con motivazione carente. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, poiché difetterebbe il vaglio della credibilità delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo si è denunciato che: l'ansia e l'agitazione patite dal Cianchetta erano verosimilmente da attribuire al farmaco che quest'ultimo assumeva; l'imputazione non ha indicato come grave lo stato di ansia e di paura degli offesi; la Corte di appello non avrebbe motivato sul cambiamento della abitudini di vita di costoro, dovendosi nella specie ravvisare al più un fastidio a loro cagionato; non vi sarebbe una sequenza causale che ha condotto all'evento perché gli incontri con l'imputata erano sporadici (come confermato dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]). 1.2. Con il secondo motivo si è assunto che la Corte di merito avrebbe fondato la decisione sulla prospettazione degli offesi, senza considerare i punti critici evidenziati con l'atto di appello e, segnatamente, le loro contraddizioni sul tempo della vicenda in esame e sulla sua compiuta ricostruzione, l'episodio in data 7 aprile 2014 (in relazione al quale la narrazione del Cianchetta sarebbe stato smentito dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]), i rapporti tra le persone offese e l'imputata e la descrizione di quest'ultima (che pure hanno trovato smentita nelle deposizioni testimoniali), non apparendo neppure credibile la deposizione della Fofulit nella parte in cui ha ritenuto di non aver mai gridato o chiesto aiuto allorché è stata aggredita. 1.3. La Corte di appello: - ha espressamente evidenziato come l'agire ascritto all'imputata si sia dispiegato tra il 2010 e il 2014 in maniera reiterata e continua; ha rilevato che l'atto di appello, quanto al Cianchetta, non avesse sollevato censure in ordine al fondato timore per la propria incolumità e al mutamento delle abitudini di vita ritenuto dal Tribunale (come, in effetti, si trae dall'atto di appello che al riguardo nulla ha dedotto: cfr. il primo motivo); ed ha pure affermato, quanto al grave stato di ansia e di paura del Cianchetta, che le sue condizioni di salute non erano tali da interrompere il nesso causale tra gli atti persecutori e la produzione del detto evento; - ha ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese alla luce della coerenza, della costanza e della puntualità di esse, esponendo gli elementi per cui non ha ravvisato ragioni di risentimento da parte loro verso l'imputata ed indicando gli elementi di riscontro delle medesime dichiarazioni (tratti dalle dichiarazioni di Loredana e [OSCURATO:PERSONA]) ed indicando le ragioni per cui non ha ritenuto che tale attendibilità fosse intaccata alla luce del momento in cui gli offesi si sono rivolti all'Autorità né dall'episodio avvenuto in data 7 aprile 2014 (rappresentando che nell'occorso, tenuto conto pure delle dichiarazioni della teste Caputo, il Cianchetta si era difeso da un'aggressione dell'imputata). Rispetto a tale iter congruo, alla luce delle censure sollevate con il gravame, logico e conforme a diritto, il ricorso: difetta di specificità in quanto ha reiterato allegazioni già prospettate con l'atto di appello e compiutamente disattese dalla Corte territoriale (con la già compendiata motivazione; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01); è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che non è stato compiuto il vaglio di attendibilità delle persone offese; ha mosso censure inedite in ordine alla sussistenza del timore, da parte degli offesi, per la propria incolumità e al mutamento delle loro abitudini di vita (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto); e, nel resto, ha prospettato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto, richiamando in maniera parcellizzata taluni passi delle deposizioni in atti, senza neppure addurre un travisamento della prova ed argomentando peraltro in maniera del tutto ipotetica a propristo della causa dello stato d'ansia del Cianchetta (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente deve essere la condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, l'imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in com
Decreto Cassazione n. 48887/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris